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Autocertificazioni · Modello

Autocertificazione

Se le hanno chiesto un certificato per un ufficio pubblico, quasi sempre non deve andare a prenderlo. Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 01 dell’articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 stabilisce che i certificati della pubblica amministrazione «sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati» e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi «i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47». Compili questo modello, lo scarichi in PDF e lo consegni: l’ufficio è tenuto ad accettarlo. Il modello copre la residenza, lo stato civile e lo stato di famiglia, la nascita e la cittadinanza, la situazione reddituale e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e le fa scegliere se il destinatario è pubblico o privato — perché la differenza non è cosmetica: davanti a un privato quell’obbligo non esiste.

Anteprima
AUTOCERTIFICAZIONE
COMUNE DI BOLOGNA — UFFICIO ANAGRAFE
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE — RESIDENZA (ART. 46 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a Giulia Ferraro, nato/a a Bologna (BO) il 14 marzo 1988, residente in Via Guglielmo Marconi 42, 40122 Bologna (BO), codice fiscale FRRGLI88C54A944K, identificato/a a mezzo carta d’identità n. CA1234567 rilasciata dal Comune di Bologna consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA di essere residente in Via Guglielmo Marconi 42, 40122 Bologna (BO) e di risiedere a tale indirizzo dal 1º settembre 2021. La residenza è compresa fra gli stati, le qualità personali e i fatti che la lettera b) del comma 1 dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consente di comprovare con una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione del certificato anagrafico. Il dichiarante si impegna a comunicare al destinatario ogni variazione.

La presente dichiarazione è resa ai fini di l’istruttoria della domanda di iscrizione al nido comunale e viene consegnata a Comune di Bologna — Ufficio Anagrafe.

EFFICACIA DAVANTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. La presente dichiarazione è resa a un organo della pubblica amministrazione o a un gestore di pubblici servizi. Il comma 01 dell’articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — inserito dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e applicabile dal 1° gennaio 2012 — dispone che «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati» e che «nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47». Il comma 1 dell’articolo 43 obbliga l’amministrazione ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di tali dichiarazioni «ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato». L’articolo 74 qualifica come violazione dei doveri d’ufficio sia la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive (comma 1) sia «la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà» (comma 2, lettera a)). L’ufficio destinatario non può quindi pretendere il certificato al posto del presente documento; resta invece tenuto a verificarne la veridicità ai sensi dell’articolo 71.

FIRMA. Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46, è sufficiente la sottoscrizione del dichiarante: nessuna norma ne impone l’autenticazione, e non è dovuta l’imposta di bollo, perché il comma 1 dell’articolo 37 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo». Il comma 3 dell’articolo 38 impone la firma davanti al dipendente addetto o la copia del documento di identità per le istanze e per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non per la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da sola; quando però questa accompagna un’istanza, la copia del documento va allegata all’istanza. Allegarla in ogni caso non nuoce ed evita spesso un secondo passaggio allo sportello.

CONTROLLI E CONSEGUENZE DI UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. Il dichiarante è consapevole che il comma 1 dell’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 obbliga le amministrazioni procedenti «ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive»; che il comma 3 del medesimo articolo impone di regolarizzare le irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio e non costituenti falsità, in mancanza delle quali «il procedimento non ha seguito»; che, ai sensi dell’articolo 75, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante «decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»; e che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 76, «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia», mentre il comma 2 equipara all’uso di atto falso «l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità» e il comma 3 stabilisce che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale». È su quest’ultima regola che si innesta l’articolo 483 del codice penale, il quale punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Le pene sono fissate dalle norme citate e non sono qui riprodotte in cifre.


NOTA LEGALE

PERCHÉ QUASI MAI SERVE ANDARE IN COMUNE. Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 01 dell’articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati» e che «nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47». Il comma 02 impone inoltre che sulle certificazioni destinate a soggetti privati sia apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Chi ha bisogno di un certificato di residenza o di stato di famiglia per un ufficio pubblico, quindi, non deve procurarselo: presenta questa dichiarazione. L’articolo 43, comma 1, obbliga l’amministrazione ad acquisire d’ufficio il dato «ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato», e l’articolo 74 qualifica come violazione dei doveri d’ufficio sia il rifiuto di accettarla (comma 1) sia la richiesta o l’accettazione di un certificato (comma 2, lettera a)).

MA IL PRIVATO NON È OBBLIGATO. La regola vale nei confronti della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi. L’articolo 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 estende la disciplina ai privati soltanto «che vi consentono», e lo stesso comma 01 dell’articolo 40 conferma che il certificato resta valido e utilizzabile proprio nei rapporti tra privati. Una banca che istruisce un mutuo, un locatore che valuta un inquilino, un’assicurazione o un’agenzia immobiliare può quindi continuare a chiedere il certificato, e nessuna norma la obbliga ad accontentarsi di questa dichiarazione. Se invece la accetta, il comma 4 dell’articolo 71 le consente di chiedere all’amministrazione competente, con il consenso di chi ha dichiarato, conferma scritta di quanto dichiarato.

CHE COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE. L’articolo 49 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è netto: «I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore». Nessuna autocertificazione sostituisce quindi un certificato medico o sanitario. Restano fuori anche gli atti che la legge riserva a una forma particolare, e resta fermo che, quando un ente pubblica un proprio modulo obbligatorio, è quel modulo che va usato: un modello generale non lo sostituisce.

ARTICOLO 46 E ARTICOLO 47: DUE DOCUMENTI DIVERSI, DUE FIRME DIVERSE. L’articolo 46 contiene un ELENCO CHIUSO di stati, qualità personali e fatti — fra gli altri data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile, stato di famiglia, titolo di studio, situazione reddituale o economica — che si comprovano con dichiarazione sottoscritta dall’interessato in luogo del certificato. Tutto ciò che nell’elenco non c’è si dichiara invece ai sensi dell’articolo 47, comma 3, con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che può riguardare anche fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (comma 2). La differenza pratica è la FIRMA. Per l’articolo 46 basta sottoscrivere. Per l’articolo 47 resa alla pubblica amministrazione vale il comma 3 dell’articolo 38: firma davanti al dipendente addetto oppure firma accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Per l’articolo 47 resa a un soggetto privato, o alla pubblica amministrazione «al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici», il comma 2 dell’articolo 21 richiede l’autenticazione della sottoscrizione davanti a un notaio, a un cancelliere, al segretario comunale, al dipendente addetto a ricevere la documentazione o ad altro dipendente incaricato dal Sindaco.

I CONTROLLI SONO LA REGOLA, NON L’ECCEZIONE. La dichiarazione è creduta subito perché è verificabile dopo. Il comma 1 dell’articolo 71 obbliga le amministrazioni procedenti a «effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi», e il comma 2 le rinvia agli archivi dell’amministrazione certificante. Se il controllo rivela che il contenuto non è veritiero, l’articolo 75 fa decadere il dichiarante dai benefici ottenuti; l’articolo 76 rinvia al codice penale e, al comma 3, considera la dichiarazione «come fatta a pubblico ufficiale», aprendo così l’articolo 483 del codice penale — reclusione fino a due anni per chi attesta il falso al pubblico ufficiale in un atto pubblico. Il comma 4 dell’articolo 76 aggiunge che, se il fatto è commesso per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione, il giudice può applicare nei casi più gravi l’interdizione temporanea. Le pene sono quelle fissate dalle norme citate e in questa pagina non compaiono importi.

LA MARCA DA BOLLO NON SERVE. Il comma 1 dell’articolo 37 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo». L’esenzione riguarda la dichiarazione in sé, sia quella dell’articolo 46 sia quella dell’articolo 47; l’eventuale autenticazione della sottoscrizione segue le proprie regole, e il comma 2 dello stesso articolo 37 precisa che l’imposta non è dovuta quando ne è esente l’atto sostituito o quello sul quale è apposta la firma da legalizzare. In questa pagina non è indicato alcun importo, perché la misura dell’imposta di bollo viene aggiornata e una cifra stampata invecchierebbe.

CHI PUÒ AUTOCERTIFICARE, COMPRESI GLI STRANIERI. L’articolo 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 applica il testo unico ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone e alle pubbliche amministrazioni. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono usare le dichiarazioni degli articoli 46 e 47, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali in materia di immigrazione e di condizione dello straniero; al di fuori di questi casi la dichiarazione è ammessa quando lo prevedono convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza, e altrimenti gli stati, le qualità personali e i fatti si documentano con certificati o attestazioni dell’autorità dello Stato estero.

Questo modello non esamina la sua situazione, non calcola nulla e non sostituisce il parere di un professionista. Prima di firmare, verifichi che quanto dichiara sia esatto e completo e confermi con il destinatario la forma che si attende.

Bologna, 3 settembre 2026
IL/LA DICHIARANTE — firma autografa
Firma: Giulia Ferraro
GratuitoModificabileDownload PDFSenza registrazione

Perché usare questo modello

Le dice quando non serve il certificato

Davanti alla pubblica amministrazione il certificato è sostituito dall’autocertificazione: articolo 40, comma 01, e articolo 43 del d.P.R. 445/2000.

Cinque dichiarazioni in una

Residenza, stato civile e stato di famiglia, nascita e cittadinanza, redditi o atto di notorietà: ogni caso produce un testo diverso, con la sua base normativa.

Articolo 46 o articolo 47, senza confusione

Sono due documenti diversi con due regole di firma diverse. Il modello sceglie la formula giusta e glielo spiega nel documento.

I limiti, detti chiaramente

Il certificato medico non si autocertifica (articolo 49), l’ufficio controlla (articolo 71) e un privato non è obbligato ad accettarla.

Che cosa rischia, per iscritto

Decadenza dai benefici (articolo 75), sanzioni penali (articolo 76) e articolo 483 del codice penale, senza drammatizzare e senza minimizzare.

Generata con l’IA

Descriva la sua situazione al copilota e compila l’autocertificazione al posto suo.

Come funziona

1
Scelga il modello

Parta da questo modello di autocertificazione per l’Italia.

2
Personalizzi con l’IA

Compili i campi oppure chieda le modifiche al copilota.

3
Scarichi e consegni

Generi il PDF, lo stampi, lo dati e lo firmi a mano, e ne conservi una copia.

Che cosa contiene l’autocertificazione

Destinatario della dichiarazione, oppure «A chi di competenza»
Oggetto della dichiarazione, con l’articolo applicabile in testa al documento
Dichiarante: nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed estremi del documento
Impresa e partita IVA quando la dichiarazione è resa da un legale rappresentante
La formula «consapevole delle sanzioni penali… DICHIARA»
La dichiarazione vera e propria, con la lettera dell’articolo 46 o il richiamo all’articolo 47
Efficacia davanti a un ente pubblico o davanti a un destinatario privato
Regola di firma applicabile al caso concreto (articoli 38, comma 3, e 21, comma 2)
Controlli e conseguenze di una dichiarazione non veritiera (articoli 71, 75 e 76)
Nota legale: che cosa sostituisce l’autocertificazione e che cosa no
Precisazioni libere, se ne aggiunge
Luogo e data, in calce al documento, e firma autografa
AUTOCERTIFICAZIONE
COMUNE DI BOLOGNA — UFFICIO ANAGRAFE
OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE — RESIDENZA (ART. 46 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a Giulia Ferraro, nato/a a Bologna (BO) il 14 marzo 1988, residente in Via Guglielmo Marconi 42, 40122 Bologna (BO), codice fiscale FRRGLI88C54A944K, identificato/a a mezzo carta d’identità n. CA1234567 rilasciata dal Comune di Bologna consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA di essere residente in Via Guglielmo Marconi 42, 40122 Bologna (BO) e di risiedere a tale indirizzo dal 1º settembre 2021. La residenza è compresa fra gli stati, le qualità personali e i fatti che la lettera b) del comma 1 dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consente di comprovare con una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione del certificato anagrafico. Il dichiarante si impegna a comunicare al destinatario ogni variazione.

La presente dichiarazione è resa ai fini di l’istruttoria della domanda di iscrizione al nido comunale e viene consegnata a Comune di Bologna — Ufficio Anagrafe.

EFFICACIA DAVANTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. La presente dichiarazione è resa a un organo della pubblica amministrazione o a un gestore di pubblici servizi. Il comma 01 dell’articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — inserito dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e applicabile dal 1° gennaio 2012 — dispone che «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati» e che «nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47». Il comma 1 dell’articolo 43 obbliga l’amministrazione ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di tali dichiarazioni «ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato». L’articolo 74 qualifica come violazione dei doveri d’ufficio sia la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive (comma 1) sia «la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà» (comma 2, lettera a)). L’ufficio destinatario non può quindi pretendere il certificato al posto del presente documento; resta invece tenuto a verificarne la veridicità ai sensi dell’articolo 71.

FIRMA. Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46, è sufficiente la sottoscrizione del dichiarante: nessuna norma ne impone l’autenticazione, e non è dovuta l’imposta di bollo, perché il comma 1 dell’articolo 37 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo». Il comma 3 dell’articolo 38 impone la firma davanti al dipendente addetto o la copia del documento di identità per le istanze e per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non per la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da sola; quando però questa accompagna un’istanza, la copia del documento va allegata all’istanza. Allegarla in ogni caso non nuoce ed evita spesso un secondo passaggio allo sportello.

CONTROLLI E CONSEGUENZE DI UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. Il dichiarante è consapevole che il comma 1 dell’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 obbliga le amministrazioni procedenti «ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive»; che il comma 3 del medesimo articolo impone di regolarizzare le irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio e non costituenti falsità, in mancanza delle quali «il procedimento non ha seguito»; che, ai sensi dell’articolo 75, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante «decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»; e che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 76, «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia», mentre il comma 2 equipara all’uso di atto falso «l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità» e il comma 3 stabilisce che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale». È su quest’ultima regola che si innesta l’articolo 483 del codice penale, il quale punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Le pene sono fissate dalle norme citate e non sono qui riprodotte in cifre.


NOTA LEGALE

PERCHÉ QUASI MAI SERVE ANDARE IN COMUNE. Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 01 dell’articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati» e che «nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47». Il comma 02 impone inoltre che sulle certificazioni destinate a soggetti privati sia apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Chi ha bisogno di un certificato di residenza o di stato di famiglia per un ufficio pubblico, quindi, non deve procurarselo: presenta questa dichiarazione. L’articolo 43, comma 1, obbliga l’amministrazione ad acquisire d’ufficio il dato «ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato», e l’articolo 74 qualifica come violazione dei doveri d’ufficio sia il rifiuto di accettarla (comma 1) sia la richiesta o l’accettazione di un certificato (comma 2, lettera a)).

MA IL PRIVATO NON È OBBLIGATO. La regola vale nei confronti della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi. L’articolo 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 estende la disciplina ai privati soltanto «che vi consentono», e lo stesso comma 01 dell’articolo 40 conferma che il certificato resta valido e utilizzabile proprio nei rapporti tra privati. Una banca che istruisce un mutuo, un locatore che valuta un inquilino, un’assicurazione o un’agenzia immobiliare può quindi continuare a chiedere il certificato, e nessuna norma la obbliga ad accontentarsi di questa dichiarazione. Se invece la accetta, il comma 4 dell’articolo 71 le consente di chiedere all’amministrazione competente, con il consenso di chi ha dichiarato, conferma scritta di quanto dichiarato.

CHE COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE. L’articolo 49 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è netto: «I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore». Nessuna autocertificazione sostituisce quindi un certificato medico o sanitario. Restano fuori anche gli atti che la legge riserva a una forma particolare, e resta fermo che, quando un ente pubblica un proprio modulo obbligatorio, è quel modulo che va usato: un modello generale non lo sostituisce.

ARTICOLO 46 E ARTICOLO 47: DUE DOCUMENTI DIVERSI, DUE FIRME DIVERSE. L’articolo 46 contiene un ELENCO CHIUSO di stati, qualità personali e fatti — fra gli altri data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile, stato di famiglia, titolo di studio, situazione reddituale o economica — che si comprovano con dichiarazione sottoscritta dall’interessato in luogo del certificato. Tutto ciò che nell’elenco non c’è si dichiara invece ai sensi dell’articolo 47, comma 3, con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che può riguardare anche fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (comma 2). La differenza pratica è la FIRMA. Per l’articolo 46 basta sottoscrivere. Per l’articolo 47 resa alla pubblica amministrazione vale il comma 3 dell’articolo 38: firma davanti al dipendente addetto oppure firma accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Per l’articolo 47 resa a un soggetto privato, o alla pubblica amministrazione «al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici», il comma 2 dell’articolo 21 richiede l’autenticazione della sottoscrizione davanti a un notaio, a un cancelliere, al segretario comunale, al dipendente addetto a ricevere la documentazione o ad altro dipendente incaricato dal Sindaco.

I CONTROLLI SONO LA REGOLA, NON L’ECCEZIONE. La dichiarazione è creduta subito perché è verificabile dopo. Il comma 1 dell’articolo 71 obbliga le amministrazioni procedenti a «effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi», e il comma 2 le rinvia agli archivi dell’amministrazione certificante. Se il controllo rivela che il contenuto non è veritiero, l’articolo 75 fa decadere il dichiarante dai benefici ottenuti; l’articolo 76 rinvia al codice penale e, al comma 3, considera la dichiarazione «come fatta a pubblico ufficiale», aprendo così l’articolo 483 del codice penale — reclusione fino a due anni per chi attesta il falso al pubblico ufficiale in un atto pubblico. Il comma 4 dell’articolo 76 aggiunge che, se il fatto è commesso per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione, il giudice può applicare nei casi più gravi l’interdizione temporanea. Le pene sono quelle fissate dalle norme citate e in questa pagina non compaiono importi.

LA MARCA DA BOLLO NON SERVE. Il comma 1 dell’articolo 37 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo». L’esenzione riguarda la dichiarazione in sé, sia quella dell’articolo 46 sia quella dell’articolo 47; l’eventuale autenticazione della sottoscrizione segue le proprie regole, e il comma 2 dello stesso articolo 37 precisa che l’imposta non è dovuta quando ne è esente l’atto sostituito o quello sul quale è apposta la firma da legalizzare. In questa pagina non è indicato alcun importo, perché la misura dell’imposta di bollo viene aggiornata e una cifra stampata invecchierebbe.

CHI PUÒ AUTOCERTIFICARE, COMPRESI GLI STRANIERI. L’articolo 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 applica il testo unico ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone e alle pubbliche amministrazioni. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono usare le dichiarazioni degli articoli 46 e 47, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali in materia di immigrazione e di condizione dello straniero; al di fuori di questi casi la dichiarazione è ammessa quando lo prevedono convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza, e altrimenti gli stati, le qualità personali e i fatti si documentano con certificati o attestazioni dell’autorità dello Stato estero.

Questo modello non esamina la sua situazione, non calcola nulla e non sostituisce il parere di un professionista. Prima di firmare, verifichi che quanto dichiara sia esatto e completo e confermi con il destinatario la forma che si attende.

Bologna, 3 settembre 2026
IL/LA DICHIARANTE — firma autografa
Firma: Giulia Ferraro

Domande frequenti

Questo modello di autocertificazione è gratuito?

Sì. Lo compili, lo personalizzi e lo scarichi in PDF senza costi e senza creare un account.

Posso modificare il testo dell’autocertificazione?

Sì. Può cambiare ogni campo da sé, oppure chiedere la modifica al copilota in linguaggio comune. La parte da curare è la frase che dichiara: deve essere esatta, completa e abbastanza precisa da non lasciare spazio a interpretazioni. Una dichiarazione vaga è una dichiarazione che l’ufficio le farà rifare.

Posso scaricarla in PDF?

Sì. Ottiene un PDF pronto da stampare e firmare, costruito con gli stessi dati dell’anteprima: quello che stampa è esattamente quello che ha riletto.

Come consegnare o mandare l’autocertificazione al destinatario?

La stampi, la rilegga, la dati e la firmi a mano. La può consegnare allo sportello, spedirla o allegarla a una PEC insieme alla copia del documento di identità quando serve. Se la consegna a mano, chieda una ricevuta o il timbro di protocollo; se conta la data di arrivo, usi la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta elettronica certificata. Ne conservi sempre una copia.

L’autocertificazione è legalmente valida?

Sì, ed è la legge stessa a prevederla. Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la disciplina agli articoli 46 e 47, e il comma 1 dell’articolo 43 obbliga l’amministrazione ad acquisire d’ufficio l’informazione «ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato». Il comma 3 dell’articolo 76 precisa che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale»: hanno quindi lo stesso peso, e le stesse conseguenze, di una dichiarazione resa davanti a un funzionario. Quello che la validità non le dà è la garanzia che un soggetto privato la accetti, né la dispensa da un documento che una norma di settore imponga espressamente.

Posso usare questo modello in tutta Italia?

Sì. Il d.P.R. 445/2000 e il codice penale sono norme statali: il modello vale allo stesso modo a Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Firenze, Bari o in qualunque altro Comune italiano. La persona fisica si identifica con il codice fiscale e l’impresa con la partita IVA. Quello che cambia da sportello a sportello non è il diritto, è la prassi: molti enti pubblicano un proprio modulo obbligatorio, e quando quel modulo esiste è quello che va usato.

Devo ancora chiedere il certificato di residenza al Comune?

Per un ufficio pubblico, no. Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 01 dell’articolo 40 del d.P.R. 445/2000 dispone che le certificazioni della pubblica amministrazione «sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati» e che nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi «i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47». L’articolo 74 qualifica come violazione dei doveri d’ufficio sia la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva (comma 1) sia «la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà» (comma 2, lettera a)). Il certificato continua invece a esistere per i rapporti fra privati, e il comma 02 dell’articolo 40 impone che su di esso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Che cosa non si può autocertificare?

L’articolo 49 del d.P.R. 445/2000 lo dice senza sfumature: «I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore». Nessuna autocertificazione sostituisce quindi un certificato medico o un certificato sanitario. Fuori dall’elenco dell’articolo 46 restano poi tutti gli altri stati, qualità personali e fatti, che si dichiarano con la forma dell’articolo 47. E quando un ente ha un proprio modulo obbligatorio, quel modulo va usato: un modello generale non lo sostituisce.

Che differenza c’è tra l’articolo 46 e l’articolo 47 del d.P.R. 445/2000?

L’articolo 46 contiene un elenco chiuso — fra gli altri data e luogo di nascita (lettera a), residenza (lettera b), cittadinanza (lettera c), godimento dei diritti civili e politici (lettera d), stato civile (lettera e), stato di famiglia (lettera f), titolo di studio, situazione reddituale o economica (lettera o) — e per questi la sua firma basta. Tutto ciò che nell’elenco non compare si dichiara con l’atto di notorietà dell’articolo 47, il cui comma 3 vi riserva «tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46»; il comma 2 le consente di dichiarare anche fatti relativi ad altre persone di cui abbia diretta conoscenza. La differenza pratica sta nella firma, ed è spiegata nella risposta successiva.

Devo allegare la copia del documento d’identità o far autenticare la firma?

Dipende dall’articolo e dal destinatario. Per una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’articolo 46 basta la sua sottoscrizione: nessuna norma ne impone l’autenticazione. Per una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’articolo 47 resa a un ufficio pubblico vale il comma 3 dell’articolo 38: la dichiarazione è «sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore». Per la stessa dichiarazione resa a un soggetto privato, o resa a un ufficio pubblico «al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici», il comma 2 dell’articolo 21 richiede l’autenticazione della sottoscrizione davanti a un notaio, a un cancelliere, al segretario comunale, al dipendente addetto a ricevere la documentazione o ad altro dipendente incaricato dal Sindaco: qui la copia semplice del documento non basta.

Una banca o un locatore è obbligato ad accettare l’autocertificazione?

No, e questa è la cosa che più spesso viene raccontata male. L’obbligo di accettare riguarda gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi. L’articolo 2 del d.P.R. 445/2000 estende la disciplina ai privati soltanto «che vi consentono», e lo stesso comma 01 dell’articolo 40 conferma che il certificato resta valido e utilizzabile proprio nei rapporti fra privati. Una banca che istruisce un mutuo, un locatore che valuta un inquilino, un’assicurazione o un’agenzia immobiliare può quindi continuare a chiedere il certificato. Se però accetta la dichiarazione, il comma 4 dell’articolo 71 le permette di chiedere all’amministrazione competente, con il suo consenso, conferma scritta di quanto ha dichiarato.

Che cosa rischio se dichiaro il falso?

Molto più di un rifiuto della pratica. Il comma 1 dell’articolo 71 obbliga l’amministrazione a controllare «anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi»; l’articolo 75 le fa perdere i benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera; l’articolo 76 rinvia al codice penale e, al comma 3, considera le dichiarazioni degli articoli 46 e 47 «come fatte a pubblico ufficiale». Di qui l’articolo 483 del codice penale, che punisce con la reclusione fino a due anni chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Il comma 2 dell’articolo 76 equipara poi all’uso di atto falso «l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità», e il comma 4 consente al giudice, nei casi più gravi, di applicare l’interdizione temporanea quando il fatto è commesso per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l’abilitazione a una professione. Le pene sono quelle fissate dalle norme citate e qui non sono riprodotte in cifre.

Serve la marca da bollo?

No. Il comma 1 dell’articolo 37 del d.P.R. 445/2000 dispone che «le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo», e l’esenzione vale per entrambe le forme. L’eventuale autenticazione della sottoscrizione segue regole proprie, e il comma 2 dello stesso articolo precisa che l’imposta non è dovuta quando ne è esente l’atto sostituito o quello sul quale è apposta la firma da legalizzare. In questa pagina non è indicato alcun importo, perché la misura dell’imposta di bollo viene aggiornata e una cifra stampata invecchierebbe.

Uno straniero residente in Italia può fare un’autocertificazione?

In parte, e l’articolo 3 del d.P.R. 445/2000 dice esattamente quanto. Il testo unico si applica ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone e alle pubbliche amministrazioni. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono usare le dichiarazioni degli articoli 46 e 47, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, restando ferme le disposizioni speciali sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero. Al di fuori di questi casi la dichiarazione è ammessa quando lo prevedono convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza; altrimenti gli stati, le qualità personali e i fatti si documentano con certificati o attestazioni rilasciati dall’autorità dello Stato estero.

Scritto da: Thorben Rasmus IdelRivisto da: Nahar GevaAggiornato · 03/09/2026

Fonti: d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) — articolo 2 (i privati sono soggetti alla disciplina soltanto «che vi consentono»), articolo 3 (cittadini italiani e dell’Unione europea; cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti, limitatamente ai fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani), articolo 21, comma 2 (autenticazione della sottoscrizione davanti a notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato, quando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è presentata a soggetti privati o ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici), articolo 37, comma 1 (esenzione dall’imposta di bollo), articolo 38, comma 3 (firma davanti al dipendente addetto o copia fotostatica non autenticata del documento di identità), articolo 40, commi 01 e 02 (certificazioni valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; dicitura obbligatoria a pena di nullità), articolo 43, comma 1 (acquisizione d’ufficio ovvero accettazione della dichiarazione sostitutiva), articolo 46 (elenco chiuso delle dichiarazioni sostitutive di certificazione), articolo 47, commi 2 e 3 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), articolo 49 (certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non sostituibili), articolo 71, commi 1, 2, 3 e 4 (controlli), articolo 75 (decadenza dai benefici), articolo 76, commi 1, 2, 3 e 4 (sanzioni penali; dichiarazioni considerate come fatte a pubblico ufficiale), articolo 74, commi 1 e 2 (violazione dei doveri d’ufficio). Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 15 (inserimento dei commi 01 e 02 nell’articolo 40, applicabili dal 1° gennaio 2012). Codice penale, articolo 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: reclusione fino a due anni). Le misure dell’imposta di bollo e le pene pecuniarie non sono riprodotte in questa pagina perché sono soggette ad aggiornamento. Quando un ente pubblica un proprio modulo obbligatorio, è quel modulo che deve essere usato: la forma concreta attesa va sempre confermata con il destinatario.

Questo modello è fornito solo a scopo informativo generale e non costituisce una consulenza legale, medica, finanziaria o professionale. Per il suo caso specifico si rivolga a un professionista qualificato.