Lettera di dimissioni
Prima di scaricare il modello, un avvertimento che quasi nessuna pagina dà: in Italia le dimissioni non si danno con una lettera. L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 impone che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, «a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche», sul modulo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione, trasmesso al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro competente e inviato con identità digitale (SPID, CIE o CNS). Una lettera consegnata o spedita, da sola, non produce l’effetto delle dimissioni: il rapporto prosegue. Questo modello serve quindi come comunicazione di accompagnamento — utile, e in molte aziende attesa — e cambia interamente testo se Lei rientra in uno dei pochi casi esclusi dalla procedura, come il lavoro domestico o le dimissioni rese in sede protetta. Le fa inoltre scegliere se prestare il preavviso fissato dal Suo CCNL o chiederne l’esonero, spiegando in entrambi i casi che cosa comporta.
Luca Marchetti Codice fiscale MRCLCU91C22F205X Via Vitruvio 9, 20124 Milano (MI)
Partita IVA 02345678901
Via Melchiorre Gioia 42, 20124 Milano (MI)
Alla cortese attenzione di Dott.ssa Chiara Fontana, Responsabile risorse umane
Spettabile Direzione,
Con la presente Le comunico di avere rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro che mi lega a Officine Beltrame S.r.l. dal 7 marzo 2022, con la mansione di impiegato addetto all’assistenza clienti. Le dimissioni sono state presentate — o saranno presentate prima della decorrenza indicata più avanti — nella sola forma che la legge riconosce: il modulo telematico previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, trasmesso attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con identità digitale (SPID, CIE o CNS) e indirizzato a Lei e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. La presente lettera ACCOMPAGNA quella comunicazione e non la sostituisce. La decisione è libera, meditata e definitiva; non formulo in questa sede alcuna contestazione e non subordino le dimissioni ad alcuna condizione.
MODALITÀ DELLE DIMISSIONI. Le dimissioni sono rassegnate nella forma che la legge impone e non con la sola presente lettera. L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone infatti che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, «a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche», su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro competente; il decreto ministeriale attuativo del 15 dicembre 2015 ne ha fissato modello, standard e regole tecniche, e la procedura si applica dal 12 marzo 2016. Il modulo si compila sul portale del Ministero accedendo con identità digitale (SPID, CIE o CNS), oppure per il tramite dei soggetti abilitati indicati dalla norma, tra cui i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione. Si dà atto che l’articolo 26 riconosce al lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le medesime modalità telematiche.
PREAVVISO. L’articolo 2118 del codice civile dispone che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato «dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità»: non esiste quindi una durata unica di legge, ed è il contratto collettivo applicato al rapporto a fissarla. In base a CCNL Commercio, distribuzione e servizi (Confcommercio), il preavviso applicabile alla mia posizione è di trenta giorni di calendario. Presterò regolarmente il preavviso, sicché il mio ultimo giorno di lavoro sarà il 5 ottobre 2026, e resto a disposizione per organizzare fino ad allora il passaggio delle consegne. Non chiedo alcun esonero dal preavviso.
Qualunque sia la via seguita, Le chiedo di voler provvedere, alla cessazione del rapporto, alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, che l’articolo 2120 del codice civile riconosce «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato», nonché di quanto mi spetti a titolo di retribuzione maturata, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive e ogni altro istituto previsto dal contratto collettivo applicato, con il relativo prospetto di calcolo.
Le chiedo inoltre di trasmettermi il prospetto paga finale e la documentazione di fine rapporto, e di indicarmi le modalità con cui restituire i beni aziendali eventualmente in mio possesso. Verificherò le somme indicate prima di sottoscrivere qualsiasi quietanza o atto di rinuncia: la mia firma su un prospetto varrà come ricevuta delle somme in esso elencate e non come rinuncia a quelle che non vi comparissero.
La ringrazio per l’esperienza maturata in Officine Beltrame S.r.l. e per la collaborazione di questi anni, e farò quanto necessario perché la mia uscita avvenga nel modo più ordinato possibile per i colleghi.
La prego di restituirmi copia della presente datata e sottoscritta per ricevuta, ovvero di conservare l’avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna della posta elettronica certificata.
Distinti saluti.
UNA LETTERA, DA SOLA, NON BASTA PIÙ. È il punto da cui partire, ed è quello che quasi tutti i modelli in circolazione tacciono. L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, «a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche», su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro competente. Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 ne ha fissato il modello, gli standard e le regole tecniche, e la procedura si applica dal 12 marzo 2016. In concreto: si accede al portale del Ministero con identità digitale (SPID, CIE o CNS), si compila il modulo, e la trasmissione — che porta una data certa — raggiunge il datore di lavoro e l’ispettorato. In alternativa ci si può rivolgere ai soggetti abilitati indicati dalla norma, tra cui i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione: è la via più semplice per chi non ha SPID. Una lettera consegnata a mano o spedita, senza il modulo, NON produce l’effetto delle dimissioni: il rapporto prosegue, con tutte le conseguenze del caso. Questo modello serve quindi come comunicazione di accompagnamento, utile e in molte aziende attesa, ma non come atto di dimissioni.
I CASI IN CUI LA PROCEDURA TELEMATICA NON SI APPLICA. Sono pochi e vanno conosciuti con precisione, perché essere nell’elenco cambia la natura della lettera. Il comma 7 dell’articolo 26 esclude il LAVORO DOMESTICO e le dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute nelle SEDI PROTETTE, cioè nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione dell’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Restano poi fuori dall’ambito della norma i RAPPORTI ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e — secondo la circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2016, n. 12 — il LAVORO MARITTIMO. C’è infine un caso che l’articolo 26 mette da parte fin dal primo comma con la formula «al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151», e che non è una semplificazione ma un passaggio in più: le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e quelle della lavoratrice o del lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere CONVALIDATE dall’ispettorato territoriale del lavoro, e a quella convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
IL PERIODO DI PROVA: UNA REGOLA CHE È CAMBIATA. Qui la prudenza è d’obbligo, perché la risposta corretta oggi è l’opposto di quella che si trova in molte pagine ancora online. La circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2016, n. 12 aveva escluso dalla procedura telematica le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza dell’11 settembre 2025, ha però affermato che le esclusioni previste dall’articolo 26 hanno carattere tassativo, che una circolare ministeriale non ha valore normativo e non può aggiungerne altre, e che la disciplina delle dimissioni telematiche — compresa la facoltà di revoca entro sette giorni — si applica quindi anche in periodo di prova. Chi si dimette durante la prova faccia dunque il modulo telematico. Si noti che l’obbligo di CONVALIDA dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001 opera per i genitori tutelati anche quando le dimissioni cadono nel periodo di prova: le due regole si sommano, non si escludono.
IL PREAVVISO LO FISSA IL CONTRATTO COLLETTIVO, NON UNA DURATA DI LEGGE. L’articolo 2118 del codice civile dispone che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato «dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità»: non c’è quindi un numero di giorni scritto nel codice, e per la quasi totalità dei lavoratori la durata si trova nel CCNL applicato, che la gradua per livello, qualifica e anzianità di servizio, e nel contratto individuale. Il nome del contratto collettivo è indicato sulla busta paga: parta da lì, e verifichi anche da quale giorno decorre il preavviso, perché molti CCNL lo fanno partire dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Questo modello non calcola nulla e non propone alcuna durata predefinita: la scrive Lei. Se il preavviso non viene prestato, il secondo comma dell’articolo 2118 prevede a carico di chi recede «un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso», che il datore di lavoro trattiene in sede di conguaglio finale.
QUANDO IL PREAVVISO NON È DOVUTO, E QUANDO LE DIMISSIONI DANNO DIRITTO ALLA NASPI. Due situazioni meritano di essere conosciute. La prima sono le DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA: l’articolo 2119 del codice civile consente a ciascuna delle parti di recedere senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto — il mancato pagamento della retribuzione ne è l’esempio più frequente. La seconda riguarda la genitorialità: l’articolo 55, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riconosce alla lavoratrice che si dimette nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento dell’articolo 54 le indennità previste dalla legge e dal contratto per il caso di licenziamento, e il secondo comma la esonera dall’obbligo di preavviso. Sul fronte dell’indennità di disoccupazione, la regola generale è che le dimissioni volontarie non aprono il diritto alla NASpI, che l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 riconosce a chi ha perduto INVOLONTARIAMENTE l’occupazione; le dimissioni per giusta causa e quelle rassegnate nel periodo tutelato dell’articolo 55 sono le eccezioni comunemente riconosciute. Prima di dimettersi si informi presso l’INPS o un patronato: questo modello non apre alcun diritto e non valuta la Sua posizione.
LA REVOCA: SETTE GIORNI PER RIPENSARCI. L’articolo 26 riconosce al lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le medesime modalità telematiche con cui sono state rassegnate. È una facoltà unilaterale: non richiede il consenso del datore di lavoro. Se la revoca è tempestiva, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. Conservi la ricevuta della trasmissione: è da quella data che i sette giorni decorrono.
NON SPARISCA: L’ASSENZA INGIUSTIFICATA VALE COME DIMISSIONI. È una regola recente e va conosciuta. L’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha inserito nell’articolo 26 il comma 7-bis: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione, e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza che si applichi la procedura telematica. La conseguenza pratica è pesante, perché una risoluzione così qualificata è equiparata alle dimissioni volontarie e non apre il diritto alla NASpI. La norma non si applica quando l’assenza è dovuta a forza maggiore o a fatto imputabile al datore di lavoro. Meglio dunque una comunicazione fatta bene che un allontanamento silenzioso.
Questo modello non calcola alcuna somma, alcuna data di scadenza del preavviso e alcuna indennità, non valuta la Sua situazione e non sostituisce il parere di un professionista. Verifichi sempre il contratto collettivo applicato, il Suo contratto individuale e, se ha dubbi, si rivolga a un consulente del lavoro, a un patronato o a un’organizzazione sindacale prima di trasmettere il modulo.
Perché usare questo modello
Le dimissioni si presentano online: il modello lo scrive nero su bianco invece di farLe credere che basti la carta.
Lavoro domestico, sedi protette, pubblico impiego, lavoro marittimo: se rientra, la lettera diventa l’atto di dimissioni.
La regola è cambiata: qui trova la circolare del 2016 e la pronuncia che l’ha superata, con le date.
Nessun numero calato dall’alto: l’articolo 2118 rinvia al CCNL, e il modello Le spiega dove trovarlo.
La revoca delle dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo, spiegata e ricordata nel documento.
Descriva la Sua situazione al copilota e la lettera viene redatta per Lei.
Come funziona
Salvo i casi esclusi, le dimissioni si danno sul portale del Ministero con SPID, CIE o CNS.
La personalizzi o chieda le modifiche al copilota: accompagna il modulo e mette per iscritto preavviso e richieste.
Generi il PDF, lo firmi e lo consegni con firma per ricevuta, PEC o raccomandata.
Che cosa contiene la lettera
Luca Marchetti Codice fiscale MRCLCU91C22F205X Via Vitruvio 9, 20124 Milano (MI)
Partita IVA 02345678901
Via Melchiorre Gioia 42, 20124 Milano (MI)
Alla cortese attenzione di Dott.ssa Chiara Fontana, Responsabile risorse umane
Spettabile Direzione,
Con la presente Le comunico di avere rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro che mi lega a Officine Beltrame S.r.l. dal 7 marzo 2022, con la mansione di impiegato addetto all’assistenza clienti. Le dimissioni sono state presentate — o saranno presentate prima della decorrenza indicata più avanti — nella sola forma che la legge riconosce: il modulo telematico previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, trasmesso attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con identità digitale (SPID, CIE o CNS) e indirizzato a Lei e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. La presente lettera ACCOMPAGNA quella comunicazione e non la sostituisce. La decisione è libera, meditata e definitiva; non formulo in questa sede alcuna contestazione e non subordino le dimissioni ad alcuna condizione.
MODALITÀ DELLE DIMISSIONI. Le dimissioni sono rassegnate nella forma che la legge impone e non con la sola presente lettera. L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone infatti che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, «a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche», su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro competente; il decreto ministeriale attuativo del 15 dicembre 2015 ne ha fissato modello, standard e regole tecniche, e la procedura si applica dal 12 marzo 2016. Il modulo si compila sul portale del Ministero accedendo con identità digitale (SPID, CIE o CNS), oppure per il tramite dei soggetti abilitati indicati dalla norma, tra cui i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione. Si dà atto che l’articolo 26 riconosce al lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le medesime modalità telematiche.
PREAVVISO. L’articolo 2118 del codice civile dispone che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato «dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità»: non esiste quindi una durata unica di legge, ed è il contratto collettivo applicato al rapporto a fissarla. In base a CCNL Commercio, distribuzione e servizi (Confcommercio), il preavviso applicabile alla mia posizione è di trenta giorni di calendario. Presterò regolarmente il preavviso, sicché il mio ultimo giorno di lavoro sarà il 5 ottobre 2026, e resto a disposizione per organizzare fino ad allora il passaggio delle consegne. Non chiedo alcun esonero dal preavviso.
Qualunque sia la via seguita, Le chiedo di voler provvedere, alla cessazione del rapporto, alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, che l’articolo 2120 del codice civile riconosce «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato», nonché di quanto mi spetti a titolo di retribuzione maturata, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive e ogni altro istituto previsto dal contratto collettivo applicato, con il relativo prospetto di calcolo.
Le chiedo inoltre di trasmettermi il prospetto paga finale e la documentazione di fine rapporto, e di indicarmi le modalità con cui restituire i beni aziendali eventualmente in mio possesso. Verificherò le somme indicate prima di sottoscrivere qualsiasi quietanza o atto di rinuncia: la mia firma su un prospetto varrà come ricevuta delle somme in esso elencate e non come rinuncia a quelle che non vi comparissero.
La ringrazio per l’esperienza maturata in Officine Beltrame S.r.l. e per la collaborazione di questi anni, e farò quanto necessario perché la mia uscita avvenga nel modo più ordinato possibile per i colleghi.
La prego di restituirmi copia della presente datata e sottoscritta per ricevuta, ovvero di conservare l’avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna della posta elettronica certificata.
Distinti saluti.
UNA LETTERA, DA SOLA, NON BASTA PIÙ. È il punto da cui partire, ed è quello che quasi tutti i modelli in circolazione tacciono. L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, «a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche», su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro competente. Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 ne ha fissato il modello, gli standard e le regole tecniche, e la procedura si applica dal 12 marzo 2016. In concreto: si accede al portale del Ministero con identità digitale (SPID, CIE o CNS), si compila il modulo, e la trasmissione — che porta una data certa — raggiunge il datore di lavoro e l’ispettorato. In alternativa ci si può rivolgere ai soggetti abilitati indicati dalla norma, tra cui i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione: è la via più semplice per chi non ha SPID. Una lettera consegnata a mano o spedita, senza il modulo, NON produce l’effetto delle dimissioni: il rapporto prosegue, con tutte le conseguenze del caso. Questo modello serve quindi come comunicazione di accompagnamento, utile e in molte aziende attesa, ma non come atto di dimissioni.
I CASI IN CUI LA PROCEDURA TELEMATICA NON SI APPLICA. Sono pochi e vanno conosciuti con precisione, perché essere nell’elenco cambia la natura della lettera. Il comma 7 dell’articolo 26 esclude il LAVORO DOMESTICO e le dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute nelle SEDI PROTETTE, cioè nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione dell’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Restano poi fuori dall’ambito della norma i RAPPORTI ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e — secondo la circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2016, n. 12 — il LAVORO MARITTIMO. C’è infine un caso che l’articolo 26 mette da parte fin dal primo comma con la formula «al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151», e che non è una semplificazione ma un passaggio in più: le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e quelle della lavoratrice o del lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere CONVALIDATE dall’ispettorato territoriale del lavoro, e a quella convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
IL PERIODO DI PROVA: UNA REGOLA CHE È CAMBIATA. Qui la prudenza è d’obbligo, perché la risposta corretta oggi è l’opposto di quella che si trova in molte pagine ancora online. La circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2016, n. 12 aveva escluso dalla procedura telematica le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza dell’11 settembre 2025, ha però affermato che le esclusioni previste dall’articolo 26 hanno carattere tassativo, che una circolare ministeriale non ha valore normativo e non può aggiungerne altre, e che la disciplina delle dimissioni telematiche — compresa la facoltà di revoca entro sette giorni — si applica quindi anche in periodo di prova. Chi si dimette durante la prova faccia dunque il modulo telematico. Si noti che l’obbligo di CONVALIDA dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001 opera per i genitori tutelati anche quando le dimissioni cadono nel periodo di prova: le due regole si sommano, non si escludono.
IL PREAVVISO LO FISSA IL CONTRATTO COLLETTIVO, NON UNA DURATA DI LEGGE. L’articolo 2118 del codice civile dispone che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato «dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità»: non c’è quindi un numero di giorni scritto nel codice, e per la quasi totalità dei lavoratori la durata si trova nel CCNL applicato, che la gradua per livello, qualifica e anzianità di servizio, e nel contratto individuale. Il nome del contratto collettivo è indicato sulla busta paga: parta da lì, e verifichi anche da quale giorno decorre il preavviso, perché molti CCNL lo fanno partire dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Questo modello non calcola nulla e non propone alcuna durata predefinita: la scrive Lei. Se il preavviso non viene prestato, il secondo comma dell’articolo 2118 prevede a carico di chi recede «un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso», che il datore di lavoro trattiene in sede di conguaglio finale.
QUANDO IL PREAVVISO NON È DOVUTO, E QUANDO LE DIMISSIONI DANNO DIRITTO ALLA NASPI. Due situazioni meritano di essere conosciute. La prima sono le DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA: l’articolo 2119 del codice civile consente a ciascuna delle parti di recedere senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto — il mancato pagamento della retribuzione ne è l’esempio più frequente. La seconda riguarda la genitorialità: l’articolo 55, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riconosce alla lavoratrice che si dimette nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento dell’articolo 54 le indennità previste dalla legge e dal contratto per il caso di licenziamento, e il secondo comma la esonera dall’obbligo di preavviso. Sul fronte dell’indennità di disoccupazione, la regola generale è che le dimissioni volontarie non aprono il diritto alla NASpI, che l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 riconosce a chi ha perduto INVOLONTARIAMENTE l’occupazione; le dimissioni per giusta causa e quelle rassegnate nel periodo tutelato dell’articolo 55 sono le eccezioni comunemente riconosciute. Prima di dimettersi si informi presso l’INPS o un patronato: questo modello non apre alcun diritto e non valuta la Sua posizione.
LA REVOCA: SETTE GIORNI PER RIPENSARCI. L’articolo 26 riconosce al lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le medesime modalità telematiche con cui sono state rassegnate. È una facoltà unilaterale: non richiede il consenso del datore di lavoro. Se la revoca è tempestiva, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. Conservi la ricevuta della trasmissione: è da quella data che i sette giorni decorrono.
NON SPARISCA: L’ASSENZA INGIUSTIFICATA VALE COME DIMISSIONI. È una regola recente e va conosciuta. L’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha inserito nell’articolo 26 il comma 7-bis: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione, e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza che si applichi la procedura telematica. La conseguenza pratica è pesante, perché una risoluzione così qualificata è equiparata alle dimissioni volontarie e non apre il diritto alla NASpI. La norma non si applica quando l’assenza è dovuta a forza maggiore o a fatto imputabile al datore di lavoro. Meglio dunque una comunicazione fatta bene che un allontanamento silenzioso.
Questo modello non calcola alcuna somma, alcuna data di scadenza del preavviso e alcuna indennità, non valuta la Sua situazione e non sostituisce il parere di un professionista. Verifichi sempre il contratto collettivo applicato, il Suo contratto individuale e, se ha dubbi, si rivolga a un consulente del lavoro, a un patronato o a un’organizzazione sindacale prima di trasmettere il modulo.
Domande frequenti
Questo modello di lettera di dimissioni è gratuito?
Sì. Lo compili, lo personalizzi e lo scarichi in PDF senza costi e senza creare un account.
Posso modificare la lettera?
Sì. Può cambiare ogni campo da sé oppure chiedere la modifica al copilota in linguaggio naturale. I campi che contano di più sono due: la via seguita — modulo telematico o caso escluso — perché cambia la natura stessa della lettera, e il preavviso, che va copiato dal Suo contratto collettivo. Non aggiunga motivazioni o contestazioni: la legge non richiede di motivare le dimissioni.
Posso scaricarla in PDF?
Sì. Ottiene un PDF pronto da stampare e firmare, costruito con gli stessi dati che vede nell’anteprima: quello che stampa è esattamente ciò che ha riletto.
Come consegnare o mandare la lettera al datore di lavoro?
Ne stampi due copie e ne faccia firmare una per ricevuta, con data, da chi la riceve; in alternativa la invii per posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, conservando la ricevuta. Un avvertimento che vale più di ogni altro consiglio sulla consegna: se il Suo rapporto rientra nella procedura telematica, la data che conta non è quella della lettera ma quella della trasmissione del modulo al Ministero, ed è quella ricevuta che deve conservare. La lettera accompagna, non sostituisce.
Una lettera di dimissioni su carta è legalmente valida?
Di regola no, ed è il punto su cui questa pagina esiste. L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte «a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche», su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro competente. Una lettera consegnata a mano o spedita, senza il modulo, non produce l’effetto delle dimissioni: il rapporto di lavoro prosegue, e chi smette di presentarsi credendo di essersi dimesso si espone a conseguenze serie. La lettera resta però utile, e in molte aziende attesa, come comunicazione di accompagnamento: mette per iscritto la decorrenza, il preavviso e le Sue richieste. Diverso è il caso in cui Lei rientri in una delle poche ipotesi escluse dalla procedura: lì la lettera è l’atto di dimissioni, e il modello lo scrive.
Questo modello si può usare in tutta Italia?
Sì. L’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, il codice civile e il modello telematico approvato dal decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 valgono su tutto il territorio dello Stato, e la lettera serve allo stesso modo a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bologna o Bari. Ciò che cambia da persona a persona non è la legge nazionale ma il contratto collettivo applicato al Suo rapporto, che fissa il preavviso: il suo nome è indicato sulla busta paga. L’identificazione avviene con il codice fiscale per Lei e con la partita IVA per l’azienda.
Come si fanno le dimissioni telematiche?
Si accede al portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con identità digitale — SPID, CIE o CNS — e si compila il modulo previsto dal decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, indicando i dati del rapporto, del datore di lavoro e la data di decorrenza delle dimissioni. La trasmissione porta una data certa e raggiunge sia il datore di lavoro sia l’ispettorato del lavoro competente. Se non ha un’identità digitale, o preferisce essere assistito, può passare per i soggetti abilitati indicati dalla norma: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Conservi la ricevuta di trasmissione: è da quella data che decorrono i sette giorni per la revoca. La procedura si applica dal 12 marzo 2016.
In quali casi non servono le dimissioni telematiche?
I casi sono pochi e conviene conoscerli con precisione. Il comma 7 dell’articolo 26 esclude il lavoro domestico e le dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi protette, cioè nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione dell’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Restano inoltre fuori dall’ambito della norma i rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, secondo la circolare del 4 marzo 2016, n. 12 del Ministero del Lavoro, il lavoro marittimo. C’è poi un caso che non è un’esenzione ma un passaggio in più: le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e quelle della lavoratrice o del lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dall’ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e a quella convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
Le dimissioni in periodo di prova vanno fatte online?
Oggi sì, ed è una regola cambiata di recente: molte pagine ancora online danno la risposta opposta. La circolare del 4 marzo 2016, n. 12 del Ministero del Lavoro aveva escluso dalla procedura telematica le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza dell’11 settembre 2025, ha però affermato che le esclusioni previste dall’articolo 26 hanno carattere tassativo, che una circolare ministeriale non ha valore normativo e non può aggiungerne di nuove, e che la disciplina delle dimissioni telematiche — compresa la facoltà di revoca entro sette giorni — si applica anche in periodo di prova. Nel dubbio, il modulo telematico è la scelta prudente: presentarlo quando non era dovuto non fa danno, ometterlo quando era dovuto lascia il rapporto in piedi. Si ricordi inoltre che, per i genitori tutelati, l’obbligo di convalida dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001 opera anche in periodo di prova.
Quanto preavviso devo dare?
Non esiste una durata unica di legge, e diffidi di qualunque modello che gliene proponga una. L’articolo 2118 del codice civile dispone che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato «dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità»: per la quasi totalità dei lavoratori la durata si trova nel contratto collettivo applicato, che la gradua per livello, qualifica e anzianità di servizio, e nel contratto individuale. Il nome del CCNL è indicato sulla busta paga: parta da lì, e verifichi anche da quale giorno decorre il preavviso, perché molti contratti collettivi lo fanno partire dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Se il preavviso non viene prestato, il secondo comma dell’articolo 2118 pone a carico di chi recede «un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso», che il datore di lavoro trattiene in sede di conguaglio. Nessun preavviso è invece dovuto in caso di dimissioni per giusta causa (articolo 2119 del codice civile) e nel periodo tutelato dell’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001. Questo modello non calcola nulla: la durata la scrive Lei.
Posso revocare le dimissioni?
Sì, entro sette giorni. L’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 riconosce al lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le medesime modalità telematiche con cui sono state rassegnate. È una facoltà unilaterale e non richiede il consenso del datore di lavoro: se la revoca è tempestiva, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Per questo la ricevuta di trasmissione va conservata: è da quella data che i sette giorni decorrono. Trascorso il termine, la revoca non è più possibile e resta solo la strada dell’accordo con il datore di lavoro.
Con le dimissioni ho diritto alla NASpI?
Di regola no. L’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 riconosce la NASpI a chi ha perduto involontariamente l’occupazione, e le dimissioni volontarie non lo sono. Le eccezioni comunemente riconosciute sono due: le dimissioni per giusta causa, cioè quelle rassegnate quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, e le dimissioni rassegnate nel periodo tutelato dell’articolo 55 del decreto legislativo 151/2001. Si informi presso l’INPS o un patronato prima di trasmettere il modulo: questo modello non apre alcun diritto e non valuta la Sua posizione. Un’ultima avvertenza: non si allontani semplicemente dal posto di lavoro. L’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha inserito nell’articolo 26 il comma 7-bis, per cui l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza, oltre quindici giorni, comunicata dal datore di lavoro all’ispettorato territoriale del lavoro, comporta la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore — con le stesse conseguenze delle dimissioni volontarie sul piano dell’indennità di disoccupazione.
Fonti: decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, articolo 26 (dimissioni e risoluzione consensuale: forma telematica esclusiva a pena di inefficacia, moduli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, trasmissione al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro, revoca entro sette giorni, trasmissione anche per il tramite dei soggetti abilitati, esclusioni del comma 7 per il lavoro domestico e per le sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile e le commissioni di certificazione dell’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e comma 7-bis sull’assenza ingiustificata); decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 (modello, standard e regole tecniche del modulo, con applicazione dal 12 marzo 2016); circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016, n. 12 (ambito di applicazione ed esclusioni, tra cui il lavoro marittimo e il pubblico impiego); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2 (pubbliche amministrazioni); decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 54 (divieto di licenziamento) e articolo 55, commi 1, 2 e 4 (dimissioni nel periodo protetto, esonero dal preavviso e convalida dell’ispettorato territoriale del lavoro, cui è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione); codice civile, articolo 2118 (recesso dal contratto a tempo indeterminato, preavviso secondo gli usi o l’equità e indennità di mancato preavviso), articolo 2119 (recesso per giusta causa senza preavviso), articolo 2120 (trattamento di fine rapporto in ogni caso di cessazione) e articolo 2113, quarto comma (sedi di conciliazione); decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, articolo 3 (NASpI a chi ha perduto involontariamente l’occupazione); legge 13 dicembre 2024, n. 203, articolo 19 (inserimento del comma 7-bis nell’articolo 26); Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza dell’11 settembre 2025 (tassatività delle esclusioni dell’articolo 26 e applicazione della procedura telematica anche al periodo di prova). La durata del preavviso non è fissata dalla legge: va letta nel contratto collettivo applicato al rapporto, il cui nome compare sulla busta paga.
Questo modello è fornito solo a scopo informativo generale e non costituisce una consulenza legale, medica, finanziaria o professionale. Per il suo caso specifico si rivolga a un professionista qualificato.