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Scritto da: Thorben Rasmus IdelRevisionato da: Nahar GevaAggiornato · 27/07/2026

Fonti: codice civile (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262), art. 1321 (nozione di contratto), art. 1325 (requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto e forma quando è prescritta dalla legge a pena di nullità) e art. 1326 (il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione); Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), art. 20, comma 1-bis, per cui il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia probatoria dell’art. 2702 del codice civile quando vi è apposta una firma digitale, una firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, e art. 21, comma 2-bis, che impone a pena di nullità la firma elettronica qualificata o digitale solo per le scritture private indicate dall’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile — per gli altri contratti tra privati una firma digitale non è quindi necessaria; regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183, in vigore dal 20 maggio 2024; decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, art. 7 (informazioni generali obbligatorie del prestatore), di attuazione della direttiva 2000/31/CE; Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), art. 49 (informazioni precontrattuali) e artt. 52 e seguenti (diritto di recesso di quattordici giorni nei contratti a distanza), la cui applicazione è vigilata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore, il cui art. 2, n. 8, comprende i programmi per elaboratore, quanto alla titolarità dei contenuti e del software del sito; legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 2, sull’ordinamento della professione forense. Questi testi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e consultabili in versione consolidata su Normattiva.