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Glossario

Che cos’è la manleva

La manleva è l’impegno con cui una persona — il manlevante — si obbliga a tenere indenne un’altra — il manlevato — da quanto quest’ultima debba pagare a un terzo. Nel codice civile non esiste un articolo che la disciplini: è un contratto atipico, ammesso dal secondo comma dell’articolo 1322, e proprio per questo le norme che contano davvero sono quelle che possono renderla nulla.

Un contratto che nessuna norma costruisce

La prima cosa da sapere sulla manleva è che non ha una disciplina propria. Cercando «manleva» nel codice civile non si trova alcun articolo intitolato così, e non è una svista: l’istituto vive del secondo comma dell’articolo 1322, per cui «le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico». Da questa assenza discende tutto il resto. Poiché nessuna norma stabilisce che cosa una manleva sia, nessuna norma le garantisce un contenuto minimo, e le uniche regole che contano davvero sono quelle che possono DISFARLA. È la ragione per cui, cercando questa parola su un motore di ricerca, il primo risultato è spesso una sentenza o il commento di uno studio legale su una manleva dichiarata nulla anziché un modello da scaricare. Vale anche la pena distinguere le parole: il MANLEVANTE è chi si impegna a tenere indenne, il MANLEVATO è chi riceve la protezione. Si somigliano di una lettera e indicano posizioni opposte, e nei testi che circolano vengono invertite con una certa frequenza.

Le tre norme che possono renderla nulla

LA PRIMA VALE PER TUTTI, SEMPRE. Il primo comma dell’articolo 1229 dispone che «è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per DOLO o per COLPA GRAVE», e il secondo estende la stessa nullità ai patti relativi ai casi in cui il fatto «costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico». Non dipende dalla qualità delle parti, non ammette deroghe e non è superabile con una formula diversa: una manleva che si spinga fino alla colpa grave è nulla per quella parte, quale che sia il testo. LA SECONDA VALE SU UN ASSE SOLO, e per questo va letta con attenzione. Se chi beneficia della manleva è un PROFESSIONISTA e chi la firma è un CONSUMATORE, entra in gioco il codice del consumo, e la lettera a) del secondo comma del suo articolo 36 dichiara nulle le clausole che, «QUANTUNQUE OGGETTO DI TRATTATIVA», hanno per oggetto o per effetto di «escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista». Le quattro parole in maiuscolo sono decisive: significano che non basta aver negoziato la clausola e non basta la doppia firma. Per i danni alle COSE il regime è più morbido: la lettera b) del secondo comma dell’articolo 33 le presume vessatorie «fino a prova contraria», e il quarto comma dell’articolo 34 esclude la vessatorietà di ciò che «sia stato oggetto di trattativa individuale». LA TERZA NON RIGUARDA IL CONTENUTO MA LA FIRMA. Quando il testo è predisposto da una parte, il secondo comma dell’articolo 1341 stabilisce che le condizioni che stabiliscono «limitazioni di responsabilità» a favore di chi le ha predisposte «NON HANNO EFFETTO, se non sono specificamente approvate per iscritto», e il secondo comma dell’articolo 1342 ripete la regola per i moduli e i formulari. In pratica serve una seconda sottoscrizione sotto l’elenco delle clausole approvate: senza, la manleva stampata su un modulo non produce effetto.

Che cosa una manleva non fa

NON VINCOLA IL DANNEGGIATO, ed è l’equivoco più diffuso. Il secondo comma dell’articolo 1372 dispone che «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge»: chi ha subito il danno non firma la manleva e conserva integre le proprie azioni verso il manlevato. La manleva sposta il peso economico FRA LE DUE PARTI CHE L’HANNO FIRMATA, e dopo: dà al manlevato il diritto di farsi rimborsare, non una liberazione. NON È UN ACCOLLO. Per coinvolgere il terzo occorrerebbe l’articolo 1273, che richiede la sua adesione e il cui secondo comma precisa che «l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo»; senza quella dichiarazione, il terzo comma lascia comunque il debitore originario «obbligato in solido col terzo». NON È UNA FIDEIUSSIONE. L’articolo 1936 definisce fideiussore «colui che, obbligandosi personalmente VERSO IL CREDITORE, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui»: nella fideiussione nasce un rapporto diretto con il creditore, nella manleva no. NON È UNA POLIZZA. L’assicurazione della responsabilità civile è un contratto con un assicuratore, regolato dall’articolo 1917, che al primo comma lo obbliga «a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo» e che si chiude con una frase da leggere accanto all’articolo 1229: «sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi». E INFINE NON SPOSTA L’ONERE DELLA PROVA verso chi ha subito il danno: se l’attività è pericolosa vale l’articolo 2050, per cui risponde chi la esercita «se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno», e per le cose in custodia vale l’articolo 2051, «salvo che provi il caso fortuito». Sono regimi che riguardano il rapporto con il danneggiato, che alla manleva è estraneo.

Dove si incontra, in concreto

La manleva compare quasi sempre come CLAUSOLA dentro un altro contratto — un appalto, una fornitura, un contratto di collaborazione, un contratto di locazione — e più raramente come dichiarazione autonoma. Le occasioni tipiche sono tre. La prima è SPORTIVA E RICREATIVA: il modulo firmato prima di un corso, di un’escursione, di un evento. È anche il caso in cui la clausola regge di meno, perché l’asse professionista-consumatore è quasi sempre presente e i danni in gioco sono quasi sempre danni alla persona. La seconda è il PRESTITO O L’USO DI UN BENE: chi presta un’attrezzatura, un locale, un veicolo, chiede di essere tenuto indenne da ciò che accade durante l’uso. La terza è COMMERCIALE, fra imprese: nelle forniture e negli appalti la manleva distribuisce il rischio delle pretese dei terzi, e lì il codice del consumo non si applica, mentre l’articolo 1229 e — se il testo è predisposto da una parte — l’articolo 1341 continuano a valere. In tutti e tre i casi conviene scrivere per esteso tre cose che i modelli in circolazione spesso lasciano implicite: che cosa esattamente si copre, entro quale massimale, e per quanto tempo.

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Domande frequenti

Manleva e sollevo da responsabilità sono la stessa cosa?

Nel linguaggio corrente vengono usati come sinonimi, ma conviene distinguerli perché descrivono due effetti diversi. Un «sollevo» o «esonero» da responsabilità mira a escludere che una responsabilità sorga; una manleva presuppone invece che la responsabilità sorga eccome, e si limita a stabilire chi ne sopporterà il costo alla fine. La differenza diventa pratica davanti al danneggiato: l’esonero, se valido, opera nel rapporto con lui, mentre la manleva non lo tocca affatto, perché il secondo comma dell’articolo 1372 tiene il contratto fuori dai terzi. Nei testi che circolano le due figure sono spesso mescolate nella stessa frase, ed è uno dei motivi per cui una clausola può risultare in parte nulla: il limite dell’articolo 1229 colpisce in ogni caso la parte che esclude preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave.

La manleva firmata in palestra o prima di un evento serve a qualcosa?

Per i danni alla PERSONA, se chi la fa firmare è un professionista e chi firma un consumatore, no: la lettera a) del secondo comma dell’articolo 36 del codice del consumo la dichiara nulla «quantunque oggetto di trattativa», e il terzo comma aggiunge che la nullità «opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice». Per i danni alle COSE il discorso cambia: la presunzione della lettera b) del secondo comma dell’articolo 33 è vincibile, e il quarto comma dell’articolo 34 esclude la vessatorietà delle clausole «che siano stati oggetto di trattativa individuale» — con l’avvertenza, scritta nel quinto comma dello stesso articolo, che quando il contratto si conclude «mediante sottoscrizione di moduli o formulari» l’onere di provare quella trattativa incombe SUL PROFESSIONISTA. Resta poi un’utilità che nessuna di queste norme toglie: il modulo documenta che il partecipante era stato informato del rischio, che è un fatto, non una clausola.

Una manleva deve essere per forza scritta?

Il codice civile non la elenca fra gli atti che richiedono la forma scritta a pena di nullità: l’articolo 1350 enumera in tredici numeri quegli atti — contratti su immobili, servitù, rendite, divisioni e simili — e la manleva non vi figura, mentre il numero 13 è una clausola di rinvio agli «altri atti specialmente indicati dalla legge». In teoria, dunque, un impegno di questo tipo può nascere anche da un accordo verbale. In pratica la forma scritta è quasi indispensabile, per due ragioni molto concrete: è ciò che prova il contenuto dell’impegno quando la pretesa arriva, e diventa un requisito vero e proprio quando il testo è predisposto da una parte, perché in quel caso il secondo comma dell’articolo 1341 priva di effetto le limitazioni di responsabilità che non siano «specificamente approvate per iscritto». Una manleva a voce, su una clausola di questo tipo, è una manleva difficile da far valere.

Scritto da: Thorben Rasmus IdelRevisionato da: Nahar GevaAggiornato · 28/09/2026

Fonti: codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), articoli 1229, 1273, 1322, 1341, 1342, 1350, 1372, 1917, 1936, 2043, 2050 e 2051; codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), articoli 3, 33, 34 e 36. Testi vigenti consultati su Normattiva il 28 settembre 2026. Nessuna percentuale, aliquota o tariffa è riportata. Non è citata alcuna giurisprudenza: quando una colpa sia «grave» e quando un interesse sia «meritevole di tutela» sono valutazioni rimesse al giudice, e la materia della manleva è in larga parte di elaborazione giurisprudenziale.

Questo modello è fornito solo a scopo informativo generale e non costituisce una consulenza legale, medica, finanziaria o professionale. Per il suo caso specifico si rivolga a un professionista qualificato.