Il committente
Il collaboratore
Il rapporto
Durata e compenso
Clausole e firma
Rialto Editoria S.r.l., con sede in Via Torino 42, 30172 Venezia-Mestre (VE), codice fiscale/partita IVA 03918470271, in persona di Giulia Ferrari, in qualità di amministratore unico (di seguito «IL COMMITTENTE»), da una parte; e Stefano Rinaldi, nato/a a Treviso (TV) il 18 aprile 1991, residente in Via Cornarotta 9, 31100 Treviso (TV), codice fiscale RNLSFN91D18L407K (di seguito «IL COLLABORATORE»), dall’altra parte.
Art. 1 — OGGETTO E QUALIFICAZIONE Il committente affida a il collaboratore, che accetta, lo svolgimento della seguente attività: Redazione e revisione dei contenuti editoriali del catalogo periodico del committente, comprese la correzione di bozze e la preparazione dei testi per la stampa.. Le parti qualificano il rapporto come COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ai sensi del numero 3 dell’articolo 409 del codice di procedura civile, che vi comprende i rapporti di collaborazione «che si concretino in una prestazione di opera CONTINUATIVA E COORDINATA, PREVALENTEMENTE PERSONALE, anche se non a carattere subordinato».
Art. 2 — NATURA DEL RAPPORTO E VERIFICA DELL’ARTICOLO 2 DEL D.LGS. 81/2015 Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dispone che «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro PREVALENTEMENTE PERSONALI, CONTINUATIVE e le cui MODALITÀ DI ESECUZIONE SONO ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE», e aggiunge che ciò vale «anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante PIATTAFORME ANCHE DIGITALI». Le tre condizioni sono CUMULATIVE e l’effetto non è un rischio ma una regola: dove concorrono, al rapporto si applica la disciplina del lavoro subordinato, qualunque sia l’intestazione del contratto. Due parole di quel comma sono cambiate il 3 novembre 2019 e quasi tutti i modelli in circolazione riportano ancora il testo precedente: fino ad allora la norma chiedeva prestazioni «ESCLUSIVAMENTE personali» e modalità organizzate dal committente «ANCHE CON RIFERIMENTO AI TEMPI E AL LUOGO DI LAVORO». Oggi basta che la prestazione sia PREVALENTEMENTE personale, e il riferimento ai tempi e al luogo È STATO SOPPRESSO. Ne discende che la clausola più copiata del genere — quella in cui il collaboratore dichiara di organizzare da sé tempi e luogo — non mette più al riparo da nulla, perché è scritta per un requisito che non esiste più. SU QUESTO CONTRATTO LE PARTI HANNO DICHIARATO: prestazione PREVALENTEMENTE PERSONALE — condizione presente; attività CONTINUATIVA — condizione presente; modalità di esecuzione ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE — condizione presente. ATTENZIONE — CON QUESTI DATI CONCORRONO TUTTE E TRE LE CONDIZIONI, E AL RAPPORTO SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL LAVORO SUBORDINATO. Non è una previsione di rischio: è ciò che il comma 1 dispone quando le tre condizioni ricorrono. Le parti hanno tre strade, e sono alternative: modificare i fatti — restituendo a il collaboratore l’organizzazione delle modalità di esecuzione — oppure verificare se ricorra una delle eccezioni del comma 2, oppure stipulare un contratto di lavoro subordinato, che è il contratto che corrisponde a questi fatti. Il comma 3 dello stesso articolo 2 mette a disposizione delle parti uno strumento che quasi nessun modello ricorda: «le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la CERTIFICAZIONE DELL’ASSENZA DEI REQUISITI di cui al comma 1», e in quella sede «il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro».
Art. 3 — AUTONOMIA E COORDINAMENTO La seconda parte del numero 3 dell’articolo 409 del codice di procedura civile — nel testo in vigore dal 14 giugno 2017 — dice quando una collaborazione è davvero coordinata: «la collaborazione si intende coordinata quando, NEL RISPETTO DELLE MODALITÀ DI COORDINAMENTO STABILITE DI COMUNE ACCORDO DALLE PARTI, il collaboratore ORGANIZZA AUTONOMAMENTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA». Sono due requisiti insieme, e il primo è quello che i modelli in circolazione rovesciano più spesso: il coordinamento dev’essere CONCORDATO. Un calendario imposto dal solo committente non è coordinamento — è l’organizzazione delle modalità di esecuzione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, cioè l’esatto contrario. ATTENZIONE — LE PARTI HANNO DICHIARATO CHE È IL COMMITTENTE A ORGANIZZARE LE MODALITÀ DI ESECUZIONE, E QUESTO NON È COORDINAMENTO. L’autonomia organizzativa di il collaboratore è parte della definizione stessa dell’articolo 409, sicché non può sopravvivere all’organizzazione da parte del committente. Quanto le parti scrivono qui — Una riunione di programmazione all’inizio di ogni mese e la consegna dei testi entro il giorno 20; fuori da questi momenti il collaboratore stabilisce da sé orari, luogo e sequenza del lavoro. — va letto insieme all’articolo 2 che precede.
Art. 4 — DURATA Il rapporto decorre dal 1º ottobre 2026 e si conclude il 30 settembre 2027, senza necessità di disdetta. I termini previsti da questo contratto si computano secondo l’articolo 2963 del codice civile, richiamato per i termini contrattuali dall’articolo 1187: non si computa il giorno iniziale e, se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente, «il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese». Il documento non sposta invece alcuna data per effetto di una festività: la proroga del terzo comma dell’articolo 2963 esiste, ma le festività italiane comprendono quelle mobili e patronali, che un modello non può conoscere.
Art. 5 — COMPENSO E TERMINI DI PAGAMENTO Per l’attività di cui all’articolo 1 il committente riconosce a il collaboratore un compenso complessivo di 18.000, corrisposto in rate mensili di pari importo. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81 considera «ABUSIVE E PRIVE DI EFFETTO … le clausole mediante le quali le parti concordano TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI A SESSANTA GIORNI dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento». Sessanta giorni sono dunque leciti, sessantuno no. Il committente paga entro 60 giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, nel rispetto di quel massimo. L’articolo 2 della stessa legge estende alle transazioni commerciali fra lavoratori autonomi e imprese, e fra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni, la disciplina del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sui ritardi di pagamento, «in quanto compatibili» e fatte salve le disposizioni più favorevoli. L’articolo 1 della legge delimita l’ambito ai rapporti di lavoro autonomo del titolo III del libro quinto del codice civile, «ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222», ed ESCLUDE gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori dell’articolo 2083 del codice civile: questa tutela non vale per tutti, e vale la pena verificarlo. Questo modello non indica né tassi né aliquote: interessi di mora, ritenute e contributi si calcolano su norme che cambiano nel tempo e vanno verificati con un consulente del lavoro o un commercialista.
Art. 6 — RECESSO E CLAUSOLE ABUSIVE Ciascuna parte può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all’altra con un preavviso di 30 giorni. Le condizioni di questo contratto si modificano soltanto per accordo scritto fra le parti. Una clausola di modifica unilaterale non è ammessa: il comma 1 dell’articolo 3 della legge 81/2017 la considera abusiva e priva di effetto. Il recesso si comunica per iscritto; l’attività già svolta è in ogni caso compensata secondo l’articolo 5. Il comma 2 dell’articolo 3 considera abusivo anche «il RIFIUTO DEL COMMITTENTE DI STIPULARE IL CONTRATTO IN FORMA SCRITTA», e il comma 4 richiama, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 sull’abuso di dipendenza economica, il cui comma 3 dispone che «il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è NULLO».
Art. 7 — ADEMPIMENTI E POSIZIONE PREVIDENZIALE Il committente provvede alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto secondo le modalità e i termini stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo modello NON indica quel termine, perché la norma che lo fissa non è stata verificata alla fonte nella redazione di questa pagina, e preferiamo rimandare al Ministero piuttosto che dare una scadenza non controllata. Quanto alla posizione previdenziale, il comma 26 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 sottopone all’iscrizione alla GESTIONE SEPARATA presso l’INPS, oltre a chi esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo, «i TITOLARI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA». Il presente contratto è uno di quei rapporti. Questo modello non indica né la ripartizione del contributo fra le parti né alcuna aliquota: si verificano con l’INPS o con un consulente del lavoro.
Art. 8 — ESECUZIONE E VERIFICA DELL’ATTIVITÀ Le parti verificano l’andamento dell’attività secondo le modalità di coordinamento dell’articolo 3. La collaborazione coordinata e continuativa ha per oggetto un’attività protratta nel tempo e non un’opera da consegnare, sicché i termini di decadenza e di prescrizione dell’articolo 2226 del codice civile — otto giorni dalla scoperta, un anno dalla consegna — sono dettati per il CONTRATTO D’OPERA e non vengono qui richiamati. Alle contestazioni sull’esecuzione si applicano le regole generali sull’inadempimento.
Art. 9 — ESCLUSIVA, RISULTATI E RISERVATEZZA Il collaboratore resta libero di svolgere la propria attività per altri committenti, anche nello stesso settore. I risultati dell’attività, e i diritti di utilizzazione economica su di essi, spettano al committente, che ne dispone liberamente; restano in ogni caso ferme le facoltà che la legge riserva all’autore in quanto tale e che non sono trasferibili. Ciascuna parte tiene riservate le informazioni dell’altra di cui venga a conoscenza in ragione del contratto e non le utilizza per fini diversi dall’esecuzione dell’incarico. L’obbligo prosegue dopo la cessazione del rapporto.
Art. 10 — FORMA, FORO E RINVIO Il contratto è redatto in due originali, uno per ciascuna parte. La forma scritta non è imposta a pena di nullità, ma il comma 2 dell’articolo 3 della legge 81/2017 considera abusivo «il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta», e il documento scritto è ciò che rende dimostrabile quanto le parti hanno dichiarato all’articolo 2. Le controversie relative al presente contratto sono controversie individuali di lavoro ai sensi dell’articolo 409 del codice di procedura civile, con il rito che ne consegue. Per quanto non previsto si rinvia al numero 3 dell’articolo 409 del codice di procedura civile, agli articoli 2222 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e alla legge 22 maggio 2017, n. 81.
Testi di legge consultati su Normattiva il 15 settembre 2026, nella versione in vigore di ciascun articolo: numero 3 dell’articolo 409 del codice di procedura civile (in vigore dal 14 giugno 2017), articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (in vigore dal 28 febbraio 2023), articoli 1, 2 e 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in vigore dal 21 maggio 2022), articoli 2222, 2225, 2226, 2227 e 2228 del codice civile e comma 26 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
QUESTO MODELLO NON INDICA CIFRE FISCALI, ALIQUOTE NÉ PERCENTUALI. Ripartizione del contributo alla Gestione separata, ritenuta d’acconto, soglie annuali e trattamento IVA dipendono da norme che cambiano nel tempo e che non sono state verificate alla fonte nella redazione di questa pagina: si verificano con l’INPS, con l’Agenzia delle Entrate o con un consulente del lavoro. Gli unici importi in euro che compaiono sono quelli che il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 scrive da sé.
IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E IL LIBRETTO FAMIGLIA dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 SONO UN ALTRO ISTITUTO e questo modello non lo redige: il comma 9 di quell’articolo impone a utilizzatori e prestatori di registrarsi e di svolgere gli adempimenti «all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS», e il comma 17 richiede una dichiarazione attraverso quella piattaforma «almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione». È lo Stato a fornirlo, e si attiva sul sito dell’INPS. Il comma 5 di quello stesso articolo tocca però questo contratto: non si possono acquisire prestazioni occasionali con quel canale «da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia CESSATO DA MENO DI SEI MESI un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa».
NON SI CITA ALCUNA GIURISPRUDENZA. Quando le modalità di esecuzione siano davvero «organizzate dal committente», e dove passi in concreto il confine fra coordinamento ed etero-organizzazione, sono questioni su cui esiste una giurisprudenza ampia e in movimento che non è stato possibile verificare su fonte primaria datata nella redazione di questa pagina. Il documento chiede alle parti di dichiarare i fatti, applica su quei fatti il testo della norma e dice che il giudizio finale spetta a un giudice.
L’ECCEZIONE DELLO SPORT DILETTANTISTICO VA VERIFICATA. Il testo consolidato in vigore dell’articolo 2 riporta ancora la lettera d) del comma 2, ma su quella stessa lettera gravano quattro note che ne annunciano l’abrogazione per effetto dell’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, differita dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023, in un decreto le cui disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023. Normattiva non pubblica una versione successiva. Chi intenda valersi di quell’eccezione verifichi la riforma dello sport, che non è stata letta nella redazione di questa pagina.
NON SI DESCRIVE ALCUN CONTRATTO COLLETTIVO. Quale CCNL copra una data collaborazione ai sensi della lettera a) del comma 2 è una domanda a cui nessun modello può rispondere: l’eccezione viene nominata e non oltre.
Da compilare per ciascun periodo di riferimento. QUESTA SCHEDA NON È UN ACCESSORIO: il termine di pagamento dell’articolo 5 decorre dal RICEVIMENTO della fattura o della richiesta di pagamento, non dalla data della prestazione, sicché la data annotata qui è quella da cui si contano i giorni. Serve inoltre a documentare il coordinamento concordato all’articolo 3, che è il fatto su cui si misura la verifica dell’articolo 2.
Periodo di riferimento — dal ________ al ________
Attività svolta — descrizione: ________
Risultati consegnati — ________
Modalità di coordinamento osservate nel periodo — ________
Compenso maturato per il periodo — importo: ________
Data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento — ________
Data entro cui il pagamento è dovuto — ________
Osservazioni delle parti — ________
Il committente
Chi affida l’incarico e paga il compenso.