Vai al contenuto
Formularia.ai
Deleghe · Modello

Delega

Una delega è l’autorizzazione scritta con cui incarica una persona di fiducia di compiere per suo conto un adempimento preciso: ritirare un documento, presentare una pratica allo sportello, prendere in consegna una raccomandata o un referto. Compili i dati di entrambe le parti, scelga l’incarico e scarichi il PDF pronto da firmare. Il modello le dice anche le due cose che la maggior parte dei fac-simile tace: che cosa l’ufficio le chiederà davvero — quasi sempre la copia del documento d’identità di chi delega e l’originale di quello del delegato, e il proprio modulo obbligatorio quando ne ha uno — e dove finisce una delega e comincia una procura, perché per concludere un contratto in suo nome l’articolo 1392 del codice civile impone la forma dell’atto da concludere e un foglio firmato non basta.

Anteprima
DELEGA
COMUNE DI PADOVA — UFFICIO ANAGRAFE
OGGETTO: DELEGA AL RITIRO DI DOCUMENTI

Il/La sottoscritto/a Marco Bianchi, nato/a a Padova (PD) il 8 novembre 1979, residente in Via San Francesco 15, 35121 Padova (PD), codice fiscale BNCMRC79S08G224P, identificato/a a mezzo carta d’identità n. CA7654321 rilasciata dal Comune di Padova con la presente scrittura

DELEGA Chiara Rossi, nato/a a Vicenza (VI) il 22 giugno 1985, residente in Via Zabarella 8, 35121 Padova (PD), codice fiscale RSSCHR85H62L840M, identificato/a a mezzo carta d’identità n. CA1122334 rilasciata dal Comune di Padova, ad agire in nome e per conto del delegante nei termini di seguito indicati.

INCARICO. Il delegato è autorizzato a ritirare presso Comune di Padova — Ufficio Anagrafe, in nome e per conto del delegante, quanto segue: la carta d’identità elettronica intestata al sottoscritto, sottoscrivendo la ricevuta di consegna e ogni registro di consegna richiesto. L’incarico è puramente materiale: il delegato non è autorizzato a modificare, integrare o rinunciare ad alcun diritto del delegante. È l’ufficio o l’esercizio che consegna a stabilire che cosa richiedere per la consegna a un terzo, e quasi sempre richiede la copia del documento di identità del delegante e l’esibizione dell’originale di quello del delegato; se pubblica un proprio modulo di delega, è quel modulo che va compilato.

LIMITI DELLA DELEGA. La presente delega è conferita per il solo adempimento sopra indicato e si esaurisce con il suo compimento. Il delegato non può sostituire a sé altri nell’esecuzione dell’incarico: il comma 1 dell’articolo 1717 del codice civile dispone che «il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita». Il delegato non è autorizzato a compiere atti diversi da quello indicato né a disporre di diritti del delegante; il comma 2 dell’articolo 1708 del codice civile ricorda del resto che «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente».

DOCUMENTI DI IDENTITÀ E GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI. Alla presente delega sono allegate la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del delegante e la copia di quello del delegato, che al momento del ritiro esibirà l’originale. È la richiesta pratica pressoché universale degli sportelli, pubblici e privati, e nei confronti delle pubbliche amministrazioni ha una base espressa: il comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 richiede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà siano «sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore», e il comma 3-bis estende quelle stesse modalità al conferimento del potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze e per il ritiro di atti e documenti. Il terzo che riceve la presente delega può inoltre, ai sensi dell’articolo 1393 del codice civile, esigere che il delegato «giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata».

REVOCA E DURATA. Il delegante può revocare la presente delega in qualsiasi momento. L’articolo 1396 del codice civile, dettato per la procura, dispone che «le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che, in mancanza, «esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto»: la revoca va quindi comunicata per iscritto anche all’ente destinatario, e non soltanto al delegato, e conviene farsi restituire l’originale di questo documento. La presente delega non reca un termine finale e resta efficace fino alla revoca o all’esaurimento dell’incarico.


NOTA LEGALE

SU CHE COSA SI FONDA UNA DELEGA. Non esiste una norma del codice civile intitolata «delega»: nella pratica italiana la delega è l’autorizzazione scritta con cui si incarica una persona di fiducia di compiere per proprio conto un adempimento determinato. Il fondamento è duplice. Da un lato la rappresentanza: l’articolo 1387 del codice civile dispone che «il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato». Dall’altro il mandato: l’articolo 1703 definisce il mandato come «il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra», e l’articolo 1708 precisa che esso «comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento». Dal mandato viene anche la regola sulla sostituzione, qualunque opzione lei abbia scelto sopra: l’articolo 1717 stabilisce che il mandatario che sostituisce altri a se stesso «senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita» e che, se la sostituzione è stata autorizzata senza indicare la persona, egli «risponde soltanto quando è in colpa nella scelta». Nei rapporti con la pubblica amministrazione c’è poi una base espressa: il comma 3-bis dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consente di conferire ad altri il potere di rappresentanza «per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi». Fuori da questa ipotesi, il contenuto concreto lo detta il destinatario: il valore di una delega sta nel rispettare ciò che quell’ufficio chiede.

DELEGA E PROCURA NON SONO LA STESSA COSA, E QUESTO MODELLO È UNA DELEGA. La delega serve a far compiere ad altri un adempimento materiale e determinato: ritirare un documento, presentare una pratica, prendere in consegna una spedizione o un referto. La procura conferisce invece il potere di rappresentanza per compiere ATTI GIURIDICI in nome del rappresentato, e da questo discendono due conseguenze che una delega non può soddisfare. La prima è la FORMA: l’articolo 1392 del codice civile stabilisce che «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere», sicché per vendere o acquistare un immobile, accendere un mutuo o accettare un’eredità in nome altrui serve una procura notarile e non un foglio firmato. La seconda è l’AMPIEZZA: il comma 2 dell’articolo 1708 stabilisce che «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente». Se il suo incaricato deve CONCLUDERE un contratto, disporre di un suo diritto, rappresentarla in giudizio o firmare davanti a un notaio, questo modello non è quello giusto: usi il modello di procura. Se deve soltanto ANDARE A PRENDERE qualcosa o consegnare una pratica per lei, questo modello è quello giusto e la procura sarebbe eccessiva.

QUANDO SERVE LA FIRMA AUTENTICATA, E QUANDO NO. Per una delega ordinaria al ritiro di un documento, di una spedizione o di un referto non occorre alcuna autenticazione: bastano la firma del delegante e la copia del suo documento di identità. L’autenticazione entra in gioco in due casi. Il primo è quello del comma 2 dell’articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: quando alla delega si accompagna una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata a un soggetto privato, oppure presentata alla pubblica amministrazione «al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici» — cioè proprio l’ipotesi di chi incassa somme per conto di un altro — «l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco». Il secondo è quello dell’articolo 1392 del codice civile, per gli atti che richiedono una forma. In ogni altro caso decide il destinatario, e la sua modulistica prevale.

I DOCUMENTI DI IDENTITÀ SONO LA REGOLA PRATICA, NON UNA FORMALITÀ. Praticamente ogni sportello chiede la copia del documento del delegante e l’originale di quello del delegato: senza, il delegato viene rimandato indietro. Verso le pubbliche amministrazioni la richiesta ha una base normativa nel comma 3 e nel comma 3-bis dell’articolo 38 del d.P.R. 445/2000; verso i privati è una condizione di servizio, ma è altrettanto vincolante nei fatti. L’articolo 1393 del codice civile aggiunge che il terzo può sempre esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, «che gliene dia una copia da lui firmata»: si presenti quindi con l’originale e con una copia da lasciare.

QUANDO L’ENTE HA UN PROPRIO MODULO, QUEL MODULO VINCE. Molte amministrazioni, quasi tutte le strutture sanitarie e gli operatori postali e i corrieri pubblicano una propria delega al ritiro. Dove quel modulo esiste, va compilato quello: nessun modello generale lo sostituisce, e presentarsi con un documento diverso è il motivo più frequente per cui un delegato viene respinto. Questo modello resta utile come autorizzazione scritta di accompagnamento e come traccia di ciò che è stato autorizzato, ma il primo passo è sempre chiedere al destinatario che cosa vuole.

REVOCA. La delega si revoca in qualsiasi momento, ma la revoca deve arrivare a chi la deve rispettare. L’articolo 1396 del codice civile, dettato per la procura, dispone che le modificazioni e la revoca «devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che, in mancanza, «non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto». Comunichi la revoca per iscritto anche all’ufficio o all’esercizio destinatario e si faccia restituire l’originale della delega.

Questo modello non esamina la sua situazione, non calcola nulla e non sostituisce il parere di un professionista. Prima di firmare, verifichi con il destinatario la forma che si attende e che l’incarico descritto corrisponda esattamente a ciò che intende autorizzare.

Padova, 3 settembre 2026
IL/LA DELEGANTE — firma autografa
Firma: Marco Bianchi
IL/LA DELEGATO/A — per accettazione
Firma: Chiara Rossi
GratuitoModificabileDownload PDFSenza registrazione

Perché usare questo modello

Quattro incarichi, quattro testi diversi

Ritiro di documenti, pratica alla pubblica amministrazione, ritiro di una spedizione o di referti sanitari: ogni caso ha una formulazione e un avvertimento propri.

La norma che esiste davvero

Per la pubblica amministrazione il comma 3-bis dell’articolo 38 del d.P.R. 445/2000 consente espressamente di delegare la presentazione di istanze e il ritiro di atti e documenti.

Delega o procura: le diciamo quale le serve

La delega fa compiere un adempimento materiale; la procura conferisce il potere di compiere atti giuridici e, per gli atti formali, va dal notaio (articolo 1392 del codice civile).

Subdelega, con la regola giusta

Può vietarla o autorizzarla. L’articolo 1717 del codice civile stabilisce chi risponde in un caso e nell’altro, e il documento lo scrive.

Documenti d’identità e firma autenticata

Quando basta la firma e quando serve l’autenticazione: articolo 38, commi 3 e 3-bis, e articolo 21, comma 2, del d.P.R. 445/2000.

Generata con l’IA

Descriva l’incarico al copilota e compila la delega al posto suo.

Come funziona

1
Scelga il modello

Parta da questo modello di delega per l’Italia.

2
Personalizzi con l’IA

Compili i campi oppure chieda le modifiche al copilota.

3
Scarichi e firmi

Generi il PDF, lo stampi, lo firmi a mano e alleghi i documenti d’identità di entrambi.

Che cosa contiene la delega

Ente o esercizio destinatario, oppure «A chi di competenza»
Oggetto della delega, in testa al documento
Delegante: nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e documento d’identità
Impresa e partita IVA quando la delega è conferita da un legale rappresentante
Delegato: gli stessi dati, perché lo sportello li verifica
L’incarico, descritto in modo determinato e con l’avvertenza pratica del caso
Limiti della delega: atto singolo oppure facoltà di subdelega (articoli 1708 e 1717 del codice civile)
Documenti d’identità allegati e giustificazione dei poteri (articolo 38 del d.P.R. 445/2000, articolo 1393 del codice civile)
Revoca e durata, con l’eventuale termine finale (articolo 1396 del codice civile)
Nota legale: su che cosa si fonda una delega e quando serve invece una procura
Precisazioni libere, se ne aggiunge
Luogo, data, firma del delegante e firma del delegato per accettazione
DELEGA
COMUNE DI PADOVA — UFFICIO ANAGRAFE
OGGETTO: DELEGA AL RITIRO DI DOCUMENTI

Il/La sottoscritto/a Marco Bianchi, nato/a a Padova (PD) il 8 novembre 1979, residente in Via San Francesco 15, 35121 Padova (PD), codice fiscale BNCMRC79S08G224P, identificato/a a mezzo carta d’identità n. CA7654321 rilasciata dal Comune di Padova con la presente scrittura

DELEGA Chiara Rossi, nato/a a Vicenza (VI) il 22 giugno 1985, residente in Via Zabarella 8, 35121 Padova (PD), codice fiscale RSSCHR85H62L840M, identificato/a a mezzo carta d’identità n. CA1122334 rilasciata dal Comune di Padova, ad agire in nome e per conto del delegante nei termini di seguito indicati.

INCARICO. Il delegato è autorizzato a ritirare presso Comune di Padova — Ufficio Anagrafe, in nome e per conto del delegante, quanto segue: la carta d’identità elettronica intestata al sottoscritto, sottoscrivendo la ricevuta di consegna e ogni registro di consegna richiesto. L’incarico è puramente materiale: il delegato non è autorizzato a modificare, integrare o rinunciare ad alcun diritto del delegante. È l’ufficio o l’esercizio che consegna a stabilire che cosa richiedere per la consegna a un terzo, e quasi sempre richiede la copia del documento di identità del delegante e l’esibizione dell’originale di quello del delegato; se pubblica un proprio modulo di delega, è quel modulo che va compilato.

LIMITI DELLA DELEGA. La presente delega è conferita per il solo adempimento sopra indicato e si esaurisce con il suo compimento. Il delegato non può sostituire a sé altri nell’esecuzione dell’incarico: il comma 1 dell’articolo 1717 del codice civile dispone che «il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita». Il delegato non è autorizzato a compiere atti diversi da quello indicato né a disporre di diritti del delegante; il comma 2 dell’articolo 1708 del codice civile ricorda del resto che «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente».

DOCUMENTI DI IDENTITÀ E GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI. Alla presente delega sono allegate la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del delegante e la copia di quello del delegato, che al momento del ritiro esibirà l’originale. È la richiesta pratica pressoché universale degli sportelli, pubblici e privati, e nei confronti delle pubbliche amministrazioni ha una base espressa: il comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 richiede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà siano «sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore», e il comma 3-bis estende quelle stesse modalità al conferimento del potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze e per il ritiro di atti e documenti. Il terzo che riceve la presente delega può inoltre, ai sensi dell’articolo 1393 del codice civile, esigere che il delegato «giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata».

REVOCA E DURATA. Il delegante può revocare la presente delega in qualsiasi momento. L’articolo 1396 del codice civile, dettato per la procura, dispone che «le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che, in mancanza, «esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto»: la revoca va quindi comunicata per iscritto anche all’ente destinatario, e non soltanto al delegato, e conviene farsi restituire l’originale di questo documento. La presente delega non reca un termine finale e resta efficace fino alla revoca o all’esaurimento dell’incarico.


NOTA LEGALE

SU CHE COSA SI FONDA UNA DELEGA. Non esiste una norma del codice civile intitolata «delega»: nella pratica italiana la delega è l’autorizzazione scritta con cui si incarica una persona di fiducia di compiere per proprio conto un adempimento determinato. Il fondamento è duplice. Da un lato la rappresentanza: l’articolo 1387 del codice civile dispone che «il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato». Dall’altro il mandato: l’articolo 1703 definisce il mandato come «il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra», e l’articolo 1708 precisa che esso «comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento». Dal mandato viene anche la regola sulla sostituzione, qualunque opzione lei abbia scelto sopra: l’articolo 1717 stabilisce che il mandatario che sostituisce altri a se stesso «senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita» e che, se la sostituzione è stata autorizzata senza indicare la persona, egli «risponde soltanto quando è in colpa nella scelta». Nei rapporti con la pubblica amministrazione c’è poi una base espressa: il comma 3-bis dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consente di conferire ad altri il potere di rappresentanza «per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi». Fuori da questa ipotesi, il contenuto concreto lo detta il destinatario: il valore di una delega sta nel rispettare ciò che quell’ufficio chiede.

DELEGA E PROCURA NON SONO LA STESSA COSA, E QUESTO MODELLO È UNA DELEGA. La delega serve a far compiere ad altri un adempimento materiale e determinato: ritirare un documento, presentare una pratica, prendere in consegna una spedizione o un referto. La procura conferisce invece il potere di rappresentanza per compiere ATTI GIURIDICI in nome del rappresentato, e da questo discendono due conseguenze che una delega non può soddisfare. La prima è la FORMA: l’articolo 1392 del codice civile stabilisce che «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere», sicché per vendere o acquistare un immobile, accendere un mutuo o accettare un’eredità in nome altrui serve una procura notarile e non un foglio firmato. La seconda è l’AMPIEZZA: il comma 2 dell’articolo 1708 stabilisce che «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente». Se il suo incaricato deve CONCLUDERE un contratto, disporre di un suo diritto, rappresentarla in giudizio o firmare davanti a un notaio, questo modello non è quello giusto: usi il modello di procura. Se deve soltanto ANDARE A PRENDERE qualcosa o consegnare una pratica per lei, questo modello è quello giusto e la procura sarebbe eccessiva.

QUANDO SERVE LA FIRMA AUTENTICATA, E QUANDO NO. Per una delega ordinaria al ritiro di un documento, di una spedizione o di un referto non occorre alcuna autenticazione: bastano la firma del delegante e la copia del suo documento di identità. L’autenticazione entra in gioco in due casi. Il primo è quello del comma 2 dell’articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: quando alla delega si accompagna una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata a un soggetto privato, oppure presentata alla pubblica amministrazione «al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici» — cioè proprio l’ipotesi di chi incassa somme per conto di un altro — «l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco». Il secondo è quello dell’articolo 1392 del codice civile, per gli atti che richiedono una forma. In ogni altro caso decide il destinatario, e la sua modulistica prevale.

I DOCUMENTI DI IDENTITÀ SONO LA REGOLA PRATICA, NON UNA FORMALITÀ. Praticamente ogni sportello chiede la copia del documento del delegante e l’originale di quello del delegato: senza, il delegato viene rimandato indietro. Verso le pubbliche amministrazioni la richiesta ha una base normativa nel comma 3 e nel comma 3-bis dell’articolo 38 del d.P.R. 445/2000; verso i privati è una condizione di servizio, ma è altrettanto vincolante nei fatti. L’articolo 1393 del codice civile aggiunge che il terzo può sempre esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, «che gliene dia una copia da lui firmata»: si presenti quindi con l’originale e con una copia da lasciare.

QUANDO L’ENTE HA UN PROPRIO MODULO, QUEL MODULO VINCE. Molte amministrazioni, quasi tutte le strutture sanitarie e gli operatori postali e i corrieri pubblicano una propria delega al ritiro. Dove quel modulo esiste, va compilato quello: nessun modello generale lo sostituisce, e presentarsi con un documento diverso è il motivo più frequente per cui un delegato viene respinto. Questo modello resta utile come autorizzazione scritta di accompagnamento e come traccia di ciò che è stato autorizzato, ma il primo passo è sempre chiedere al destinatario che cosa vuole.

REVOCA. La delega si revoca in qualsiasi momento, ma la revoca deve arrivare a chi la deve rispettare. L’articolo 1396 del codice civile, dettato per la procura, dispone che le modificazioni e la revoca «devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che, in mancanza, «non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto». Comunichi la revoca per iscritto anche all’ufficio o all’esercizio destinatario e si faccia restituire l’originale della delega.

Questo modello non esamina la sua situazione, non calcola nulla e non sostituisce il parere di un professionista. Prima di firmare, verifichi con il destinatario la forma che si attende e che l’incarico descritto corrisponda esattamente a ciò che intende autorizzare.

Padova, 3 settembre 2026
IL/LA DELEGANTE — firma autografa
Firma: Marco Bianchi
IL/LA DELEGATO/A — per accettazione
Firma: Chiara Rossi

Domande frequenti

Questo modello di delega è gratuito?

Sì. Lo compili, lo personalizzi e lo scarichi in PDF senza costi e senza creare un account.

Posso modificare il testo della delega?

Sì. Può cambiare ogni campo da sé, oppure chiedere la modifica al copilota in linguaggio comune. La parte da curare è la descrizione dell’incarico: deve essere determinata. Una delega generica — «a fare tutto il necessario» — è la prima cosa che uno sportello contesta, perché non permette di capire fin dove arriva l’autorizzazione.

Posso scaricarla in PDF?

Sì. Ottiene un PDF pronto da stampare e firmare, costruito con gli stessi dati dell’anteprima: quello che stampa è esattamente quello che ha riletto.

Come consegnare o mandare la delega al delegato?

La stampi, la rilegga, la dati e la firmi a mano, poi la consegni al delegato insieme alla copia del suo documento d’identità. Il delegato si presenterà allo sportello con l’originale del proprio documento, con la delega e con quella copia. Se non può consegnargliela di persona, può inviargliela per posta elettronica perché la stampi, ma verifichi prima con l’ente destinatario se accetta una delega stampata da file oppure pretende l’originale firmato a penna. Ne conservi sempre una copia.

La delega è legalmente valida?

Sì, nei limiti di ciò che autorizza. Non esiste un articolo del codice civile intitolato «delega», ma il potere di far agire altri per proprio conto è pieno: l’articolo 1387 del codice civile dispone che «il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato», e l’articolo 1703 definisce il mandato come «il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra». Verso la pubblica amministrazione la base è espressa: il comma 3-bis dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consente di conferire ad altri il potere di rappresentanza «per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi». Quello che la validità non le garantisce è l’accettazione: il destinatario resta libero di pretendere il proprio modulo, e per gli atti che richiedono una forma serve una procura, non una delega.

Posso usare questo modello in tutta Italia?

Sì. Il codice civile e il d.P.R. 445/2000 sono norme statali: il modello vale allo stesso modo a Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Bari o in qualunque altro Comune italiano. La persona fisica si identifica con il codice fiscale e l’impresa con la partita IVA. Quello che cambia da sportello a sportello non è il diritto, è la prassi: molti enti, quasi tutte le strutture sanitarie e gli operatori postali hanno un proprio modulo di delega, e dove quel modulo esiste è quello che va compilato.

Che differenza c’è tra delega e procura?

La delega fa compiere ad altri un adempimento materiale e determinato — ritirare un documento, presentare una pratica, prendere in consegna un pacco o un referto. La procura conferisce il potere di rappresentanza per compiere atti giuridici in suo nome, e da questo discendono due differenze che contano. La forma: l’articolo 1392 del codice civile stabilisce che «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere», quindi per vendere o comprare un immobile, accendere un mutuo o accettare un’eredità in suo nome serve una procura notarile e non un foglio firmato. L’ampiezza: il comma 2 dell’articolo 1708 stabilisce che «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente». La regola pratica è semplice: se il suo incaricato deve ANDARE A PRENDERE qualcosa o consegnare una pratica, usi questa delega; se deve CONCLUDERE un contratto, disporre di un suo diritto o firmare davanti a un notaio, usi il modello di procura.

Serve la firma autenticata sulla delega?

Per un ritiro ordinario, no: bastano la sua firma e la copia del suo documento d’identità. L’autenticazione serve in due casi. Il primo è quello del comma 2 dell’articolo 21 del d.P.R. 445/2000: quando alla delega si accompagna una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata a un soggetto privato, oppure presentata alla pubblica amministrazione «al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici» — l’ipotesi tipica di chi incassa somme per conto di un altro — l’autenticazione «è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco». Il secondo è quello dell’articolo 1392 del codice civile, per gli atti che richiedono una forma particolare. Fuori da questi casi decide il destinatario.

Servono i documenti d’identità di entrambi?

Nella pratica sì, quasi sempre, ed è il motivo più frequente per cui un delegato viene rimandato indietro. Si allega la copia fotostatica di un documento in corso di validità del delegante, e il delegato esibisce allo sportello l’originale del proprio. Verso le pubbliche amministrazioni la richiesta ha una base normativa: il comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 445/2000 richiede la sottoscrizione davanti al dipendente addetto oppure la «copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore», e il comma 3-bis estende quelle stesse modalità al conferimento del potere di rappresentanza. L’articolo 1393 del codice civile aggiunge che chi riceve la delega può sempre esigere che il delegato giustifichi i suoi poteri e «che gliene dia una copia da lui firmata»: porti l’originale e una copia da lasciare.

Posso delegare qualcuno a ritirare i miei referti medici?

Sì, e il modello prevede una rama apposita, ma con due avvertenze. La prima: i dati relativi alla salute sono categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, quindi la delega autorizza espressamente la struttura a consegnarli al delegato e il delegato è tenuto a consegnarli soltanto a lei. La seconda: quasi tutte le strutture sanitarie pubblicano un proprio modulo di delega al ritiro e richiedono i documenti d’identità di entrambi; dove quel modulo esiste, va compilato quello e questa delega non lo sostituisce. Chieda alla struttura prima di mandare il delegato.

Posso delegare il ritiro di una raccomandata o di un pacco?

Sì, ed è uno degli usi più comuni. Tenga però presente che gli operatori postali e i corrieri applicano proprie condizioni generali di servizio e pubblicano un proprio modulo di delega al ritiro: dove quel modulo esiste è quello che va usato, e questa delega vale come autorizzazione scritta di accompagnamento. Per alcune categorie di invio — in particolare gli atti giudiziari e gli invii che la legge riserva al destinatario in persona — la consegna segue regole proprie e può non ammettere il ritiro da parte di un delegato: lo verifichi con l’operatore prima di mandare il delegato allo sportello.

Il delegato può a sua volta delegare qualcun altro?

Solo se lo autorizza, e il modello glielo fa scegliere. Se non lo autorizza, vale il comma 1 dell’articolo 1717 del codice civile: «il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita». Se invece lo autorizza senza indicare chi debba essere il sostituto, il comma 2 stabilisce che il delegato «risponde soltanto quando è in colpa nella scelta», il comma 3 che «risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto» e il comma 4 che lei «può agire direttamente contro la persona sostituita». Resta comunque libero l’ente destinatario di non ammettere il ritiro da parte di un sostituto.

Come si revoca una delega?

In qualsiasi momento, ma la revoca deve arrivare a chi la deve rispettare. L’articolo 1396 del codice civile, dettato per la procura, dispone che le modificazioni e la revoca «devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che, in mancanza, «non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto». In pratica: comunichi la revoca per iscritto al delegato e anche all’ufficio o all’esercizio destinatario, e si faccia restituire l’originale della delega. Indicare fin dall’inizio un termine finale nel documento riduce il problema, perché oltre quella data la delega perde effetto da sé.

La delega serve anche per presentare una pratica alla pubblica amministrazione?

Sì, ed è l’ipotesi con la base normativa più solida. Il comma 3-bis dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo»: la delega va quindi sottoscritta e accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del delegante, secondo il comma 3 dello stesso articolo. Restano fuori le dichiarazioni che la legge riserva personalmente all’interessato e resta ferma la modulistica obbligatoria che l’amministrazione abbia adottato.

Scritto da: Thorben Rasmus IdelRivisto da: Nahar GevaAggiornato · 03/09/2026

Fonti: Codice civile — articolo 1387 (fonti della rappresentanza: «il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato»), articolo 1392 (forma della procura: «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere»), articolo 1393 (giustificazione dei poteri del rappresentante e consegna di una copia firmata), articolo 1396 (le modificazioni e la revoca devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei), articolo 1703 (nozione del mandato), articolo 1708 (contenuto del mandato; il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione se non sono indicati espressamente), articolo 1717 (sostituto del mandatario: responsabilità in caso di sostituzione non autorizzata, colpa nella scelta, istruzioni impartite e azione diretta del mandante). D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — articolo 21, comma 2 (autenticazione della sottoscrizione davanti a notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato), articolo 38, comma 3 (sottoscrizione in presenza del dipendente addetto ovvero copia fotostatica non autenticata del documento di identità) e comma 3-bis (conferimento del potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze e per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni). Regolamento (UE) 2016/679, articolo 9 (categorie particolari di dati personali, fra cui i dati relativi alla salute). Nessun importo è riprodotto in questa pagina. Non esiste una disciplina generale della «delega» come tipo negoziale: il contenuto concreto e la forma richiesta sono stabiliti dal destinatario, e quando l’ente pubblica un proprio modulo obbligatorio è quel modulo che deve essere usato.

Questo modello è fornito solo a scopo informativo generale e non costituisce una consulenza legale, medica, finanziaria o professionale. Per il suo caso specifico si rivolga a un professionista qualificato.