Lettera di manleva
La lettera di manleva è la dichiarazione con cui una persona si impegna a tenere indenne un’altra dalle conseguenze economiche di una responsabilità. Nel codice civile non esiste un articolo intitolato «manleva»: è un contratto atipico ammesso dall’art. 1322, e proprio per questo contano soprattutto le norme che possono renderlo nullo. Questo modello le applica al posto Suo: esclude ciò che l’art. 1229 vieta di coprire, toglie la copertura dei danni alla persona quando un professionista se la fa firmare da un consumatore, e stampa la seconda sottoscrizione che l’art. 1341 richiede su un modulo predisposto.
Chiara Bellini, Via dei Tigli 27, 40137 Bologna (BO), codice fiscale o partita IVA BLLCHR91M52A944T, di seguito IL MANLEVANTE, che agisce come CONSUMATORE, per scopi estranei a un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
Polisportiva Reno A.S.D., Via del Battiferro 4, 40129 Bologna (BO), codice fiscale o partita IVA partita IVA 03987654321, di seguito IL MANLEVATO, che agisce come PROFESSIONISTA, nell’esercizio della propria attività.
PRIMA — IL RAPPORTO Il sottoscritto manlevante rilascia la presente dichiarazione in relazione a quanto segue: la partecipazione al corso di arrampicata su parete artificiale che si svolge presso la palestra di Via del Battiferro 4, comprese le sessioni di prova e le uscite organizzate. Il rapporto ha avuto inizio il 14 settembre 2026. La presente manleva non è un tipo contrattuale disciplinato dal codice civile: è un contratto atipico, ammesso dal secondo comma dell’art. 1322 del codice civile, che consente alle parti di concludere contratti non appartenenti ai tipi aventi una disciplina particolare «purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». Da ciò discende che le clausole che seguono valgono per quanto ciascuna norma inderogabile richiamata consente, e non oltre.
SECONDA — OGGETTO DELLA MANLEVA Il manlevante si obbliga a tenere indenne il manlevato da ogni pretesa, richiesta risarcitoria, somma, onere e spesa che il manlevato sia tenuto a sostenere verso terzi in relazione al rapporto sopra descritto, limitatamente a i danni alle cose e nei soli limiti della COLPA LIEVE, come precisato nella clausola che segue. L’obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma di danaro: il manlevante non subentra nella posizione del manlevato verso il danneggiato e non assume alcun obbligo diretto nei confronti di quest’ultimo.
TERZA — LIMITE INDEROGABILE La manleva NON opera, e non potrebbe operare, per i fatti dolosi né per quelli commessi con colpa grave dal manlevato o dai suoi ausiliari. L’art. 1229, primo comma, del codice civile dispone infatti che «è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave», e il secondo comma estende la stessa nullità ai patti relativi ai casi in cui il fatto «costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico». Una clausola redatta in senso contrario sarebbe nulla per quella parte, qualunque formula si utilizzi e quale che sia la qualità delle parti.
QUARTA — TUTELA DEL CONSUMATORE Il manlevato agisce come professionista e il manlevante come consumatore ai sensi delle lettere c) e a) del primo comma dell’art. 3 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), sicché a questa dichiarazione si applicano gli artt. 33, 34 e 36 di quel codice. ATTENZIONE — LA MANLEVA PER I DANNI ALLA PERSONA È STATA ESCLUSA PERCHÉ LA LEGGE LA DICHIARA NULLA. La lettera a) del secondo comma dell’art. 36 stabilisce che sono nulle le clausole che, «QUANTUNQUE OGGETTO DI TRATTATIVA», hanno per oggetto o per effetto di «escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista». Non la salvano né una trattativa individuale né la sottoscrizione specifica dell’art. 1341: la nullità opera comunque, e il terzo comma dell’art. 36 precisa che essa «opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice». Il documento copre pertanto i soli danni alle cose.
QUINTA — EFFETTI VERSO I TERZI La presente manleva produce effetti SOLTANTO FRA IL MANLEVANTE E IL MANLEVATO. Il secondo comma dell’art. 1372 del codice civile dispone che «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge»: il danneggiato non è parte di questo documento e conserva pertanto integre le proprie azioni verso il manlevato, che resta il soggetto tenuto a rispondere nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2043 del codice civile e delle altre norme applicabili. Ciò che questa dichiarazione attribuisce al manlevato è il diritto di ottenere dal manlevante il rimborso di quanto abbia dovuto pagare, non una liberazione. Perché il terzo sia vincolato occorrerebbe la sua adesione a un ACCOLLO ai sensi dell’art. 1273 del codice civile, il cui secondo comma precisa che «l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo»: senza quella dichiarazione, il terzo comma lascia il debitore originario «obbligato in solido col terzo». Questo documento non è un accollo.
SESTA — REGIMI AGGRAVATI L’art. 2050 del codice civile dispone che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Quel regime governa il rapporto con il DANNEGGIATO e non è modificato da questa dichiarazione, che è un contratto fra altre due persone (art. 1372, secondo comma). In concreto: l’onere della prova resta a carico del manlevato nei confronti di chi ha subito il danno, e la manleva interviene soltanto DOPO, spostando fra le parti l’onere economico di quanto il manlevato abbia dovuto pagare. Chi firma non deve intendere questa clausola come un esonero: non lo è, e non potrebbe esserlo.
SETTIMA — MASSIMALE E DURATA La manleva opera entro il massimale complessivo di 25.000,00 euro; l’eccedenza resta a carico del manlevato, che non potrà chiederne il rimborso in forza della presente dichiarazione. La manleva decorre dal 30 settembre 2026. La copertura riguarda i fatti verificatisi fino al 30 settembre 2027, essendo stata pattuita una durata di 12 mesi. Il termine a mesi è computato secondo il quarto comma dell’art. 2963 del codice civile, per cui esso «si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale». Se il giorno finale è festivo, il terzo comma dello stesso articolo lo proroga al giorno seguente non festivo: le festività italiane comprendono ricorrenze mobili e patronali che questo modello non può conoscere, e la data indicata non è stata spostata per tale motivo.
OTTAVA — ASSICURAZIONE Le parti danno atto che il rischio è, in tutto o in parte, coperto da una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Estremi della polizza: polizza infortuni n. 88/4471 — Assicurazioni Emiliane S.p.A.. L’art. 1917, primo comma, del codice civile obbliga l’assicuratore «a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo», e CHIUDE con una frase che vale la pena leggere accanto all’art. 1229: «sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi». Il secondo comma consente all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato e lo obbliga a esso se l’assicurato lo richiede; il quarto consente all’assicurato convenuto dal danneggiato di chiamare in causa l’assicuratore. La manleva opera per la sola parte non indennizzata dall’assicuratore: il manlevante non è tenuto a duplicare un indennizzo già percepito dal manlevato.
NONA — MODALITÀ DELLA MANLEVA Il manlevato che riceva una pretesa rientrante nell’oggetto della presente ne dà comunicazione scritta al manlevante SENZA RITARDO, trasmettendogli copia degli atti ricevuti e consentendogli di partecipare alla gestione della controversia. Il manlevante provvede al pagamento di quanto dovuto al terzo ovvero, se il manlevato ha già pagato, al rimborso entro trenta giorni dalla richiesta scritta corredata della prova del pagamento. Il manlevato non definisce in via transattiva la pretesa senza informarne preventivamente il manlevante per iscritto. Nessuna delle due parti rinuncia, con la presente, ad alcuna azione verso i terzi.
Riferimenti normativi. Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262): artt. 1229 (clausole di esonero da responsabilità), 1273 (accollo), 1322 (autonomia contrattuale), 1341 (condizioni generali di contratto), 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari), 1372 (efficacia del contratto), 1917 (assicurazione della responsabilità civile), 2043 (risarcimento per fatto illecito), 2050 (attività pericolose), 2051 (danno da cose in custodia), 2055 (responsabilità solidale) e 2963 (computo dei termini). Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206): artt. 3 (definizioni), 33, 34 e 36 (clausole vessatorie e nullità di protezione).
Che cosa questo atto NON è. Non è un accollo: non libera il manlevato verso il terzo danneggiato e non vincola quest’ultimo. Non è una fideiussione, che ai sensi dell’art. 1936 del codice civile garantisce «l’adempimento di un’obbligazione altrui» obbligandosi personalmente VERSO IL CREDITORE. Non è una polizza assicurativa e non sostituisce una copertura. Non è una rinuncia del danneggiato ad alcun diritto.
Nessuna percentuale, aliquota o tariffa è indicata in questo atto, e nessun importo compare oltre a quello che il lettore digita. Non è citata alcuna giurisprudenza: l’atto si fonda esclusivamente su testi normativi vigenti.
La sottoscrizione conta. Quando il testo è predisposto da una parte, il secondo comma dell’art. 1341 del codice civile priva di effetto le limitazioni di responsabilità «se non sono specificamente approvate per iscritto»: in quel caso occorre la seconda sottoscrizione riportata in calce, e una sola firma non basta.
Il presente testo è stato predisposto da una delle parti. Il secondo comma dell’art. 1341 del codice civile dispone che «in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità …», e il secondo comma dell’art. 1342 richiama la stessa regola per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari. Ai sensi e per gli effetti di tali norme il manlevante dichiara di approvare specificamente le clausole seguenti: «Oggetto della manleva»; «Massimale e durata»; «Modalità della manleva». Una sola firma in calce al documento non è sufficiente: senza questa seconda sottoscrizione le clausole elencate non hanno effetto.
Perché usare questo modello
L’art. 1229 rende nullo ogni patto che esclude preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave: il documento si ferma alla colpa lieve e Le dice perché, invece di promettere una copertura che non regge.
Se il beneficiario è un professionista e chi firma un consumatore, la manleva per i danni alla persona è nulla «quantunque oggetto di trattativa» (art. 36 del codice del consumo): il documento la toglie e cambia titolo.
Su un testo predisposto da una parte, le limitazioni di responsabilità non hanno effetto senza approvazione specifica per iscritto. Il modello genera il blocco firma e l’elenco delle clausole approvate.
Non vincola il danneggiato e non libera nessuno: l’art. 1372 tiene il contratto fuori dai terzi. Il documento lo scrive, invece di lasciare credere il contrario.
La durata a mesi segue il quarto e il quinto comma dell’art. 2963: stesso giorno del mese, e ultimo giorno del mese quando quel giorno non esiste.
Parti, oggetto, limiti, massimale, durata e blocchi firma: la lettera esce impaginata e pronta per la sottoscrizione.
Come funziona
E in che qualità ciascuno agisce: è il dato che decide se si applica il codice del consumo.
L’attività, quali danni la manleva copre e se si tratta di un’attività pericolosa o di un bene in custodia.
Lo firmi e, se il testo è predisposto da una parte, non dimentichi la seconda sottoscrizione.
Che cosa contiene la lettera
Chiara Bellini, Via dei Tigli 27, 40137 Bologna (BO), codice fiscale o partita IVA BLLCHR91M52A944T, di seguito IL MANLEVANTE, che agisce come CONSUMATORE, per scopi estranei a un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
Polisportiva Reno A.S.D., Via del Battiferro 4, 40129 Bologna (BO), codice fiscale o partita IVA partita IVA 03987654321, di seguito IL MANLEVATO, che agisce come PROFESSIONISTA, nell’esercizio della propria attività.
PRIMA — IL RAPPORTO Il sottoscritto manlevante rilascia la presente dichiarazione in relazione a quanto segue: la partecipazione al corso di arrampicata su parete artificiale che si svolge presso la palestra di Via del Battiferro 4, comprese le sessioni di prova e le uscite organizzate. Il rapporto ha avuto inizio il 14 settembre 2026. La presente manleva non è un tipo contrattuale disciplinato dal codice civile: è un contratto atipico, ammesso dal secondo comma dell’art. 1322 del codice civile, che consente alle parti di concludere contratti non appartenenti ai tipi aventi una disciplina particolare «purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». Da ciò discende che le clausole che seguono valgono per quanto ciascuna norma inderogabile richiamata consente, e non oltre.
SECONDA — OGGETTO DELLA MANLEVA Il manlevante si obbliga a tenere indenne il manlevato da ogni pretesa, richiesta risarcitoria, somma, onere e spesa che il manlevato sia tenuto a sostenere verso terzi in relazione al rapporto sopra descritto, limitatamente a i danni alle cose e nei soli limiti della COLPA LIEVE, come precisato nella clausola che segue. L’obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma di danaro: il manlevante non subentra nella posizione del manlevato verso il danneggiato e non assume alcun obbligo diretto nei confronti di quest’ultimo.
TERZA — LIMITE INDEROGABILE La manleva NON opera, e non potrebbe operare, per i fatti dolosi né per quelli commessi con colpa grave dal manlevato o dai suoi ausiliari. L’art. 1229, primo comma, del codice civile dispone infatti che «è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave», e il secondo comma estende la stessa nullità ai patti relativi ai casi in cui il fatto «costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico». Una clausola redatta in senso contrario sarebbe nulla per quella parte, qualunque formula si utilizzi e quale che sia la qualità delle parti.
QUARTA — TUTELA DEL CONSUMATORE Il manlevato agisce come professionista e il manlevante come consumatore ai sensi delle lettere c) e a) del primo comma dell’art. 3 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), sicché a questa dichiarazione si applicano gli artt. 33, 34 e 36 di quel codice. ATTENZIONE — LA MANLEVA PER I DANNI ALLA PERSONA È STATA ESCLUSA PERCHÉ LA LEGGE LA DICHIARA NULLA. La lettera a) del secondo comma dell’art. 36 stabilisce che sono nulle le clausole che, «QUANTUNQUE OGGETTO DI TRATTATIVA», hanno per oggetto o per effetto di «escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista». Non la salvano né una trattativa individuale né la sottoscrizione specifica dell’art. 1341: la nullità opera comunque, e il terzo comma dell’art. 36 precisa che essa «opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice». Il documento copre pertanto i soli danni alle cose.
QUINTA — EFFETTI VERSO I TERZI La presente manleva produce effetti SOLTANTO FRA IL MANLEVANTE E IL MANLEVATO. Il secondo comma dell’art. 1372 del codice civile dispone che «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge»: il danneggiato non è parte di questo documento e conserva pertanto integre le proprie azioni verso il manlevato, che resta il soggetto tenuto a rispondere nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2043 del codice civile e delle altre norme applicabili. Ciò che questa dichiarazione attribuisce al manlevato è il diritto di ottenere dal manlevante il rimborso di quanto abbia dovuto pagare, non una liberazione. Perché il terzo sia vincolato occorrerebbe la sua adesione a un ACCOLLO ai sensi dell’art. 1273 del codice civile, il cui secondo comma precisa che «l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo»: senza quella dichiarazione, il terzo comma lascia il debitore originario «obbligato in solido col terzo». Questo documento non è un accollo.
SESTA — REGIMI AGGRAVATI L’art. 2050 del codice civile dispone che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Quel regime governa il rapporto con il DANNEGGIATO e non è modificato da questa dichiarazione, che è un contratto fra altre due persone (art. 1372, secondo comma). In concreto: l’onere della prova resta a carico del manlevato nei confronti di chi ha subito il danno, e la manleva interviene soltanto DOPO, spostando fra le parti l’onere economico di quanto il manlevato abbia dovuto pagare. Chi firma non deve intendere questa clausola come un esonero: non lo è, e non potrebbe esserlo.
SETTIMA — MASSIMALE E DURATA La manleva opera entro il massimale complessivo di 25.000,00 euro; l’eccedenza resta a carico del manlevato, che non potrà chiederne il rimborso in forza della presente dichiarazione. La manleva decorre dal 30 settembre 2026. La copertura riguarda i fatti verificatisi fino al 30 settembre 2027, essendo stata pattuita una durata di 12 mesi. Il termine a mesi è computato secondo il quarto comma dell’art. 2963 del codice civile, per cui esso «si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale». Se il giorno finale è festivo, il terzo comma dello stesso articolo lo proroga al giorno seguente non festivo: le festività italiane comprendono ricorrenze mobili e patronali che questo modello non può conoscere, e la data indicata non è stata spostata per tale motivo.
OTTAVA — ASSICURAZIONE Le parti danno atto che il rischio è, in tutto o in parte, coperto da una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Estremi della polizza: polizza infortuni n. 88/4471 — Assicurazioni Emiliane S.p.A.. L’art. 1917, primo comma, del codice civile obbliga l’assicuratore «a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo», e CHIUDE con una frase che vale la pena leggere accanto all’art. 1229: «sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi». Il secondo comma consente all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato e lo obbliga a esso se l’assicurato lo richiede; il quarto consente all’assicurato convenuto dal danneggiato di chiamare in causa l’assicuratore. La manleva opera per la sola parte non indennizzata dall’assicuratore: il manlevante non è tenuto a duplicare un indennizzo già percepito dal manlevato.
NONA — MODALITÀ DELLA MANLEVA Il manlevato che riceva una pretesa rientrante nell’oggetto della presente ne dà comunicazione scritta al manlevante SENZA RITARDO, trasmettendogli copia degli atti ricevuti e consentendogli di partecipare alla gestione della controversia. Il manlevante provvede al pagamento di quanto dovuto al terzo ovvero, se il manlevato ha già pagato, al rimborso entro trenta giorni dalla richiesta scritta corredata della prova del pagamento. Il manlevato non definisce in via transattiva la pretesa senza informarne preventivamente il manlevante per iscritto. Nessuna delle due parti rinuncia, con la presente, ad alcuna azione verso i terzi.
Riferimenti normativi. Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262): artt. 1229 (clausole di esonero da responsabilità), 1273 (accollo), 1322 (autonomia contrattuale), 1341 (condizioni generali di contratto), 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari), 1372 (efficacia del contratto), 1917 (assicurazione della responsabilità civile), 2043 (risarcimento per fatto illecito), 2050 (attività pericolose), 2051 (danno da cose in custodia), 2055 (responsabilità solidale) e 2963 (computo dei termini). Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206): artt. 3 (definizioni), 33, 34 e 36 (clausole vessatorie e nullità di protezione).
Che cosa questo atto NON è. Non è un accollo: non libera il manlevato verso il terzo danneggiato e non vincola quest’ultimo. Non è una fideiussione, che ai sensi dell’art. 1936 del codice civile garantisce «l’adempimento di un’obbligazione altrui» obbligandosi personalmente VERSO IL CREDITORE. Non è una polizza assicurativa e non sostituisce una copertura. Non è una rinuncia del danneggiato ad alcun diritto.
Nessuna percentuale, aliquota o tariffa è indicata in questo atto, e nessun importo compare oltre a quello che il lettore digita. Non è citata alcuna giurisprudenza: l’atto si fonda esclusivamente su testi normativi vigenti.
La sottoscrizione conta. Quando il testo è predisposto da una parte, il secondo comma dell’art. 1341 del codice civile priva di effetto le limitazioni di responsabilità «se non sono specificamente approvate per iscritto»: in quel caso occorre la seconda sottoscrizione riportata in calce, e una sola firma non basta.
Il presente testo è stato predisposto da una delle parti. Il secondo comma dell’art. 1341 del codice civile dispone che «in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità …», e il secondo comma dell’art. 1342 richiama la stessa regola per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari. Ai sensi e per gli effetti di tali norme il manlevante dichiara di approvare specificamente le clausole seguenti: «Oggetto della manleva»; «Massimale e durata»; «Modalità della manleva». Una sola firma in calce al documento non è sufficiente: senza questa seconda sottoscrizione le clausole elencate non hanno effetto.
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Domande frequenti
Questo modello di lettera di manleva è gratuito?
Sì. Lo compili, lo modifichi e lo scarichi in PDF senza costi e senza registrarsi.
Posso modificare la lettera?
Sì. Ogni campo è modificabile e l’anteprima si aggiorna mentre scrive; può anche chiedere le modifiche al copilota in italiano.
Posso scaricarla in PDF?
Sì, con un clic, già impaginata e pronta per la firma.
Come si invia o si consegna la manleva?
La manleva si firma, non si notifica: essendo un accordo fra due persone, la prassi corrente è consegnarla a mano in doppio originale, oppure scambiarla per posta elettronica certificata o per raccomandata quando le parti non si incontrano. Ciò che conta è che ciascuna parte conservi un esemplare firmato e che, se il testo è stato predisposto da una parte sola, vi sia anche la seconda sottoscrizione richiesta dal secondo comma dell’art. 1341.
Una manleva scritta senza avvocato è valida?
Il codice civile non prescrive per la manleva né una forma particolare né l’intervento di un professionista: essendo un contratto atipico ammesso dall’art. 1322, vale in quanto le parti vi consentano. La forma scritta è però quasi indispensabile in concreto, perché è ciò che prova il contenuto dell’impegno, e diventa un requisito effettivo quando il testo è predisposto da una parte: in quel caso il secondo comma dell’art. 1341 priva di effetto le limitazioni di responsabilità che non siano «specificamente approvate per iscritto». Quanto vale la clausola, invece, non dipende da chi l’ha scritta ma da ciò che il documento copre: l’art. 1229 e l’art. 36 del codice del consumo valgono anche contro un testo redatto da un avvocato.
Questo modello si può usare in tutta Italia?
Sì. Gli articoli citati sono del codice civile e del codice del consumo, che sono leggi dello Stato e si applicano su tutto il territorio nazionale.
Che cos’è esattamente una manleva?
È l’impegno di una persona — il manlevante — a tenere indenne un’altra — il manlevato — da quanto quest’ultima sia tenuta a pagare a un terzo. Nel codice civile non esiste un articolo che la disciplini: è un contratto atipico, ammesso dal secondo comma dell’art. 1322, per cui le parti «possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela». Da qui discende il tratto che sorprende di più: poiché nessuna norma la costruisce, le uniche regole che contano davvero sono quelle che possono disfarla.
Una manleva può coprire anche la colpa grave?
No, e su questo non c’è margine. Il primo comma dell’art. 1229 dispone che «è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave». La nullità colpisce la clausola a prescindere dalla qualità delle parti, dalla forma usata e dall’esistenza di una trattativa: non la salva né una firma in più né una formula diversa. Il secondo comma aggiunge la stessa sorte ai patti relativi ai casi in cui il fatto «costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico». Per questo il documento si ferma alla colpa lieve e, se Le si chiede di più, lo dichiara apertamente invece di scriverlo.
La manleva firmata in palestra o prima di un evento funziona?
Se chi la fa firmare è un professionista e chi firma è un consumatore, per i danni alla PERSONA la risposta è no. La lettera a) del secondo comma dell’art. 36 del codice del consumo dichiara nulle le clausole che, «quantunque oggetto di trattativa», hanno per oggetto o per effetto di «escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore». Le parole «quantunque oggetto di trattativa» sono decisive: significano che non la salvano né una negoziazione individuale né la doppia firma dell’art. 1341. Per i danni alle COSE il regime è più morbido — la lettera b) del secondo comma dell’art. 33 le presume vessatorie solo «fino a prova contraria», e il quarto comma dell’art. 34 esclude la vessatorietà di ciò che «sia stato oggetto di trattativa individuale».
Se firmo una manleva, il danneggiato non può più agire contro il beneficiario?
Può eccome, ed è l’equivoco più diffuso su questo documento. Il secondo comma dell’art. 1372 dispone che «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge»: il danneggiato non è parte della manleva e conserva le proprie azioni. La manleva sposta il peso economico FRA LE DUE PARTI, dopo: dà al manlevato il diritto di farsi rimborsare, non una liberazione. Perché il terzo sia coinvolto occorrerebbe un accollo ai sensi dell’art. 1273, che richiede la sua adesione e che, senza una dichiarazione espressa di liberazione, lascia comunque il debitore originario «obbligato in solido col terzo».
Perché il modello chiede se il testo è stato predisposto da una parte?
Perché da quella risposta dipende se la clausola ha effetto. Il secondo comma dell’art. 1341 stabilisce che «in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità», e il secondo comma dell’art. 1342 ripete la regola per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari. Una manleva su un modulo prestampato è esattamente una limitazione di responsabilità a favore di chi l’ha predisposta: se manca la seconda sottoscrizione, non ha effetto. Quando attiva l’interruttore, il documento stampa il blocco di approvazione con l’elenco delle clausole a cui si riferisce.
Che differenza c’è fra manleva e fideiussione?
Cambiano le persone coinvolte. Nella fideiussione il garante si obbliga PERSONALMENTE VERSO IL CREDITORE: l’art. 1936 definisce fideiussore «colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui», e aggiunge che la fideiussione «è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza». Nella manleva, invece, non nasce alcun rapporto con il terzo: l’impegno corre solo fra manlevante e manlevato. È la stessa ragione per cui una manleva non è un accollo dell’art. 1273 e non è una polizza assicurativa.
La manleva sostituisce l’assicurazione?
No, e conviene tenerle distinte anche quando convivono. L’assicurazione della responsabilità civile è un contratto con un assicuratore, regolato dall’art. 1917, il cui primo comma lo obbliga «a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo» e si chiude con una frase che vale la pena leggere accanto all’art. 1229: «sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi». La manleva è un impegno di una persona qualsiasi, senza vigilanza, senza riserve tecniche e senza il pagamento diretto al danneggiato che il secondo comma dell’art. 1917 consente all’assicuratore. Se nel formulario dichiara che esiste una polizza, il documento precisa che la manleva opera per la sola parte non indennizzata.
Se l’attività è pericolosa la manleva mi protegge?
Non nel rapporto con chi subisce il danno. L’art. 2050 dispone che chi cagiona danno «nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno», e l’art. 2051 rende responsabile il custode «salvo che provi il caso fortuito». Sono regimi che riguardano il danneggiato, il quale non è parte della manleva: l’onere della prova resta dove la legge lo ha messo. La manleva agisce dopo, fra le due parti che l’hanno firmata, e per questo il documento la descrive come uno spostamento dell’onere economico e mai come un esonero.
Fonti: codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), artt. 1229, 1273, 1322, 1341, 1342, 1372, 1917, 1936, 2043, 2050, 2051, 2055 e 2963; codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), artt. 3, 33, 34 e 36. Testi vigenti consultati su Normattiva il 28 settembre 2026. Nessuna percentuale, aliquota o tariffa è riportata. Non è citata alcuna giurisprudenza.
Questo modello è fornito solo a scopo informativo generale e non costituisce una consulenza legale, medica, finanziaria o professionale. Per il suo caso specifico si rivolga a un professionista qualificato.