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Glossario

Che cos’è il co.co.co.

Co.co.co. sta per COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA: un rapporto di lavoro autonomo in cui la prestazione è continuativa, coordinata con il committente e prevalentemente personale, ma senza vincolo di subordinazione. Lo definisce il numero 3 dell’articolo 409 del codice di procedura civile, che lo chiama lavoro parasubordinato.

La definizione, parola per parola

Il numero 3 dell’articolo 409 del codice di procedura civile elenca fra le controversie individuali di lavoro «i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE che si concretino in una PRESTAZIONE DI OPERA CONTINUATIVA E COORDINATA, PREVALENTEMENTE PERSONALE, anche se non a carattere subordinato». Ci sono quattro pezzi e ognuno fa un lavoro preciso. CONTINUATIVA: l’attività si ripete nel tempo, non è un incarico isolato — e questo è ciò che distingue il co.co.co. dal lavoro autonomo occasionale. COORDINATA: esiste un raccordo con l’organizzazione del committente, ma di un tipo ben definito, di cui si dice sotto. PREVALENTEMENTE PERSONALE: la fa soprattutto quella persona, anche se può farsi aiutare. ANCHE SE NON A CARATTERE SUBORDINATO: non c’è vincolo di subordinazione, cioè non c’è quel potere direttivo, organizzativo e disciplinare che caratterizza il rapporto di lavoro dipendente. Da qui il nome che si legge ovunque, LAVORO PARASUBORDINATO: non è lavoro dipendente, ma non è nemmeno lavoro autonomo puro, e la legge lo tratta come una categoria a sé — a cominciare dal fatto che le sue controversie si trattano con il rito del lavoro.

Quando una collaborazione si dice «coordinata»: la definizione è nella legge dal 2017

Per decenni «coordinata» è stata una parola da interpretare. Dal 14 giugno 2017 non lo è più, perché l’articolo 15 della legge 81/2017 ha aggiunto allo stesso numero 3 dell’articolo 409 una frase che la definisce: «LA COLLABORAZIONE SI INTENDE COORDINATA QUANDO, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ DI COORDINAMENTO STABILITE DI COMUNE ACCORDO DALLE PARTI, IL COLLABORATORE ORGANIZZA AUTONOMAMENTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA». Servono due cose insieme, e la prima è quella che quasi tutti rovesciano. La prima è che le modalità di coordinamento siano STABILITE DI COMUNE ACCORDO: concordate fra le parti, non imposte da una sola. La seconda è che, dentro quel quadro concordato, sia il COLLABORATORE a organizzare la propria attività. Ne discende una conseguenza pratica che vale la pena tenere a mente: un calendario che il committente detta unilateralmente non è coordinamento. È un’altra cosa, e ha un altro nome — etero-organizzazione — con un effetto che la sezione seguente descrive.

Quando un co.co.co. diventa lavoro subordinato, e le due parole cambiate nel 2019

Questa è la parte che conta di più, ed è anche quella che le pagine in circolazione riportano più spesso nella versione vecchia. Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dispone che «SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro PREVALENTEMENTE PERSONALI, CONTINUATIVE e le cui MODALITÀ DI ESECUZIONE SONO ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE», e aggiunge che ciò vale «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante PIATTAFORME ANCHE DIGITALI». Tre condizioni, cumulative: se ricorrono tutte e tre, al rapporto si applica la disciplina del lavoro dipendente qualunque sia l’intestazione del contratto. Non è una presunzione da vincere in giudizio né una previsione di rischio: è l’effetto che la norma dispone. ORA, LA PARTE CHE QUASI NESSUNO HA AGGIORNATO. Nel testo originale, in vigore dal 25 giugno 2015, il comma diceva «prestazioni di lavoro ESCLUSIVAMENTE personali» e chiedeva che le modalità fossero organizzate dal committente «ANCHE CON RIFERIMENTO AI TEMPI E AL LUOGO DI LAVORO». Il 5 settembre 2019 è stata aggiunta la frase sulle piattaforme digitali e il 3 NOVEMBRE 2019 sono cambiate le altre due cose: «esclusivamente» è diventato «PREVALENTEMENTE» e il riferimento ai tempi e al luogo È STATO SOPPRESSO. Due conseguenze concrete. La prima: chi si fa aiutare da qualcuno non sfugge più alla norma, perché basta che la prestazione sia prevalentemente personale. La seconda, più importante: il committente NON deve più dettare orari e sede perché la regola scatti — gli basta organizzare le modalità di esecuzione. Ecco perché la clausola più copiata del genere, quella in cui il collaboratore dichiara di organizzare da sé tempi e luogo della prestazione, oggi non mette al riparo da nulla: è scritta per un requisito che non esiste più.

Le eccezioni, e lo strumento che quasi nessuno nomina

Il comma 2 dello stesso articolo 2 elenca i casi in cui la conversione NON opera, anche se le tre condizioni ricorrono: a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche; b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche; d-bis) quelle nella produzione di spettacoli da parte delle fondazioni del decreto legislativo 367/1996; d-ter) gli operatori della legge 74/2001. Il comma 4 esclude inoltre le pubbliche amministrazioni. Su quella lettera d) va fatta una precisazione onesta: il testo consolidato in vigore la riporta ancora, ma quattro note ne annunciano l’abrogazione per effetto dell’articolo 52 del decreto legislativo 36/2021, differita dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023, dentro un decreto le cui disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023 — e una versione successiva dell’articolo non risulta pubblicata. Chi intenda valersene verifichi la riforma dello sport. C’È POI UNO STRUMENTO CHE QUASI NESSUNA PAGINA RICORDA, ed è nel comma 3: «le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la CERTIFICAZIONE DELL’ASSENZA DEI REQUISITI di cui al comma 1», e in quella sede «il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro». È la via prevista dalla legge per mettere nero su bianco, prima e non dopo, che le tre condizioni non ricorrono.

Co.co.co., lavoro occasionale e prestazione occasionale INPS: tre cose diverse

Le tre espressioni si somigliano e la confusione costa cara, perché gli obblighi non sono gli stessi. IL CO.CO.CO. è il rapporto continuativo e coordinato di cui si è detto: il comma 26 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 sottopone «i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa» all’iscrizione alla GESTIONE SEPARATA dell’INPS. IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE è invece il contratto d’opera dell’articolo 2222 del codice civile — «una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione» — ed è un incarico isolato, senza continuità e senza coordinamento. Per questo secondo caso c’è un adempimento che molti committenti ignorano: il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dispone che «l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di PREVENTIVA COMUNICAZIONE all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche», con «la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a CIASCUN lavoratore autonomo occasionale» per cui la comunicazione sia stata omessa o ritardata, e con l’esclusione espressa della procedura di diffida. IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E IL LIBRETTO FAMIGLIA, infine, non sono contratti che si scrivono: sono gli istituti dell’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017, e il comma 9 impone a utilizzatori e prestatori di registrarsi e svolgere gli adempimenti «all’interno di un’apposita piattaforma informatica, GESTITA DALL’INPS». Si attivano sul sito dell’INPS. Un punto di contatto merita attenzione: il comma 5 di quell’articolo vieta di acquisire prestazioni occasionali con quel canale «da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia CESSATO DA MENO DI SEI MESI un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa».

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Domande frequenti

Il co.co.co. è lavoro dipendente?

No. Il numero 3 dell’articolo 409 del codice di procedura civile lo colloca fra i rapporti «anche se non a carattere subordinato»: manca il vincolo di subordinazione, cioè il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Di qui il nome lavoro PARASUBORDINATO. Attenzione però: se ricorrono insieme le tre condizioni del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015 — prestazione prevalentemente personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente — al rapporto «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato», e a quel punto l’intestazione del contratto non conta.

Che differenza c’è fra co.co.co. e partita IVA?

Sono due piani diversi e vale la pena non sovrapporli. Il co.co.co. è una qualificazione del RAPPORTO, quella del numero 3 dell’articolo 409 del codice di procedura civile: dice come si lavora — in modo continuativo, coordinato, prevalentemente personale e senza subordinazione. La partita IVA è una posizione FISCALE, che riguarda il modo in cui si fattura e si è inquadrati davanti al fisco. Il comma 26 dell’articolo 2 della legge 335/1995 nomina separatamente, fra i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo» e «i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa»: sono due voci distinte dello stesso elenco. Aliquote, ritenute e adempimenti fiscali cambiano nel tempo e non li indichiamo qui: li verifichi con l’INPS, con l’Agenzia delle Entrate o con un consulente del lavoro.

Il co.co.co. deve essere per iscritto?

La legge non ne impone la forma scritta a pena di nullità, ma scriverlo è la cosa sensata da fare, e per una ragione precisa. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81 considera abusivo «il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta». E c’è un motivo pratico ancora più forte: il coordinamento, per essere tale, deve risultare da modalità «stabilite di comune accordo dalle parti», e senza un testo nessuno può dimostrare che fossero concordate anziché imposte. È esattamente il fatto su cui si misura la verifica dell’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015.

Il committente può modificare le condizioni o recedere quando vuole?

No, e su questo la legge 81/2017 è netta. Il comma 1 del suo articolo 3 considera «ABUSIVE E PRIVE DI EFFETTO» le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di MODIFICARE UNILATERALMENTE le condizioni del contratto, quelle che gli consentono, «nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di RECEDERE DA ESSO SENZA CONGRUO PREAVVISO», e quelle con cui si concordano TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI A SESSANTA GIORNI dalla data del ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Prive di effetto vuol dire che non funzionano da sé, senza bisogno di farle annullare. Il comma 3 aggiunge il diritto al risarcimento dei danni e il comma 4 richiama l’abuso di dipendenza economica dell’articolo 9 della legge 192/1998, il cui comma 3 rende NULLO il patto.

Il co.co.pro. esiste ancora?

La collaborazione a progetto — il «co.co.pro.» di cui si trovano ancora molte pagine in rete — appartiene a una stagione normativa precedente e non è l’istituto su cui si lavora oggi: il riferimento vigente per la collaborazione coordinata e continuativa è il numero 3 dell’articolo 409 del codice di procedura civile, con sopra il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015. Non descriviamo qui la disciplina del progetto né le sue vicende abrogative, perché non le abbiamo verificate alla fonte scrivendo questa pagina; se ha in mano un contratto con quella denominazione, lo faccia leggere a un consulente del lavoro guardando ai FATTI del rapporto, che sono ciò su cui si misura la verifica dell’articolo 2.

Scritto da: Thorben Rasmus IdelRevisionato da: Nahar GevaAggiornato · 15/09/2026

Fonti: codice di procedura civile, articolo 409, numero 3 (testo in vigore dal 14 giugno 2017, con la definizione di collaborazione coordinata aggiunta dall’articolo 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81); decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 2 (testo in vigore dal 28 febbraio 2023; le versioni precedenti dello stesso articolo — 25 giugno 2015, 5 settembre 2019 e 3 novembre 2019 — sono state lette per datare le modifiche); legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 1, 2 e 3; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 14, comma 1 (testo in vigore dal 21 maggio 2022); codice civile, articolo 2222; legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 26; decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 54-bis, commi 5, 9, 13 e 17. Testi consultati su Normattiva il 15 settembre 2026. Questa pagina non indica aliquote, ritenute né soglie contributive, e non cita giurisprudenza.

Questo modello è fornito solo a scopo informativo generale e non costituisce una consulenza legale, medica, finanziaria o professionale. Per il suo caso specifico si rivolga a un professionista qualificato.