Chi delega
Chi è delegato
L’incarico
Luogo e data
Il/La sottoscritto/a Marco Bianchi, nato/a a Padova (PD) il 8 novembre 1979, residente in Via San Francesco 15, 35121 Padova (PD), codice fiscale BNCMRC79S08G224P, identificato/a a mezzo carta d’identità n. CA7654321 rilasciata dal Comune di Padova con la presente scrittura
DELEGA Chiara Rossi, nato/a a Vicenza (VI) il 22 giugno 1985, residente in Via Zabarella 8, 35121 Padova (PD), codice fiscale RSSCHR85H62L840M, identificato/a a mezzo carta d’identità n. CA1122334 rilasciata dal Comune di Padova, ad agire in nome e per conto del delegante nei termini di seguito indicati.
INCARICO. Il delegato è autorizzato a ritirare presso Comune di Padova — Ufficio Anagrafe, in nome e per conto del delegante, quanto segue: la carta d’identità elettronica intestata al sottoscritto, sottoscrivendo la ricevuta di consegna e ogni registro di consegna richiesto. L’incarico è puramente materiale: il delegato non è autorizzato a modificare, integrare o rinunciare ad alcun diritto del delegante. È l’ufficio o l’esercizio che consegna a stabilire che cosa richiedere per la consegna a un terzo, e quasi sempre richiede la copia del documento di identità del delegante e l’esibizione dell’originale di quello del delegato; se pubblica un proprio modulo di delega, è quel modulo che va compilato.
LIMITI DELLA DELEGA. La presente delega è conferita per il solo adempimento sopra indicato e si esaurisce con il suo compimento. Il delegato non può sostituire a sé altri nell’esecuzione dell’incarico: il comma 1 dell’articolo 1717 del codice civile dispone che «il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita». Il delegato non è autorizzato a compiere atti diversi da quello indicato né a disporre di diritti del delegante; il comma 2 dell’articolo 1708 del codice civile ricorda del resto che «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente».
DOCUMENTI DI IDENTITÀ E GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI. Alla presente delega sono allegate la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del delegante e la copia di quello del delegato, che al momento del ritiro esibirà l’originale. È la richiesta pratica pressoché universale degli sportelli, pubblici e privati, e nei confronti delle pubbliche amministrazioni ha una base espressa: il comma 3 dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 richiede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà siano «sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore», e il comma 3-bis estende quelle stesse modalità al conferimento del potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze e per il ritiro di atti e documenti. Il terzo che riceve la presente delega può inoltre, ai sensi dell’articolo 1393 del codice civile, esigere che il delegato «giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata».
REVOCA E DURATA. Il delegante può revocare la presente delega in qualsiasi momento. L’articolo 1396 del codice civile, dettato per la procura, dispone che «le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che, in mancanza, «esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto»: la revoca va quindi comunicata per iscritto anche all’ente destinatario, e non soltanto al delegato, e conviene farsi restituire l’originale di questo documento. La presente delega non reca un termine finale e resta efficace fino alla revoca o all’esaurimento dell’incarico.
SU CHE COSA SI FONDA UNA DELEGA. Non esiste una norma del codice civile intitolata «delega»: nella pratica italiana la delega è l’autorizzazione scritta con cui si incarica una persona di fiducia di compiere per proprio conto un adempimento determinato. Il fondamento è duplice. Da un lato la rappresentanza: l’articolo 1387 del codice civile dispone che «il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato». Dall’altro il mandato: l’articolo 1703 definisce il mandato come «il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra», e l’articolo 1708 precisa che esso «comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento». Dal mandato viene anche la regola sulla sostituzione, qualunque opzione lei abbia scelto sopra: l’articolo 1717 stabilisce che il mandatario che sostituisce altri a se stesso «senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita» e che, se la sostituzione è stata autorizzata senza indicare la persona, egli «risponde soltanto quando è in colpa nella scelta». Nei rapporti con la pubblica amministrazione c’è poi una base espressa: il comma 3-bis dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consente di conferire ad altri il potere di rappresentanza «per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi». Fuori da questa ipotesi, il contenuto concreto lo detta il destinatario: il valore di una delega sta nel rispettare ciò che quell’ufficio chiede.
DELEGA E PROCURA NON SONO LA STESSA COSA, E QUESTO MODELLO È UNA DELEGA. La delega serve a far compiere ad altri un adempimento materiale e determinato: ritirare un documento, presentare una pratica, prendere in consegna una spedizione o un referto. La procura conferisce invece il potere di rappresentanza per compiere ATTI GIURIDICI in nome del rappresentato, e da questo discendono due conseguenze che una delega non può soddisfare. La prima è la FORMA: l’articolo 1392 del codice civile stabilisce che «la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere», sicché per vendere o acquistare un immobile, accendere un mutuo o accettare un’eredità in nome altrui serve una procura notarile e non un foglio firmato. La seconda è l’AMPIEZZA: il comma 2 dell’articolo 1708 stabilisce che «il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente». Se il suo incaricato deve CONCLUDERE un contratto, disporre di un suo diritto, rappresentarla in giudizio o firmare davanti a un notaio, questo modello non è quello giusto: usi il modello di procura. Se deve soltanto ANDARE A PRENDERE qualcosa o consegnare una pratica per lei, questo modello è quello giusto e la procura sarebbe eccessiva.
QUANDO SERVE LA FIRMA AUTENTICATA, E QUANDO NO. Per una delega ordinaria al ritiro di un documento, di una spedizione o di un referto non occorre alcuna autenticazione: bastano la firma del delegante e la copia del suo documento di identità. L’autenticazione entra in gioco in due casi. Il primo è quello del comma 2 dell’articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: quando alla delega si accompagna una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata a un soggetto privato, oppure presentata alla pubblica amministrazione «al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici» — cioè proprio l’ipotesi di chi incassa somme per conto di un altro — «l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco». Il secondo è quello dell’articolo 1392 del codice civile, per gli atti che richiedono una forma. In ogni altro caso decide il destinatario, e la sua modulistica prevale.
I DOCUMENTI DI IDENTITÀ SONO LA REGOLA PRATICA, NON UNA FORMALITÀ. Praticamente ogni sportello chiede la copia del documento del delegante e l’originale di quello del delegato: senza, il delegato viene rimandato indietro. Verso le pubbliche amministrazioni la richiesta ha una base normativa nel comma 3 e nel comma 3-bis dell’articolo 38 del d.P.R. 445/2000; verso i privati è una condizione di servizio, ma è altrettanto vincolante nei fatti. L’articolo 1393 del codice civile aggiunge che il terzo può sempre esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, «che gliene dia una copia da lui firmata»: si presenti quindi con l’originale e con una copia da lasciare.
QUANDO L’ENTE HA UN PROPRIO MODULO, QUEL MODULO VINCE. Molte amministrazioni, quasi tutte le strutture sanitarie e gli operatori postali e i corrieri pubblicano una propria delega al ritiro. Dove quel modulo esiste, va compilato quello: nessun modello generale lo sostituisce, e presentarsi con un documento diverso è il motivo più frequente per cui un delegato viene respinto. Questo modello resta utile come autorizzazione scritta di accompagnamento e come traccia di ciò che è stato autorizzato, ma il primo passo è sempre chiedere al destinatario che cosa vuole.
REVOCA. La delega si revoca in qualsiasi momento, ma la revoca deve arrivare a chi la deve rispettare. L’articolo 1396 del codice civile, dettato per la procura, dispone che le modificazioni e la revoca «devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e che, in mancanza, «non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto». Comunichi la revoca per iscritto anche all’ufficio o all’esercizio destinatario e si faccia restituire l’originale della delega.
Questo modello non esamina la sua situazione, non calcola nulla e non sostituisce il parere di un professionista. Prima di firmare, verifichi con il destinatario la forma che si attende e che l’incarico descritto corrisponda esattamente a ciò che intende autorizzare.
Chi delega
Chi conferisce la delega e la firma.