Chi tiene indenne (il manlevante)
Chi viene tenuto indenne (il manlevato)
Il rapporto e il rischio
Massimale, durata e assicurazione
Forma, luogo e data
Chiara Bellini, Via dei Tigli 27, 40137 Bologna (BO), codice fiscale o partita IVA BLLCHR91M52A944T, di seguito IL MANLEVANTE, che agisce come CONSUMATORE, per scopi estranei a un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
Polisportiva Reno A.S.D., Via del Battiferro 4, 40129 Bologna (BO), codice fiscale o partita IVA partita IVA 03987654321, di seguito IL MANLEVATO, che agisce come PROFESSIONISTA, nell’esercizio della propria attività.
PRIMA — IL RAPPORTO Il sottoscritto manlevante rilascia la presente dichiarazione in relazione a quanto segue: la partecipazione al corso di arrampicata su parete artificiale che si svolge presso la palestra di Via del Battiferro 4, comprese le sessioni di prova e le uscite organizzate. Il rapporto ha avuto inizio il 14 settembre 2026. La presente manleva non è un tipo contrattuale disciplinato dal codice civile: è un contratto atipico, ammesso dal secondo comma dell’art. 1322 del codice civile, che consente alle parti di concludere contratti non appartenenti ai tipi aventi una disciplina particolare «purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». Da ciò discende che le clausole che seguono valgono per quanto ciascuna norma inderogabile richiamata consente, e non oltre.
SECONDA — OGGETTO DELLA MANLEVA Il manlevante si obbliga a tenere indenne il manlevato da ogni pretesa, richiesta risarcitoria, somma, onere e spesa che il manlevato sia tenuto a sostenere verso terzi in relazione al rapporto sopra descritto, limitatamente a i danni alle cose e nei soli limiti della COLPA LIEVE, come precisato nella clausola che segue. L’obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma di danaro: il manlevante non subentra nella posizione del manlevato verso il danneggiato e non assume alcun obbligo diretto nei confronti di quest’ultimo.
TERZA — LIMITE INDEROGABILE La manleva NON opera, e non potrebbe operare, per i fatti dolosi né per quelli commessi con colpa grave dal manlevato o dai suoi ausiliari. L’art. 1229, primo comma, del codice civile dispone infatti che «è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave», e il secondo comma estende la stessa nullità ai patti relativi ai casi in cui il fatto «costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico». Una clausola redatta in senso contrario sarebbe nulla per quella parte, qualunque formula si utilizzi e quale che sia la qualità delle parti.
QUARTA — TUTELA DEL CONSUMATORE Il manlevato agisce come professionista e il manlevante come consumatore ai sensi delle lettere c) e a) del primo comma dell’art. 3 del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), sicché a questa dichiarazione si applicano gli artt. 33, 34 e 36 di quel codice. ATTENZIONE — LA MANLEVA PER I DANNI ALLA PERSONA È STATA ESCLUSA PERCHÉ LA LEGGE LA DICHIARA NULLA. La lettera a) del secondo comma dell’art. 36 stabilisce che sono nulle le clausole che, «QUANTUNQUE OGGETTO DI TRATTATIVA», hanno per oggetto o per effetto di «escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista». Non la salvano né una trattativa individuale né la sottoscrizione specifica dell’art. 1341: la nullità opera comunque, e il terzo comma dell’art. 36 precisa che essa «opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice». Il documento copre pertanto i soli danni alle cose.
QUINTA — EFFETTI VERSO I TERZI La presente manleva produce effetti SOLTANTO FRA IL MANLEVANTE E IL MANLEVATO. Il secondo comma dell’art. 1372 del codice civile dispone che «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge»: il danneggiato non è parte di questo documento e conserva pertanto integre le proprie azioni verso il manlevato, che resta il soggetto tenuto a rispondere nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2043 del codice civile e delle altre norme applicabili. Ciò che questa dichiarazione attribuisce al manlevato è il diritto di ottenere dal manlevante il rimborso di quanto abbia dovuto pagare, non una liberazione. Perché il terzo sia vincolato occorrerebbe la sua adesione a un ACCOLLO ai sensi dell’art. 1273 del codice civile, il cui secondo comma precisa che «l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo»: senza quella dichiarazione, il terzo comma lascia il debitore originario «obbligato in solido col terzo». Questo documento non è un accollo.
SESTA — REGIMI AGGRAVATI L’art. 2050 del codice civile dispone che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Quel regime governa il rapporto con il DANNEGGIATO e non è modificato da questa dichiarazione, che è un contratto fra altre due persone (art. 1372, secondo comma). In concreto: l’onere della prova resta a carico del manlevato nei confronti di chi ha subito il danno, e la manleva interviene soltanto DOPO, spostando fra le parti l’onere economico di quanto il manlevato abbia dovuto pagare. Chi firma non deve intendere questa clausola come un esonero: non lo è, e non potrebbe esserlo.
SETTIMA — MASSIMALE E DURATA La manleva opera entro il massimale complessivo di 25.000,00 euro; l’eccedenza resta a carico del manlevato, che non potrà chiederne il rimborso in forza della presente dichiarazione. La manleva decorre dal 30 settembre 2026. La copertura riguarda i fatti verificatisi fino al 30 settembre 2027, essendo stata pattuita una durata di 12 mesi. Il termine a mesi è computato secondo il quarto comma dell’art. 2963 del codice civile, per cui esso «si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale». Se il giorno finale è festivo, il terzo comma dello stesso articolo lo proroga al giorno seguente non festivo: le festività italiane comprendono ricorrenze mobili e patronali che questo modello non può conoscere, e la data indicata non è stata spostata per tale motivo.
OTTAVA — ASSICURAZIONE Le parti danno atto che il rischio è, in tutto o in parte, coperto da una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Estremi della polizza: polizza infortuni n. 88/4471 — Assicurazioni Emiliane S.p.A.. L’art. 1917, primo comma, del codice civile obbliga l’assicuratore «a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo», e CHIUDE con una frase che vale la pena leggere accanto all’art. 1229: «sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi». Il secondo comma consente all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato e lo obbliga a esso se l’assicurato lo richiede; il quarto consente all’assicurato convenuto dal danneggiato di chiamare in causa l’assicuratore. La manleva opera per la sola parte non indennizzata dall’assicuratore: il manlevante non è tenuto a duplicare un indennizzo già percepito dal manlevato.
NONA — MODALITÀ DELLA MANLEVA Il manlevato che riceva una pretesa rientrante nell’oggetto della presente ne dà comunicazione scritta al manlevante SENZA RITARDO, trasmettendogli copia degli atti ricevuti e consentendogli di partecipare alla gestione della controversia. Il manlevante provvede al pagamento di quanto dovuto al terzo ovvero, se il manlevato ha già pagato, al rimborso entro trenta giorni dalla richiesta scritta corredata della prova del pagamento. Il manlevato non definisce in via transattiva la pretesa senza informarne preventivamente il manlevante per iscritto. Nessuna delle due parti rinuncia, con la presente, ad alcuna azione verso i terzi.
Riferimenti normativi. Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262): artt. 1229 (clausole di esonero da responsabilità), 1273 (accollo), 1322 (autonomia contrattuale), 1341 (condizioni generali di contratto), 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari), 1372 (efficacia del contratto), 1917 (assicurazione della responsabilità civile), 2043 (risarcimento per fatto illecito), 2050 (attività pericolose), 2051 (danno da cose in custodia), 2055 (responsabilità solidale) e 2963 (computo dei termini). Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206): artt. 3 (definizioni), 33, 34 e 36 (clausole vessatorie e nullità di protezione).
Che cosa questo atto NON è. Non è un accollo: non libera il manlevato verso il terzo danneggiato e non vincola quest’ultimo. Non è una fideiussione, che ai sensi dell’art. 1936 del codice civile garantisce «l’adempimento di un’obbligazione altrui» obbligandosi personalmente VERSO IL CREDITORE. Non è una polizza assicurativa e non sostituisce una copertura. Non è una rinuncia del danneggiato ad alcun diritto.
Nessuna percentuale, aliquota o tariffa è indicata in questo atto, e nessun importo compare oltre a quello che il lettore digita. Non è citata alcuna giurisprudenza: l’atto si fonda esclusivamente su testi normativi vigenti.
La sottoscrizione conta. Quando il testo è predisposto da una parte, il secondo comma dell’art. 1341 del codice civile priva di effetto le limitazioni di responsabilità «se non sono specificamente approvate per iscritto»: in quel caso occorre la seconda sottoscrizione riportata in calce, e una sola firma non basta.
Il presente testo è stato predisposto da una delle parti. Il secondo comma dell’art. 1341 del codice civile dispone che «in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità …», e il secondo comma dell’art. 1342 richiama la stessa regola per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari. Ai sensi e per gli effetti di tali norme il manlevante dichiara di approvare specificamente le clausole seguenti: «Oggetto della manleva»; «Massimale e durata»; «Modalità della manleva». Una sola firma in calce al documento non è sufficiente: senza questa seconda sottoscrizione le clausole elencate non hanno effetto.
Chi tiene indenne (il manlevante)
Chi si impegna a tenere indenne l’altro, e in che qualità.