Procura
Compili la Sua procura in pochi minuti e la scarichi in PDF. Nel diritto italiano la procura è l’atto con cui si conferisce a un’altra persona il potere di rappresentanza degli articoli 1387 e seguenti del Codice civile: ciò che il procuratore compie in Suo nome e nel Suo interesse, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei Suoi confronti (articolo 1388). La regola che quasi nessun modello spiega è però un’altra, ed è l’articolo 1392: «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere». La forma della procura si prende dall’ATTO, e la sanzione non è il rifiuto dello sportello ma l’inefficacia del potere. Questo modello Le fa scegliere fra una procura speciale per atti determinati e una procura generale di ordinaria amministrazione — stampando in entrambi i casi la conseguenza dell’articolo 1392 — e fra una durata con data di scadenza e una procura valida fino a revoca.
Io sottoscritto/a Maria Rossi, nato/a a Bologna (BO) in data 8 novembre 1962, codice fiscale RSSMRA62S48A944T, residente in Via Zamboni 14, 40126 Bologna (BO) con il presente atto CONFERISCO PROCURA a Luca Rossi, nato/a a Bologna (BO) in data 22 marzo 1991, codice fiscale RSSLCU91C22A944R, residente in Via Irnerio 5, 40126 Bologna (BO) il potere SPECIALE e LIMITATO di compiere in mio nome e per mio conto, con esclusione di ogni altro atto, quanto segue: presentare in mio nome e per mio conto le istanze e le dichiarazioni relative alla pratica che mi riguarda, sottoscrivere i moduli necessari, produrre e ritirare atti e documenti e ricevere ogni comunicazione relativa a tale pratica. Conferisco la procura ai sensi degli articoli 1387 e seguenti del Codice civile, per cui l’atto compiuto dal rappresentante in mio nome e nel mio interesse, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei miei confronti (articolo 1388). La procura si esaurisce con il compimento degli atti sopra indicati e non si estende ad alcun altro affare.
FORMA DELLA PROCURA — LA REGOLA DA VERIFICARE PRIMA DI FIRMARE. L’articolo 1392 del Codice civile dispone che «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere». La forma di questa procura si misura dunque sugli atti indicati sopra, non su una regola generale: se per quegli atti la legge non prescrive una forma particolare, la scrittura qui sottoscritta è idonea; se invece si tratta di uno degli atti per i quali l’articolo 1350 del Codice civile impone l’atto pubblico o la scrittura privata sotto pena di nullità — in primo luogo i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili — la procura deve essere quantomeno scritta, e per la trascrizione nei registri immobiliari l’articolo 2657 richiede sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, sicché in quel caso occorre rivolgersi a un notaio. Prima di consegnare questa procura, verifichi quale forma richiede l’atto che il procuratore dovrà compiere.
DURATA. La presente procura ha effetto dal giorno 3 settembre 2026 e cessa in data 31 dicembre 2026. Trascorsa tale data il potere di rappresentanza viene meno di per sé, senza bisogno di alcuna formalità né di alcuna comunicazione, e il procuratore non potrà più avvalersene. Resta ferma la facoltà del rappresentato di revocarla prima, con le modalità indicate al paragrafo che segue.
REVOCA. Per revocare questa procura non basta dirlo al procuratore. L’articolo 1396 del Codice civile dispone che «le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che «in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto»; il secondo comma aggiunge che le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate. In pratica: la revoca va comunicata PER ISCRITTO al soggetto o all’ente davanti al quale questa procura è stata prodotta — con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, conservandone la prova — e, se la procura è stata resa nota a più soggetti, a ciascuno di essi. L’articolo 1397 aggiunge che il rappresentante deve restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri quando questi sono cessati: chieda indietro l’originale.
GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI, CONFLITTO DI INTERESSI E ATTI ECCEDENTI. Il terzo che contratta con il procuratore può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, poiché la rappresentanza risulta da questo atto scritto, che gliene dia copia da lui firmata (articolo 1393 del Codice civile): il procuratore porti con sé questo documento e un documento d’identità in corso di validità. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (articolo 1394). È inoltre annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi (articolo 1395): con la presente procura NON viene conferita alcuna autorizzazione a contrarre con se stesso, salvo che sia scritta espressamente nell’oggetto sopra indicato. Chi contratta come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli risponde del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (articolo 1398), e l’atto resta a suo carico se il rappresentato non lo ratifica (articolo 1711, secondo comma); la ratifica del rappresentato, da farsi con le forme prescritte per la conclusione del contratto, ha effetto retroattivo salvi i diritti dei terzi (articolo 1399). Il procuratore è infine tenuto a rendere il conto del suo operato e a rimettere al rappresentato tutto ciò che ha ricevuto a causa dell’incarico (articolo 1713).
L’ARTICOLO 1392: LA FORMA DELLA PROCURA SI PRENDE DALL’ATTO. È la regola che decide quasi tutte le controversie e quella che quasi nessun modello spiega. «La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere»: non esiste una forma buona per tutte le procure: esiste la forma dell’atto che il procuratore dovrà compiere. La conseguenza è severa, perché la norma non dice che la procura è annullabile o che può essere rifiutata: dice che NON HA EFFETTO, cioè che il potere di rappresentanza non nasce e chi firma in nome altrui firma senza poteri. La giurisprudenza legge la norma in senso restrittivo: essa riguarda gli atti per i quali la legge prescrive una forma determinata, non i casi in cui sono le parti ad avere scelto spontaneamente una forma più solenne. Per questo la prima domanda da farsi non è «come si scrive una procura» ma «che forma richiede l’atto».
QUANDO SERVE IL NOTAIO, E QUANDO NO. Per moltissimi usi quotidiani non serve: presentare un’istanza, seguire una pratica presso un ufficio, ritirare documenti, rappresentare qualcuno davanti a un ente sono atti per i quali la legge non prescrive una forma particolare, e una procura scritta, datata e sottoscritta, accompagnata dalla copia del documento d’identità del rappresentato, è idonea. Serve invece quando l’atto stesso è formale. L’articolo 1350 del Codice civile elenca gli atti che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità, e al primo posto vi sono i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili: combinato con l’articolo 1392, ciò significa che una procura a vendere un immobile deve quantomeno essere scritta. C’è poi un secondo scalino, che è quello che in pratica porta dal notaio: l’articolo 2657 dispone che «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente». Una scrittura privata semplice può bastare alla validità del contratto tra le parti, ma non alla trascrizione nei registri immobiliari: per questo il notaio chiede la procura per atto pubblico o con firma autenticata e la allega all’atto. La regola pratica è una sola: chieda al notaio, PRIMA di firmare, quale forma di procura accetta.
CHE COSA COMPRA L’AUTENTICA DELLA FIRMA. Autenticare la sottoscrizione non significa che un pubblico ufficiale abbia controllato il contenuto della procura: significa, secondo l’articolo 2703 del Codice civile, che il notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato attesta che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo averne previamente accertato l’identità di chi sottoscrive. L’effetto è probatorio ed è forte: la sottoscrizione si ha per riconosciuta, e per l’articolo 2702 la scrittura fa allora piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta. È questo che l’ufficio o la controparte cercano quando chiedono «la firma autenticata»: non un giudizio sul contenuto, ma la certezza su chi ha firmato. Resta fermo che l’autentica non trasforma in valida una procura carente della forma che l’articolo 1392 richiede per quel determinato atto.
PROCURA GENERALE E PROCURA SPECIALE. La procura speciale riguarda uno o più affari determinati; la procura generale riguarda gli affari del rappresentato nel loro complesso. La differenza non sta nel titolo ma nel contenuto, e la norma di riferimento è l’articolo 1708, secondo comma, del Codice civile: «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente». Da qui due conseguenze che vale la pena avere chiare. La prima: una formula ampia del tipo «per rappresentarmi in tutti i miei affari» non autorizza di per sé a vendere, a donare, a permutare, a ipotecare, ad accendere un mutuo o a chiudere un investimento; per quegli atti occorre l’indicazione espressa. La seconda, che discende dall’articolo 1392: nel momento in cui uno di quegli atti viene aggiunto espressamente, la procura deve rivestire la forma che quell’atto richiede, e una procura generale destinata a coprire anche atti immobiliari è quindi materia da notaio. Descrivere l’oggetto con precisione, anche a costo di essere lunghi, è la scelta che protegge tutti: il rappresentato, il procuratore e il terzo.
PROCURA E DELEGA NON SONO LA STESSA COSA. Nel linguaggio corrente si usano come sinonimi, ma servono a cose diverse. La DELEGA è l’autorizzazione informale a compiere una singola incombenza materiale per conto di un’altra persona — ritirare un pacco, un referto, un certificato, un documento allo sportello — di solito redatta sul modulo che l’ufficio stesso mette a disposizione e accompagnata dai documenti d’identità di entrambi: è un’autorizzazione a presentarsi a uno sportello, non lo strumento con cui si acquista il potere di firmare un contratto in nome di un altro. La PROCURA è invece l’atto degli articoli 1387 e seguenti del Codice civile: conferisce il potere di rappresentanza, e ciò che il procuratore compie in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nella sfera del rappresentato (articolo 1388). La regola pratica è semplice: se si tratta soltanto di ritirare qualcosa, spesso basta la delega sul modulo dell’ente; se si deve firmare, dichiarare o disporre in nome di un altro, serve una procura, e la sua forma la detta l’articolo 1392.
LA PROCURA ALLE LITI È UN ALTRO ISTITUTO, E QUESTO MODELLO NON LA PRODUCE. Se occorre farsi rappresentare in un giudizio, la procura da rilasciare non è questa. L’articolo 83 del Codice di procedura civile stabilisce che, quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, che può essere generale o speciale e «deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata»; la procura speciale può inoltre essere apposta in calce o a margine degli atti indicati dalla norma — la citazione, il ricorso, il controricorso, la comparsa di risposta o di intervento e gli altri ivi elencati — e in tal caso l’autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore stesso. La procura alle liti si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Il destinatario, insomma, è un avvocato, la forma è predeterminata dalla legge processuale e il contesto è un giudizio: non è quello che questo modello serve a fare.
Questo modello non esamina la Sua situazione, non calcola nulla e non sostituisce il parere di un professionista. Prima di firmare, verifichi quale forma richiede l’atto che il procuratore dovrà compiere e se l’ente destinatario dispone di un proprio modulo: quando un modulo ufficiale esiste, è quello da usare.
Perché usare questo modello
La forma della procura si prende dall’atto da compiere: qui la trova scritta, con la conseguenza esatta — la procura non ha effetto.
Uno o più atti determinati, oppure l’ordinaria amministrazione con l’avvertenza dell’articolo 1708, secondo comma.
Gli articoli 1350 e 2657 spiegati sul caso concreto: quando basta la scrittura privata e quando serve la firma autenticata.
L’articolo 1396: avvisare il solo procuratore non basta. Il documento lo dice e spiega che cosa fare.
Il confine con la delega allo sportello, spiegato una volta per tutte invece di essere dato per scontato.
Descriva l’incarico al copilota e la procura viene redatta per Lei.
Come funziona
Parta da questo modello di procura per l’Italia.
Compili i campi o chieda le modifiche al copilota in linguaggio naturale.
Generi il PDF, ne stampi due originali e li faccia firmare al rappresentato e al procuratore.
Che cosa contiene la procura
Io sottoscritto/a Maria Rossi, nato/a a Bologna (BO) in data 8 novembre 1962, codice fiscale RSSMRA62S48A944T, residente in Via Zamboni 14, 40126 Bologna (BO) con il presente atto CONFERISCO PROCURA a Luca Rossi, nato/a a Bologna (BO) in data 22 marzo 1991, codice fiscale RSSLCU91C22A944R, residente in Via Irnerio 5, 40126 Bologna (BO) il potere SPECIALE e LIMITATO di compiere in mio nome e per mio conto, con esclusione di ogni altro atto, quanto segue: presentare in mio nome e per mio conto le istanze e le dichiarazioni relative alla pratica che mi riguarda, sottoscrivere i moduli necessari, produrre e ritirare atti e documenti e ricevere ogni comunicazione relativa a tale pratica. Conferisco la procura ai sensi degli articoli 1387 e seguenti del Codice civile, per cui l’atto compiuto dal rappresentante in mio nome e nel mio interesse, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei miei confronti (articolo 1388). La procura si esaurisce con il compimento degli atti sopra indicati e non si estende ad alcun altro affare.
FORMA DELLA PROCURA — LA REGOLA DA VERIFICARE PRIMA DI FIRMARE. L’articolo 1392 del Codice civile dispone che «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere». La forma di questa procura si misura dunque sugli atti indicati sopra, non su una regola generale: se per quegli atti la legge non prescrive una forma particolare, la scrittura qui sottoscritta è idonea; se invece si tratta di uno degli atti per i quali l’articolo 1350 del Codice civile impone l’atto pubblico o la scrittura privata sotto pena di nullità — in primo luogo i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili — la procura deve essere quantomeno scritta, e per la trascrizione nei registri immobiliari l’articolo 2657 richiede sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, sicché in quel caso occorre rivolgersi a un notaio. Prima di consegnare questa procura, verifichi quale forma richiede l’atto che il procuratore dovrà compiere.
DURATA. La presente procura ha effetto dal giorno 3 settembre 2026 e cessa in data 31 dicembre 2026. Trascorsa tale data il potere di rappresentanza viene meno di per sé, senza bisogno di alcuna formalità né di alcuna comunicazione, e il procuratore non potrà più avvalersene. Resta ferma la facoltà del rappresentato di revocarla prima, con le modalità indicate al paragrafo che segue.
REVOCA. Per revocare questa procura non basta dirlo al procuratore. L’articolo 1396 del Codice civile dispone che «le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che «in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto»; il secondo comma aggiunge che le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate. In pratica: la revoca va comunicata PER ISCRITTO al soggetto o all’ente davanti al quale questa procura è stata prodotta — con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, conservandone la prova — e, se la procura è stata resa nota a più soggetti, a ciascuno di essi. L’articolo 1397 aggiunge che il rappresentante deve restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri quando questi sono cessati: chieda indietro l’originale.
GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI, CONFLITTO DI INTERESSI E ATTI ECCEDENTI. Il terzo che contratta con il procuratore può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, poiché la rappresentanza risulta da questo atto scritto, che gliene dia copia da lui firmata (articolo 1393 del Codice civile): il procuratore porti con sé questo documento e un documento d’identità in corso di validità. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (articolo 1394). È inoltre annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi (articolo 1395): con la presente procura NON viene conferita alcuna autorizzazione a contrarre con se stesso, salvo che sia scritta espressamente nell’oggetto sopra indicato. Chi contratta come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli risponde del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (articolo 1398), e l’atto resta a suo carico se il rappresentato non lo ratifica (articolo 1711, secondo comma); la ratifica del rappresentato, da farsi con le forme prescritte per la conclusione del contratto, ha effetto retroattivo salvi i diritti dei terzi (articolo 1399). Il procuratore è infine tenuto a rendere il conto del suo operato e a rimettere al rappresentato tutto ciò che ha ricevuto a causa dell’incarico (articolo 1713).
L’ARTICOLO 1392: LA FORMA DELLA PROCURA SI PRENDE DALL’ATTO. È la regola che decide quasi tutte le controversie e quella che quasi nessun modello spiega. «La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere»: non esiste una forma buona per tutte le procure: esiste la forma dell’atto che il procuratore dovrà compiere. La conseguenza è severa, perché la norma non dice che la procura è annullabile o che può essere rifiutata: dice che NON HA EFFETTO, cioè che il potere di rappresentanza non nasce e chi firma in nome altrui firma senza poteri. La giurisprudenza legge la norma in senso restrittivo: essa riguarda gli atti per i quali la legge prescrive una forma determinata, non i casi in cui sono le parti ad avere scelto spontaneamente una forma più solenne. Per questo la prima domanda da farsi non è «come si scrive una procura» ma «che forma richiede l’atto».
QUANDO SERVE IL NOTAIO, E QUANDO NO. Per moltissimi usi quotidiani non serve: presentare un’istanza, seguire una pratica presso un ufficio, ritirare documenti, rappresentare qualcuno davanti a un ente sono atti per i quali la legge non prescrive una forma particolare, e una procura scritta, datata e sottoscritta, accompagnata dalla copia del documento d’identità del rappresentato, è idonea. Serve invece quando l’atto stesso è formale. L’articolo 1350 del Codice civile elenca gli atti che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità, e al primo posto vi sono i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili: combinato con l’articolo 1392, ciò significa che una procura a vendere un immobile deve quantomeno essere scritta. C’è poi un secondo scalino, che è quello che in pratica porta dal notaio: l’articolo 2657 dispone che «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente». Una scrittura privata semplice può bastare alla validità del contratto tra le parti, ma non alla trascrizione nei registri immobiliari: per questo il notaio chiede la procura per atto pubblico o con firma autenticata e la allega all’atto. La regola pratica è una sola: chieda al notaio, PRIMA di firmare, quale forma di procura accetta.
CHE COSA COMPRA L’AUTENTICA DELLA FIRMA. Autenticare la sottoscrizione non significa che un pubblico ufficiale abbia controllato il contenuto della procura: significa, secondo l’articolo 2703 del Codice civile, che il notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato attesta che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo averne previamente accertato l’identità di chi sottoscrive. L’effetto è probatorio ed è forte: la sottoscrizione si ha per riconosciuta, e per l’articolo 2702 la scrittura fa allora piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta. È questo che l’ufficio o la controparte cercano quando chiedono «la firma autenticata»: non un giudizio sul contenuto, ma la certezza su chi ha firmato. Resta fermo che l’autentica non trasforma in valida una procura carente della forma che l’articolo 1392 richiede per quel determinato atto.
PROCURA GENERALE E PROCURA SPECIALE. La procura speciale riguarda uno o più affari determinati; la procura generale riguarda gli affari del rappresentato nel loro complesso. La differenza non sta nel titolo ma nel contenuto, e la norma di riferimento è l’articolo 1708, secondo comma, del Codice civile: «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente». Da qui due conseguenze che vale la pena avere chiare. La prima: una formula ampia del tipo «per rappresentarmi in tutti i miei affari» non autorizza di per sé a vendere, a donare, a permutare, a ipotecare, ad accendere un mutuo o a chiudere un investimento; per quegli atti occorre l’indicazione espressa. La seconda, che discende dall’articolo 1392: nel momento in cui uno di quegli atti viene aggiunto espressamente, la procura deve rivestire la forma che quell’atto richiede, e una procura generale destinata a coprire anche atti immobiliari è quindi materia da notaio. Descrivere l’oggetto con precisione, anche a costo di essere lunghi, è la scelta che protegge tutti: il rappresentato, il procuratore e il terzo.
PROCURA E DELEGA NON SONO LA STESSA COSA. Nel linguaggio corrente si usano come sinonimi, ma servono a cose diverse. La DELEGA è l’autorizzazione informale a compiere una singola incombenza materiale per conto di un’altra persona — ritirare un pacco, un referto, un certificato, un documento allo sportello — di solito redatta sul modulo che l’ufficio stesso mette a disposizione e accompagnata dai documenti d’identità di entrambi: è un’autorizzazione a presentarsi a uno sportello, non lo strumento con cui si acquista il potere di firmare un contratto in nome di un altro. La PROCURA è invece l’atto degli articoli 1387 e seguenti del Codice civile: conferisce il potere di rappresentanza, e ciò che il procuratore compie in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nella sfera del rappresentato (articolo 1388). La regola pratica è semplice: se si tratta soltanto di ritirare qualcosa, spesso basta la delega sul modulo dell’ente; se si deve firmare, dichiarare o disporre in nome di un altro, serve una procura, e la sua forma la detta l’articolo 1392.
LA PROCURA ALLE LITI È UN ALTRO ISTITUTO, E QUESTO MODELLO NON LA PRODUCE. Se occorre farsi rappresentare in un giudizio, la procura da rilasciare non è questa. L’articolo 83 del Codice di procedura civile stabilisce che, quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, che può essere generale o speciale e «deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata»; la procura speciale può inoltre essere apposta in calce o a margine degli atti indicati dalla norma — la citazione, il ricorso, il controricorso, la comparsa di risposta o di intervento e gli altri ivi elencati — e in tal caso l’autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore stesso. La procura alle liti si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Il destinatario, insomma, è un avvocato, la forma è predeterminata dalla legge processuale e il contesto è un giudizio: non è quello che questo modello serve a fare.
Questo modello non esamina la Sua situazione, non calcola nulla e non sostituisce il parere di un professionista. Prima di firmare, verifichi quale forma richiede l’atto che il procuratore dovrà compiere e se l’ente destinatario dispone di un proprio modulo: quando un modulo ufficiale esiste, è quello da usare.
Domande frequenti
Questo modello di procura è gratuito?
Sì. Lo compili, lo personalizzi e lo scarichi in PDF senza costi e senza creare un account.
Posso modificare la procura?
Sì. Può cambiare ogni campo da sé oppure chiedere la modifica al copilota in linguaggio naturale. Il campo più importante è la descrizione degli atti conferiti: più è precisa, meno discussioni ci saranno dopo su ciò che il procuratore poteva o non poteva fare. È anche ciò che richiede l’articolo 1708, secondo comma, del Codice civile per tutto quanto eccede l’ordinaria amministrazione.
Posso scaricarla in PDF?
Sì. Ottiene un PDF pronto da stampare e firmare, costruito con gli stessi dati che vede nell’anteprima: quello che stampa è esattamente ciò che ha riletto.
Come consegnare o mandare la procura al procuratore?
Ne stampi due originali, li dati e li firmi a mano; è buona prassi che li sottoscriva anche il procuratore, per accettazione dell’incarico e come specimen della firma, anche se la procura è un atto unilaterale e la Sua sola firma è ciò che conferisce il potere. Ciascuno conserva un originale. Il procuratore presenterà il suo insieme a un documento d’identità in corso di validità, e conviene allegare la copia del documento d’identità del rappresentato, che moltissimi uffici chiedono. Se deve inviarla, la posta elettronica certificata o la raccomandata con avviso di ricevimento sono preferibili quando la data conta. Ricordi infine che il terzo può sempre esigere che il procuratore giustifichi i suoi poteri e gliene consegni copia da lui firmata (articolo 1393 del Codice civile).
Una procura scritta a mano è legalmente valida in Italia?
Dipende dall’atto, e la risposta non è discrezionale. L’articolo 1392 del Codice civile dispone che «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere»: se per quell’atto la legge non prescrive una forma particolare — presentare un’istanza, seguire una pratica, ritirare documenti — una procura scritta, datata e sottoscritta è pienamente idonea. Se invece si tratta di uno degli atti che l’articolo 1350 impone di fare per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità, la procura deve quantomeno essere scritta, e nella pratica immobiliare occorre la firma autenticata. Attenzione a due cose. La prima: la sanzione dell’articolo 1392 è l’inefficacia, cioè il potere non nasce affatto e chi firma in nome altrui firma senza poteri. La seconda: la validità non Le garantisce l’accettazione, perché banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni hanno spesso un proprio modulo e possono pretendere che si usi quello.
Questo modello si può usare in tutta Italia?
Sì. Il Codice civile è una legge nazionale: questo modello serve allo stesso modo a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Firenze o Bari, e nelle regioni a statuto speciale non cambia nulla. L’identificazione avviene con nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza; un’impresa si identifica con la partita IVA. Ciò che cambia da sportello a sportello non è il diritto ma la prassi: quando l’ente destinatario ha un proprio modulo di procura o di delega, è quello da compilare.
Che cosa dice l’articolo 1392 sulla forma della procura?
È la norma che decide quasi tutto, e dice una cosa sola ma severa: «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere». Non esiste quindi una forma buona per ogni procura: esiste la forma dell’atto che il procuratore dovrà compiere, e la procura la prende in prestito da lì. Se l’atto è libero nella forma, lo è anche la procura; se l’atto richiede la scrittura sotto pena di nullità, la procura deve essere scritta. La giurisprudenza legge la norma in senso restrittivo, riferendola agli atti per i quali è la legge a prescrivere una forma determinata e non ai casi in cui sono le parti ad avere spontaneamente scelto una forma più solenne. La conseguenza pratica è che la prima domanda da porsi non è come si scrive una procura, ma che forma richiede l’atto.
Serve il notaio per una procura a vendere un immobile?
Nella pratica sì, e conviene capire perché, perché il percorso è a due scalini. Il primo scalino è l’articolo 1350 del Codice civile, che elenca gli atti da farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità e mette al primo posto i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili: combinato con l’articolo 1392, ciò impone che anche la procura sia quantomeno scritta. Il secondo scalino è la pubblicità immobiliare: l’articolo 2657 dispone che «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente». Una scrittura privata semplice può bastare alla validità del contratto fra le parti, ma non alla trascrizione, ed è per questo che il notaio chiede la procura per atto pubblico o con firma autenticata e la allega all’atto. La regola operativa è una sola: chieda al notaio, prima di firmare qualsiasi cosa, quale forma di procura accetta.
Che differenza c’è tra delega e procura?
Nel linguaggio corrente si usano come sinonimi, ma servono a cose diverse. La delega è l’autorizzazione informale a compiere una singola incombenza materiale per conto di un’altra persona — ritirare un pacco, un referto, un certificato, un documento allo sportello — normalmente scritta sul modulo che l’ufficio stesso mette a disposizione e accompagnata dai documenti d’identità di entrambi: autorizza a presentarsi a uno sportello, non conferisce il potere di firmare un contratto in nome di un altro. La procura è invece l’atto degli articoli 1387 e seguenti del Codice civile e conferisce proprio il potere di rappresentanza: quanto il procuratore compie in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nella sfera del rappresentato (articolo 1388). La regola pratica: se deve solo ritirare qualcosa, spesso basta la delega sul modulo dell’ente; se deve firmare, dichiarare o disporre in nome altrui, serve una procura, e la forma la detta l’articolo 1392.
Come si revoca una procura?
Può revocarla quando vuole, ma avvisare il solo procuratore non basta. L’articolo 1396 del Codice civile dispone che «le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che «in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto»; il secondo comma aggiunge che le altre cause di estinzione del potere non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate. In pratica: scriva al soggetto o all’ente davanti al quale la procura è stata prodotta, con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, conservi la prova dell’invio e, se la procura era stata resa nota a più soggetti, avvisi ciascuno di essi. L’articolo 1397 aggiunge che il rappresentante deve restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri quando questi sono cessati: si faccia ridare l’originale. Se la procura era stata conferita per atto pubblico o con firma autenticata, la revoca si fa nelle stesse forme presso il notaio.
Procura generale o procura speciale: quale scegliere?
La speciale riguarda uno o più affari determinati, la generale gli affari del rappresentato nel loro complesso, e la differenza sta nel contenuto, non nel titolo. La norma da tenere presente è l’articolo 1708, secondo comma, del Codice civile: «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente». Ne discendono due cose. La prima: una formula ampia come «per rappresentarmi in tutti i miei affari» non autorizza di per sé a vendere, donare, permutare, ipotecare, accendere un mutuo o chiudere un investimento; per quegli atti serve l’indicazione espressa. La seconda, che discende dall’articolo 1392: nel momento in cui uno di quegli atti viene aggiunto espressamente, la procura deve rivestire la forma che quell’atto richiede, e una procura generale destinata a coprire anche atti immobiliari diventa quindi materia da notaio. Se ha in mente un solo affare, scelga la speciale e lo descriva con precisione.
Posso usare questo modello come procura alle liti?
No, e su questo occorre essere categorici: la procura alle liti è un altro istituto e questo modello non la produce. L’articolo 83 del Codice di procedura civile stabilisce che, quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura, che può essere generale o speciale e «deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata»; la procura speciale può in alternativa essere apposta in calce o a margine degli atti indicati dalla norma — la citazione, il ricorso, il controricorso, la comparsa di risposta o di intervento e gli altri ivi elencati — e in quel caso l’autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore stesso. La procura alle liti si presume inoltre conferita per un solo grado del processo, quando nell’atto non è espressa una volontà diversa. Se deve farsi rappresentare in giudizio, si rivolga a un avvocato: sarà lui a predisporre la procura nella forma che la legge processuale impone.
Fonti: Codice civile, libro IV, titolo II, capo VI «Della rappresentanza» — articolo 1387 (il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato), articolo 1388 (il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato), articolo 1392 (la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere), articolo 1393 (il terzo può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia copia firmata), articolo 1394 (conflitto d’interessi), articolo 1395 (contratto con se stesso), articolo 1396 (le modificazioni e la revoca devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non sono opponibili), articolo 1397 (restituzione del documento della rappresentanza), articolo 1398 (responsabilità del rappresentante senza potere) e articolo 1399 (ratifica). Codice civile, capo IX «Del mandato» — articolo 1703 (nozione), articolo 1704 (mandato con rappresentanza), articolo 1708 (contenuto del mandato: il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente), articolo 1711 (limiti del mandato e ratifica), articolo 1713 (obbligo di rendiconto) e articolo 1722 (cause di estinzione). Articolo 1350 (atti che devono farsi per iscritto sotto pena di nullità), articolo 2657 (titolo per la trascrizione: sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente), articolo 2702 (efficacia della scrittura privata) e articolo 2703 (sottoscrizione autenticata). Codice di procedura civile, articolo 83 (procura alle liti) e articolo 84 (poteri del difensore). La forma concreta pretesa da ciascun destinatario — modulo proprio dell’ente, procura notarile — è fissata da lui e va confermata prima della firma.
Questo modello è fornito solo a scopo informativo generale e non costituisce una consulenza legale, medica, finanziaria o professionale. Per il suo caso specifico si rivolga a un professionista qualificato.