Chi scrive (l’intimante)
A chi è rivolta (l’intimato)
Il contratto e l’inadempimento
L’intimazione e il termine
Invio, luogo e data
Rossi Arredamenti S.r.l. partita IVA 02345678901 Via Emilia Est 214, 41122 Modena (MO)
Codice fiscale o partita IVA FRRLCA82D14F257K
Via Giardini 88, 41124 Modena (MO)
Egregio Signore, Gentile Signora,
Il sottoscritto Rossi Arredamenti S.r.l., partita IVA 02345678901, con sede o residenza in Via Emilia Est 214, 41122 Modena (MO), premesso che fra le parti è stato stipulato in data 14 maggio 2026 un contratto avente per oggetto la fornitura e la posa degli arredi per il locale di Via Giardini 88, e che da tale contratto è sorta a Suo carico l’obbligazione di seguito indicata, Le rivolge la presente intimazione.
OGGETTO DELL’INADEMPIMENTO. La prestazione rimasta inadempiuta è la seguente: il pagamento del saldo della fattura n. 214 del 30 giugno 2026, relativa alla fornitura e alla posa degli arredi consegnati e installati in data 28 giugno 2026. L’importo dovuto ammonta a 4.850,50 euro. La prestazione era dovuta entro il 30 luglio 2026 e a oggi non è stata eseguita. Ai sensi dell’art. 1218 del codice civile il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Si dà atto, per completezza e in senso contrario all’interesse dello scrivente, che l’art. 1455 del codice civile esclude la risoluzione quando «l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra»: la valutazione dell’importanza dell’inadempimento resta pertanto rimessa, in caso di contestazione, al giudice.
COSTITUZIONE IN MORA. ATTENZIONE — IN QUESTO CASO LA MORA È GIÀ DECORSA SENZA BISOGNO DI QUESTA LETTERA. Il debito ha per oggetto una somma di danaro, il contratto non fissa il luogo dell’adempimento e il termine è scaduto: l’art. 1182, terzo comma, del codice civile stabilisce che «l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» e l’art. 1219, secondo comma, n. 3, esclude la necessità della costituzione in mora «quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore». È la lettura che lo scrivente dà delle due norme lette insieme, e presuppone che il luogo non sia determinato dalla convenzione o dagli usi (art. 1182, primo comma). La presente comunicazione vale in ogni caso come intimazione scritta ai sensi dell’art. 1219, primo comma, del codice civile e, ai sensi dell’art. 1224, primo comma, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 1221 del codice civile, il debitore in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
ATTENZIONE — IL TERMINE INDICATO NEL FORMULARIO ERA INFERIORE AL MINIMO DI LEGGE ED È STATO PORTATO A QUINDICI GIORNI. L’art. 1454, secondo comma, del codice civile dispone che «il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore»: un termine più breve non è stato pattuito fra le parti, e se lo scrivente ritiene che un termine minore sia congruo per la natura del contratto o secondo gli usi, si tratta di una valutazione di fatto che questo modello non può compiere al Suo posto. DIFFIDA AD ADEMPIERE. Con la presente Ella è DIFFIDATO ad adempiere l’obbligazione sopra indicata entro e non oltre 15 giorni, e dunque entro il 15 ottobre 2026, CON L’ESPRESSA DICHIARAZIONE CHE, DECORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, IL CONTRATTO S’INTENDERÀ SENZ’ALTRO RISOLUTO ai sensi dell’art. 1454, primo comma, del codice civile. Il terzo comma del medesimo articolo dispone che, «decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto»: la risoluzione opera automaticamente, senza necessità di alcun provvedimento del giudice e senza che occorra un’ulteriore comunicazione. Il termine decorre dalla RICEZIONE della presente e non dalla data in cui è stata scritta: l’art. 1334 del codice civile dispone che «gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati» e l’art. 1335 presume tale conoscenza «nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario». Nel computo non si conta il giorno iniziale (artt. 1187 e 2963 del codice civile); se la ricezione avviene in una data successiva a quella indicata, la scadenza si sposta di conseguenza. Se il giorno di scadenza è festivo, l’art. 2963, terzo comma, proroga il termine al giorno seguente non festivo: le festività italiane comprendono ricorrenze mobili e patronali che questo modello non può conoscere, e la data indicata non è stata spostata per tale motivo.
INTERESSI E DANNI. Ai sensi dell’art. 1224, primo comma, del codice civile, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro «sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno». La misura del saggio legale NON è indicata in questo atto e non va desunta da modelli in circolazione: l’art. 1284, primo comma, del codice civile la rimette a un decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce», di modo che essa cambia nel tempo e va verificata alla data della mora. Il quarto comma del medesimo articolo aggiunge che, se le parti non ne hanno determinato la misura, «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», e il quinto estende la regola all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale: una lettera come la presente, che non è una domanda giudiziale, non produce tale effetto. Le parti non hanno convenuto per iscritto la misura degli interessi moratori: gli interessi decorrono quindi nella misura legale, come dispone l’art. 1284, terzo comma. Resta salvo il diritto, riconosciuto dal secondo comma dell’art. 1224, all’ulteriore risarcimento in favore del creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore; tale danno non è qui quantificato, perché va provato e non affermato.
EFFETTO SULLA PRESCRIZIONE. La presente, valendo a costituire in mora il debitore, interrompe la prescrizione: l’art. 2943, quarto comma, del codice civile dispone che essa «è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore». Per effetto dell’interruzione «s’inizia un nuovo periodo di prescrizione» (art. 2945, primo comma), che decorre dalla ricezione della presente, e dunque dal 30 settembre 2026. Si precisa che l’interruzione operata da un atto stragiudiziale NON sospende il decorso del termine: la sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza è prevista dal secondo comma dell’art. 2945 soltanto per gli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943, cioè per quelli giudiziali. La DURATA del nuovo periodo non è qui indicata perché dipende dalla natura del credito.
CONSEGUENZE E RISERVE. In difetto di adempimento nel termine sopra indicato, lo scrivente agirà nelle sedi competenti per la tutela dei propri diritti, con ogni conseguenza in ordine agli interessi e alle spese. La presente è inviata con ogni riserva di diritti, azioni ed eccezioni e non costituisce rinuncia, novazione né acquiescenza ad alcun titolo. I riscontri possono essere indirizzati a rossiarredamenti@pec.it.
Distinti saluti.
Riferimenti normativi. Codice civile: artt. 1182 (luogo dell’adempimento), 1183 (tempo dell’adempimento), 1187 e 2963 (computo dei termini), 1218 (responsabilità del debitore), 1219 (costituzione in mora), 1221 (effetti della mora sul rischio), 1224 (danni nelle obbligazioni pecuniarie), 1284 (saggio degli interessi), 1334 e 1335 (efficacia degli atti unilaterali e presunzione di conoscenza), 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento), 1454 (diffida ad adempiere), 1455 (importanza dell’inadempimento), 1456 (clausola risolutiva espressa), 1457 (termine essenziale per una delle parti), 2943 e 2945 (interruzione della prescrizione ed effetti).
Che cosa questo atto NON è. Non è un decreto ingiuntivo, non è un atto di precetto e non è un pignoramento: quelli sono atti del procedimento e presuppongono un titolo. Non è nemmeno una diffida amministrativa, una diffida del questore o una diffida accertativa dell’Ispettorato del lavoro, che sono atti di un’autorità. Questa è una lettera fra le parti di un contratto.
Nessun saggio di interesse, nessuna aliquota e nessuna percentuale sono indicati in questo atto, per la ragione che l’art. 1284, primo comma, del codice civile rimette la misura del saggio legale a un decreto annuale: una cifra stampata in un modello sarebbe superata. Non è citata alcuna giurisprudenza: l’atto si fonda esclusivamente su testi normativi vigenti.
La spedizione conta. Poiché gli artt. 1334 e 1335 del codice civile legano l’efficacia dell’atto al momento in cui esso giunge all’indirizzo del destinatario, conviene servirsi di un mezzo che ne provi la ricezione — raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o consegna a mano con firma per ricevuta — e conservarne la prova insieme a una copia di questo atto.
Chi scrive (l’intimante)
Chi manda la lettera, con il codice fiscale o la partita IVA.