Chi dichiara
A chi è destinata
Che cosa dichiara
Luogo e data
Il/La sottoscritto/a Giulia Ferraro, nato/a a Bologna (BO) il 14 marzo 1988, residente in Via Guglielmo Marconi 42, 40122 Bologna (BO), codice fiscale FRRGLI88C54A944K, identificato/a a mezzo carta d’identità n. CA1234567 rilasciata dal Comune di Bologna consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA di essere residente in Via Guglielmo Marconi 42, 40122 Bologna (BO) e di risiedere a tale indirizzo dal 1º settembre 2021. La residenza è compresa fra gli stati, le qualità personali e i fatti che la lettera b) del comma 1 dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consente di comprovare con una dichiarazione sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione del certificato anagrafico. Il dichiarante si impegna a comunicare al destinatario ogni variazione.
La presente dichiarazione è resa ai fini di l’istruttoria della domanda di iscrizione al nido comunale e viene consegnata a Comune di Bologna — Ufficio Anagrafe.
EFFICACIA DAVANTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. La presente dichiarazione è resa a un organo della pubblica amministrazione o a un gestore di pubblici servizi. Il comma 01 dell’articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — inserito dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e applicabile dal 1° gennaio 2012 — dispone che «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati» e che «nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47». Il comma 1 dell’articolo 43 obbliga l’amministrazione ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di tali dichiarazioni «ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato». L’articolo 74 qualifica come violazione dei doveri d’ufficio sia la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive (comma 1) sia «la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà» (comma 2, lettera a)). L’ufficio destinatario non può quindi pretendere il certificato al posto del presente documento; resta invece tenuto a verificarne la veridicità ai sensi dell’articolo 71.
FIRMA. Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46, è sufficiente la sottoscrizione del dichiarante: nessuna norma ne impone l’autenticazione, e non è dovuta l’imposta di bollo, perché il comma 1 dell’articolo 37 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo». Il comma 3 dell’articolo 38 impone la firma davanti al dipendente addetto o la copia del documento di identità per le istanze e per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, non per la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da sola; quando però questa accompagna un’istanza, la copia del documento va allegata all’istanza. Allegarla in ogni caso non nuoce ed evita spesso un secondo passaggio allo sportello.
CONTROLLI E CONSEGUENZE DI UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. Il dichiarante è consapevole che il comma 1 dell’articolo 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 obbliga le amministrazioni procedenti «ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive»; che il comma 3 del medesimo articolo impone di regolarizzare le irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio e non costituenti falsità, in mancanza delle quali «il procedimento non ha seguito»; che, ai sensi dell’articolo 75, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante «decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»; e che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 76, «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia», mentre il comma 2 equipara all’uso di atto falso «l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità» e il comma 3 stabilisce che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale». È su quest’ultima regola che si innesta l’articolo 483 del codice penale, il quale punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Le pene sono fissate dalle norme citate e non sono qui riprodotte in cifre.
PERCHÉ QUASI MAI SERVE ANDARE IN COMUNE. Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 01 dell’articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati» e che «nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47». Il comma 02 impone inoltre che sulle certificazioni destinate a soggetti privati sia apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Chi ha bisogno di un certificato di residenza o di stato di famiglia per un ufficio pubblico, quindi, non deve procurarselo: presenta questa dichiarazione. L’articolo 43, comma 1, obbliga l’amministrazione ad acquisire d’ufficio il dato «ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato», e l’articolo 74 qualifica come violazione dei doveri d’ufficio sia il rifiuto di accettarla (comma 1) sia la richiesta o l’accettazione di un certificato (comma 2, lettera a)).
MA IL PRIVATO NON È OBBLIGATO. La regola vale nei confronti della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi. L’articolo 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 estende la disciplina ai privati soltanto «che vi consentono», e lo stesso comma 01 dell’articolo 40 conferma che il certificato resta valido e utilizzabile proprio nei rapporti tra privati. Una banca che istruisce un mutuo, un locatore che valuta un inquilino, un’assicurazione o un’agenzia immobiliare può quindi continuare a chiedere il certificato, e nessuna norma la obbliga ad accontentarsi di questa dichiarazione. Se invece la accetta, il comma 4 dell’articolo 71 le consente di chiedere all’amministrazione competente, con il consenso di chi ha dichiarato, conferma scritta di quanto dichiarato.
CHE COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE. L’articolo 49 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è netto: «I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore». Nessuna autocertificazione sostituisce quindi un certificato medico o sanitario. Restano fuori anche gli atti che la legge riserva a una forma particolare, e resta fermo che, quando un ente pubblica un proprio modulo obbligatorio, è quel modulo che va usato: un modello generale non lo sostituisce.
ARTICOLO 46 E ARTICOLO 47: DUE DOCUMENTI DIVERSI, DUE FIRME DIVERSE. L’articolo 46 contiene un ELENCO CHIUSO di stati, qualità personali e fatti — fra gli altri data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile, stato di famiglia, titolo di studio, situazione reddituale o economica — che si comprovano con dichiarazione sottoscritta dall’interessato in luogo del certificato. Tutto ciò che nell’elenco non c’è si dichiara invece ai sensi dell’articolo 47, comma 3, con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che può riguardare anche fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (comma 2). La differenza pratica è la FIRMA. Per l’articolo 46 basta sottoscrivere. Per l’articolo 47 resa alla pubblica amministrazione vale il comma 3 dell’articolo 38: firma davanti al dipendente addetto oppure firma accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Per l’articolo 47 resa a un soggetto privato, o alla pubblica amministrazione «al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici», il comma 2 dell’articolo 21 richiede l’autenticazione della sottoscrizione davanti a un notaio, a un cancelliere, al segretario comunale, al dipendente addetto a ricevere la documentazione o ad altro dipendente incaricato dal Sindaco.
I CONTROLLI SONO LA REGOLA, NON L’ECCEZIONE. La dichiarazione è creduta subito perché è verificabile dopo. Il comma 1 dell’articolo 71 obbliga le amministrazioni procedenti a «effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi», e il comma 2 le rinvia agli archivi dell’amministrazione certificante. Se il controllo rivela che il contenuto non è veritiero, l’articolo 75 fa decadere il dichiarante dai benefici ottenuti; l’articolo 76 rinvia al codice penale e, al comma 3, considera la dichiarazione «come fatta a pubblico ufficiale», aprendo così l’articolo 483 del codice penale — reclusione fino a due anni per chi attesta il falso al pubblico ufficiale in un atto pubblico. Il comma 4 dell’articolo 76 aggiunge che, se il fatto è commesso per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione, il giudice può applicare nei casi più gravi l’interdizione temporanea. Le pene sono quelle fissate dalle norme citate e in questa pagina non compaiono importi.
LA MARCA DA BOLLO NON SERVE. Il comma 1 dell’articolo 37 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che «le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo». L’esenzione riguarda la dichiarazione in sé, sia quella dell’articolo 46 sia quella dell’articolo 47; l’eventuale autenticazione della sottoscrizione segue le proprie regole, e il comma 2 dello stesso articolo 37 precisa che l’imposta non è dovuta quando ne è esente l’atto sostituito o quello sul quale è apposta la firma da legalizzare. In questa pagina non è indicato alcun importo, perché la misura dell’imposta di bollo viene aggiornata e una cifra stampata invecchierebbe.
CHI PUÒ AUTOCERTIFICARE, COMPRESI GLI STRANIERI. L’articolo 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 applica il testo unico ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone e alle pubbliche amministrazioni. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono usare le dichiarazioni degli articoli 46 e 47, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni speciali in materia di immigrazione e di condizione dello straniero; al di fuori di questi casi la dichiarazione è ammessa quando lo prevedono convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza, e altrimenti gli stati, le qualità personali e i fatti si documentano con certificati o attestazioni dell’autorità dello Stato estero.
Questo modello non esamina la sua situazione, non calcola nulla e non sostituisce il parere di un professionista. Prima di firmare, verifichi che quanto dichiara sia esatto e completo e confermi con il destinatario la forma che si attende.
Chi dichiara
Chi firma: nome, nascita, residenza e codice fiscale.