Il datore di lavoro
Chi si dimette
Come vengono date le dimissioni
Preavviso, luogo e data
Luca Marchetti Codice fiscale MRCLCU91C22F205X Via Vitruvio 9, 20124 Milano (MI)
Partita IVA 02345678901
Via Melchiorre Gioia 42, 20124 Milano (MI)
Alla cortese attenzione di Dott.ssa Chiara Fontana, Responsabile risorse umane
Spettabile Direzione,
Con la presente Le comunico di avere rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro che mi lega a Officine Beltrame S.r.l. dal 7 marzo 2022, con la mansione di impiegato addetto all’assistenza clienti. Le dimissioni sono state presentate — o saranno presentate prima della decorrenza indicata più avanti — nella sola forma che la legge riconosce: il modulo telematico previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, trasmesso attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con identità digitale (SPID, CIE o CNS) e indirizzato a Lei e all’Ispettorato territoriale del lavoro competente. La presente lettera ACCOMPAGNA quella comunicazione e non la sostituisce. La decisione è libera, meditata e definitiva; non formulo in questa sede alcuna contestazione e non subordino le dimissioni ad alcuna condizione.
MODALITÀ DELLE DIMISSIONI. Le dimissioni sono rassegnate nella forma che la legge impone e non con la sola presente lettera. L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone infatti che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, «a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche», su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro competente; il decreto ministeriale attuativo del 15 dicembre 2015 ne ha fissato modello, standard e regole tecniche, e la procedura si applica dal 12 marzo 2016. Il modulo si compila sul portale del Ministero accedendo con identità digitale (SPID, CIE o CNS), oppure per il tramite dei soggetti abilitati indicati dalla norma, tra cui i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione. Si dà atto che l’articolo 26 riconosce al lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le medesime modalità telematiche.
PREAVVISO. L’articolo 2118 del codice civile dispone che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato «dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità»: non esiste quindi una durata unica di legge, ed è il contratto collettivo applicato al rapporto a fissarla. In base a CCNL Commercio, distribuzione e servizi (Confcommercio), il preavviso applicabile alla mia posizione è di trenta giorni di calendario. Presterò regolarmente il preavviso, sicché il mio ultimo giorno di lavoro sarà il 5 ottobre 2026, e resto a disposizione per organizzare fino ad allora il passaggio delle consegne. Non chiedo alcun esonero dal preavviso.
Qualunque sia la via seguita, Le chiedo di voler provvedere, alla cessazione del rapporto, alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, che l’articolo 2120 del codice civile riconosce «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato», nonché di quanto mi spetti a titolo di retribuzione maturata, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive e ogni altro istituto previsto dal contratto collettivo applicato, con il relativo prospetto di calcolo.
Le chiedo inoltre di trasmettermi il prospetto paga finale e la documentazione di fine rapporto, e di indicarmi le modalità con cui restituire i beni aziendali eventualmente in mio possesso. Verificherò le somme indicate prima di sottoscrivere qualsiasi quietanza o atto di rinuncia: la mia firma su un prospetto varrà come ricevuta delle somme in esso elencate e non come rinuncia a quelle che non vi comparissero.
La ringrazio per l’esperienza maturata in Officine Beltrame S.r.l. e per la collaborazione di questi anni, e farò quanto necessario perché la mia uscita avvenga nel modo più ordinato possibile per i colleghi.
La prego di restituirmi copia della presente datata e sottoscritta per ricevuta, ovvero di conservare l’avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna della posta elettronica certificata.
Distinti saluti.
UNA LETTERA, DA SOLA, NON BASTA PIÙ. È il punto da cui partire, ed è quello che quasi tutti i modelli in circolazione tacciono. L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, «a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche», su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e all’ispettorato del lavoro competente. Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 ne ha fissato il modello, gli standard e le regole tecniche, e la procedura si applica dal 12 marzo 2016. In concreto: si accede al portale del Ministero con identità digitale (SPID, CIE o CNS), si compila il modulo, e la trasmissione — che porta una data certa — raggiunge il datore di lavoro e l’ispettorato. In alternativa ci si può rivolgere ai soggetti abilitati indicati dalla norma, tra cui i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione: è la via più semplice per chi non ha SPID. Una lettera consegnata a mano o spedita, senza il modulo, NON produce l’effetto delle dimissioni: il rapporto prosegue, con tutte le conseguenze del caso. Questo modello serve quindi come comunicazione di accompagnamento, utile e in molte aziende attesa, ma non come atto di dimissioni.
I CASI IN CUI LA PROCEDURA TELEMATICA NON SI APPLICA. Sono pochi e vanno conosciuti con precisione, perché essere nell’elenco cambia la natura della lettera. Il comma 7 dell’articolo 26 esclude il LAVORO DOMESTICO e le dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute nelle SEDI PROTETTE, cioè nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione dell’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Restano poi fuori dall’ambito della norma i RAPPORTI ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e — secondo la circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2016, n. 12 — il LAVORO MARITTIMO. C’è infine un caso che l’articolo 26 mette da parte fin dal primo comma con la formula «al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151», e che non è una semplificazione ma un passaggio in più: le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e quelle della lavoratrice o del lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere CONVALIDATE dall’ispettorato territoriale del lavoro, e a quella convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
IL PERIODO DI PROVA: UNA REGOLA CHE È CAMBIATA. Qui la prudenza è d’obbligo, perché la risposta corretta oggi è l’opposto di quella che si trova in molte pagine ancora online. La circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2016, n. 12 aveva escluso dalla procedura telematica le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova. La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza dell’11 settembre 2025, ha però affermato che le esclusioni previste dall’articolo 26 hanno carattere tassativo, che una circolare ministeriale non ha valore normativo e non può aggiungerne altre, e che la disciplina delle dimissioni telematiche — compresa la facoltà di revoca entro sette giorni — si applica quindi anche in periodo di prova. Chi si dimette durante la prova faccia dunque il modulo telematico. Si noti che l’obbligo di CONVALIDA dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151/2001 opera per i genitori tutelati anche quando le dimissioni cadono nel periodo di prova: le due regole si sommano, non si escludono.
IL PREAVVISO LO FISSA IL CONTRATTO COLLETTIVO, NON UNA DURATA DI LEGGE. L’articolo 2118 del codice civile dispone che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato «dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità»: non c’è quindi un numero di giorni scritto nel codice, e per la quasi totalità dei lavoratori la durata si trova nel CCNL applicato, che la gradua per livello, qualifica e anzianità di servizio, e nel contratto individuale. Il nome del contratto collettivo è indicato sulla busta paga: parta da lì, e verifichi anche da quale giorno decorre il preavviso, perché molti CCNL lo fanno partire dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Questo modello non calcola nulla e non propone alcuna durata predefinita: la scrive Lei. Se il preavviso non viene prestato, il secondo comma dell’articolo 2118 prevede a carico di chi recede «un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso», che il datore di lavoro trattiene in sede di conguaglio finale.
QUANDO IL PREAVVISO NON È DOVUTO, E QUANDO LE DIMISSIONI DANNO DIRITTO ALLA NASPI. Due situazioni meritano di essere conosciute. La prima sono le DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA: l’articolo 2119 del codice civile consente a ciascuna delle parti di recedere senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto — il mancato pagamento della retribuzione ne è l’esempio più frequente. La seconda riguarda la genitorialità: l’articolo 55, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riconosce alla lavoratrice che si dimette nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento dell’articolo 54 le indennità previste dalla legge e dal contratto per il caso di licenziamento, e il secondo comma la esonera dall’obbligo di preavviso. Sul fronte dell’indennità di disoccupazione, la regola generale è che le dimissioni volontarie non aprono il diritto alla NASpI, che l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 riconosce a chi ha perduto INVOLONTARIAMENTE l’occupazione; le dimissioni per giusta causa e quelle rassegnate nel periodo tutelato dell’articolo 55 sono le eccezioni comunemente riconosciute. Prima di dimettersi si informi presso l’INPS o un patronato: questo modello non apre alcun diritto e non valuta la Sua posizione.
LA REVOCA: SETTE GIORNI PER RIPENSARCI. L’articolo 26 riconosce al lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, con le medesime modalità telematiche con cui sono state rassegnate. È una facoltà unilaterale: non richiede il consenso del datore di lavoro. Se la revoca è tempestiva, il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. Conservi la ricevuta della trasmissione: è da quella data che i sette giorni decorrono.
NON SPARISCA: L’ASSENZA INGIUSTIFICATA VALE COME DIMISSIONI. È una regola recente e va conosciuta. L’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha inserito nell’articolo 26 il comma 7-bis: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione, e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, senza che si applichi la procedura telematica. La conseguenza pratica è pesante, perché una risoluzione così qualificata è equiparata alle dimissioni volontarie e non apre il diritto alla NASpI. La norma non si applica quando l’assenza è dovuta a forza maggiore o a fatto imputabile al datore di lavoro. Meglio dunque una comunicazione fatta bene che un allontanamento silenzioso.
Questo modello non calcola alcuna somma, alcuna data di scadenza del preavviso e alcuna indennità, non valuta la Sua situazione e non sostituisce il parere di un professionista. Verifichi sempre il contratto collettivo applicato, il Suo contratto individuale e, se ha dubbi, si rivolga a un consulente del lavoro, a un patronato o a un’organizzazione sindacale prima di trasmettere il modulo.
Il datore di lavoro
A chi è indirizzata la lettera: ragione sociale, partita IVA e sede.